Indennità di accompagnamento: ultime sentenze


Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento; portatore di handicap invalido al 100%; difficoltà di deambulazione; determinazione del reddito per il gratuito patrocinio.
Quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento? Qual è la differenza tra l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e l’assegno di superinvalidità per i ciechi di guerra? Per scoprirlo e saperne di più sull’argomento, leggi le ultime sentenze contenute in questo articolo.
Indice
Indebito assistenziale
In tema di indebito assistenziale, l’applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l’art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell’ipotesi in cui la ripetizione dell’indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la ripetibilità dei ratei dell’indennità di accompagnamento, percepiti all’esito del giudizio di primo grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva riconosciuto all’assistita la sola pensione di inabilità).
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, n.24133
Necessità di un aiuto per assumere i farmaci: garantisce il diritto all’indennità di accompagnamento?
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da malattie dell’assicurato, l’apprezzamento del giudice di merito basato sui risultati dell’indagine peritale, nonché la valutazione in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, costituisce un tipico accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (confermato, nella specie, il diniego del beneficio dell’indennità di accompagnamento, atteso che il soggetto richiedente era in grado di attendere a tutte le necessità minime essenziali della quotidianità; l’eventuale aiuto da parte di un familiare o di persona delegata a supervisionare la corretta assunzione della terapia farmacologica, somministrata con cadenza non giornaliera bensì al bisogno, non comportava un impegno di tempo continuativo, là dove l’accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile).
Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, n.15620
Rischio di caduta per le menomazioni fisiche
Ai fini del riconoscimento del requisito utile per l’indennità di accompagnamento, l’incombente e concreta possibilità di cadute si traduce in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da rendere conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore.
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, n.4994
Prestazione assistenziali indebite
In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell’ipotesi di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto “ab origine” di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l’ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell’indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4600
Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti
Stante la diversità di presupposti, i ciechi civili assoluti non hanno diritto all’intero complesso di misure di assistenza predisposte a favore dei grandi invalidi di guerra che ne beneficiano anche in funzione risarcitoria.
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, n.4175
Indennità di accompagnamento: tabella
Ai fini della determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l. n. 656 del 1986, relativa all’indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nell’art. 1 della l. n. 429 del 1991 e nell’art. 2, comma 2, della l. n. 508 del 1988.
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, n.2664
Richiesta di indennità di accompagnamento
In tema di indennità di accompagnamento, l’introduzione del d.P.R. n. 698 del 1994, ed in particolare dell’art. 1, comma 8, non ha modificato i termini essenziali della questione, giacché anche tale previsione esaurisce i propri effetti all’interno del procedimento amministrativo, attribuendo alla commissione medica competente il potere (così va letta l’espressione “possono”) di accertare, laddove gli eredi facciano espressa richiesta ed esclusivamente sulla base di documentazione sanitaria pubblica o proveniente da strutture alle stesse assimilabili, l’effettiva sussistenza delle condizioni sanitarie di invalidità richieste; qualora, tuttavia, ciò non avvenga non può certo ritenersi improponibile l’azione giudiziaria da parte degli eredi ex art. 12 , comma ultimo, l. n. 118 del 1971 – interpretato autenticamente dalla l. 13 dicembre 1986 n. 912 – posto che la funzione dell’art.1, comma 8, d.P.R. n. 698 del 1994, è chiaramente quella di indicare i criteri delle modalità di accertamento dello stato invalidante di cui soffriva il de cuius in sede amministrativa e non quella di porre l’obbligo di reiterare da parte degli eredi la domanda di prestazione già a suo tempo inoltrata dal medesimo.
Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, n.2166
Prevedibilità della morte in conseguenza della patologia invalidante
In tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l’individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della l. n. 18 del 1980 e all’art. 1 della l. n. 508 del 1988) finché l’evento letale sia “certus an” ma “incertus quando”, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.
L’indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, di modo tanto che la “continua assistenza” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), bensì a fronteggiare un’emergenza terapeutica.
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, n.29449
Indennità di accompagnamento: condizioni per il riconoscimento
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 della legge n. 18 del 1980 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l’invalidità totale; b) l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l’interprete non può prescindere.
Tribunale Salerno sez. lav., 06/11/2020, n.2003
Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili
In tema di accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità.
Tribunale Crotone, 03/11/2020, n.699
Indennità di accompagnamento: finalità
La legge n. 18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia di indennità di accompagnamento, richiede, oltre al requisito dell’inabilità totale e permanente, che sia accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un’assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane. La finalità dell’indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell’impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l’assistenza domiciliare.
Tribunale Bari sez. lav., 06/10/2020, n.2919
Indennità di accompagnamento: pronuncia giudiziaria
Anche nell’ambito dei procedimenti di cui all’art. 445-bis c.p.c., il giudice, ai fini dell’indennità di accompagnamento, deve valutare in sede giudiziaria tutte le infermità, anche se sopravvenute nel corso del giudizio, fino al momento della pronuncia.
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18265
Correzione degli errori materiali
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione nella parte corretta, ritenendo che si fosse fatto ricorso al procedimento di correzione al di fuori dei casi previsti dall’art. 287 c.p.c., in un caso in cui il testo originario del dispositivo dichiarava il diritto del ricorrente all’indennità di accompagnamento, condannando l’Inps al pagamento dei relativi ratei, e con il provvedimento di correzione si aggiungeva che il ricorrente era invalido al 100 per cento, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell’art. 12 della l. n. 118 del 1971, senza che nella motivazione vi fosse alcun riferimento alla pensione di inabilità, né ai requisiti economici previsti per il riconoscimento del beneficio).
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.572
Cieco assoluto: percepisce l’indennità di accompagnamento?
Il diritto a percepire la pensione di cieco assoluto spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e, al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione anche i ciechi civili che presentano domanda dopo il compimento del 65° anno di età. In favore dei ciechi assoluti è riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, in virtù della sola minorazione e a prescindere dalle condizioni economiche e dell’età dell’interessato.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta, in misura ridotta, anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. Essa spetta anche ai minori ciechi civili assoluti. Invece in favore dei ciechi parziali, cd. ciechi ventesimisti, spetta una pensione, qualora non siano superate determinate soglie di reddito annualmente stabilite, nonché una indennità speciale al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età e dall’eventuale ricovero in istituto.
Tribunale Trani sez. lav., 17/12/2018, n.2483
Diritto all’indennità di accompagnamento per handicap
In tema di contenzioso per la verifica della sussistenza del diritto all’indennità di accompagnamento per handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/92, il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., ha ad oggetto esclusivamente l’indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
Tribunale Bari, 06/12/2018, n.4454
Patologie irreversibili e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
In tema di invalidità civile, i soggetti affetti da patologie irreversibili e di particolare gravità che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono esonerati dall’obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione – senza che sui medesimi incomba alcun onere di produzione documentale -, ai sensi degli artt. 80, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, e 1, comma 6, del decreto 29 gennaio 2009 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cui “ratio” è quella di evitare l’attivazione da parte dell’Inps di procedure di verifica onerose e superflue.
Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, n.29919
Cecità parziale e diritto all’indennità di accompagnamento
La cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 346 del 1989 (che ha dichiarato, “in parte qua”, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 18 del 1980), può costituire un fattore concorrente ad integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti prescritti da quest’ultima legge (impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua), attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento dalla stessa prevista.
Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, n.26559
Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili
Ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l’impossibilità di deambulazione o l’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché – nella valutazione di quest’ultimo requisito – il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un’incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20819
Indennità di accompagnamento: presupposti per il riconoscimento
L’indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.
Tribunale Milano sez. lav., 20/07/2018, n.1970
Sentenza: respinta la domanda d’indennità di accompagnamento
In tema di ricorso per Cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della Ctu e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l’errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., se l’errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti.
(Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito).
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19293
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l’ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale – attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.
(Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell’indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull’aggravamento delle patologie ovvero sull’insorgenza di nuove malattie).
Cassazione civile sez. lav., 25/06/2018, n.16685
Presupposti sanitari per il godimento dell’indennità di accompagnamento
In tema di accertamento dei requisiti per l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 104 del 1992, qualora dalla disamina dei dati clinici e anamnestici raccolti dal consulente tecnico si ricavino argomentazioni immuni da vizi logici, nonché corrette sul piano scientifico, in ordine alla sussistenza dei presupposti sanitari per il godimento dell’indennità di accompagnamento, la domanda del ricorrente andrà accolta, anche qualora il requisito fosse insorto in corso di causa.
Tribunale L’Aquila, 22/06/2018, n.237
Portatore di handicap: ha diritto all’indennità di accompagnamento?
Il ricorso della portatrice di handicap volto ad ottenere il beneficio della cd. indennità di accompagnamento, non può essere accolto qualora la CTU accerti che effettivamente la ricorrente, pur affetta dalle gravi patologie cliniche, e pur essendo invalida al 100%, non si trovi nell’assoluta impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e sia ancora in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, non abbisognando dunque di un’assistenza continua.
Tribunale Chieti sez. lav., 11/06/2018, n.188
Ciechi civili assoluti e ciechi di guerra
In tema di prestazioni spettanti ai ciechi civili assoluti, l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. n. 682 del 1979 non può essere equiparata all’assegno di superinvalidità previsto dal d.P.R. n. 915 del 1978 in favore dei ciechi di guerra, in quanto l’equiparazione contemplata dal predetto art. 1 ha per oggetto l’indennità di accompagnamento regolata per i ciechi di guerra dall’art. 21 dello stesso d.p.r., con misure fissate nel medesimo articolo, e non l’assegno previsto dall’art. 15.
Cassazione civile sez. lav., 26/04/2018, n.10144
Gratuito patrocinio e indennità di accompagnamento degli invalidi totali
In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.
Cassazione penale sez. IV, 13/04/2018, n.26302
Difficoltà di deambulazione: è sufficiente per l’indennità di accompagnamento?
L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’ indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (respinta, nella specie, la richiesta dell’uomo anziano dell’indennità di accompagnamento; irrilevante il fatto che l’uomo potesse muoversi dentro casa solo grazie ai cosiddetti ‘bastoni canadesi’).
Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557
note
Autore immagine: indennità di accompagnamento di Lisa S.
Salve , sono invalido 100% con totale e permanente inabilità al lavoro le patologie sono: sclerosi multipla con diplopia , sindrome mielodisplastica in leucemia acuta areb 2 con conseguente trapianto di midollo osseo , crolli vertebrali causati da farmaci cortisone indosso Busto , cura per osteoporosi e successivamente ricoverato d’urgenza per shok settico da polmonite per insufficienza respiratoria , trombosi profonda Ambedue gli arti inferiori con ulcere ed asportazione pelle in necrosi alle dita dei piedi ed in particolare ai due alluci irriconoscibili.
Tutt’ora persiste trombosi , crolli vertebrali , numerosi piccoli focolai cerebrali dovuti alla sclerosi multipla su base infiammatoria tutt’ora attivi , intervento cataratta ambedue gli occhi dovuti da farmaci cortisone.
Attualmente eseguo terapie a domicilio con il supporto infermieristico a domicilio per i prelievi di emocromo e INR-Coumadin.
Cammino con due stampelle in quanto ho ancora le ulcere sui due alluci e sulla gamba sinistra un piccolo buco 2 cm di diametro , indosso il Busto per la schiena e perdita di equilibrio , sclerosi multipla permanente.
Ho voluto dare semplicemente una sintesi di tutte queste patologie.
in conclusione vorrei cortesemente sapere mi spetta l’indennità di accompagnamento?
Grazie.
Se non la danno a te, a chi la danno? A chi non c’è più!
il medico dell’inps mi ha revocato l’accompagnamento in quanto alla revisione,,mi ha trovato lucido attento.non ha ritenuto meritevoli di attezione lo stato di deambulazione che paralizza tutta la mia persona.non sono autonomo,non mi reggo in piedi,imiei figli di prendono di peso per le pulizie personali e mi mettono nella vasca.ho una salivazione esagerata,,non posso uscire e ho bisogno continuio di aiuti .in casa stiamo impazzendo per il torto subito.Sono morbondo e lo Stato si premia togliedomi l’accmpagnamto.che fare?Grazie antonio ascione