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Gli elettrodomestici possono essere pignorati?

22 Marzo 2019 | Autore:
Gli elettrodomestici possono essere pignorati?

Se gli elettrodomestici sono tra i beni che non possono essere sottoposti a pignoramento quando l’ufficiale giudiziario entra in un’abitazione

Soprattutto nei periodi di crisi economica, come quello da cui l’Italia fatica ad uscire, molti comuni cittadini si indebitano ed anche pesantemente. Pur di non farsi mancare nulla (e non sempre si tratta di cose e servizi davvero indispensabili) tanti ricorrono agli acquisti a rate ma poi, avendo fatto il passo più lungo della gamba e non riuscendo più a pagare le rate, la paura del pignoramento comincia a farsi sentire: si teme, cioè, di vedere da un momento all’altro entrare in casa l’ufficiale giudiziario alla ricerca, per conto del creditore, di cose da sottoporre a pignoramento. Quanti sono, infatti, i casi di persone che si trovano nella difficoltà o, addirittura, nell’impossibilità di pagare con regolarità le rate per l’acquisto ad esempio della nuova auto, o per la vacanza dell’estate prima, o della scuola di calcio del figlio. E di fronte a queste difficoltà, cioè alle rate rimaste non pagate, cresce e si alimenta di giorno in giorno il timore che il creditore, che già ti ha sollecitato a pagare le rate che hai saltato, si rivolga all’avvocato e l’avvocato ti faccia pignorare qualche tuo bene inviandoti a casa l’ufficiale giudiziario. E’ quello che purtroppo poi accade in tantissimi casi: ti pignorano lo stipendio, la pensione, ma è anche possibile che i beni da pignorare vengano cercati proprio nella tua abitazione. E allora ti chiedi: possono pignorarmi qualsiasi cosa in casa? E, più in particolare, ti domandi se anche gli elettrodomestici possono essere pignorati. L’articolo che segue ti aiuterà, per l’appunto, a capire se esistono e quali sono i beni che per legge non possono essere pignorati.

In che cosa consiste il pignoramento?

E’ innanzitutto essenziale comprendere cosa sia il pignoramento di cui tante volte, purtroppo, si sente parlare.

Abbiamo evidenziato nell’introduzione che il debitore che si trova nell’impossibilità di pagare quanto dovuto al proprio creditore (ad esempio le rate di un finanziamento per l’acquisto di un’auto) corre il rischio di subire il pignoramento di uno o più beni di sua proprietà.

Che cos’è allora il pignoramento?

Il pignoramento non è altro che l’atto con cui prende avvio la cosiddetta espropriazione forzata, cioè la procedura con la quale il creditore tenta di soddisfarsi sul debitore aggredendo i beni di sua proprietà per ottenere, dal ricavato della vendita all’asta di essi, ciò che il debitore non è stato in grado spontaneamente di pagargli.

In sostanza, quindi, il pignoramento è l’atto iniziale della procedura di espropriazione e consiste in un atto scritto (preparato dall’avvocato del creditore) che contiene l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di evitare di compiere qualunque azione che possa sottrarre i beni appena pignorati (e i loro frutti) alla loro funzione di garantire e soddisfare il credito vantato dal creditore [1].

Con parole ancora più precise, con l’atto di pignoramento l’ufficiale giudiziario dice al debitore che non potrà vendere, donare o sottrarre in qualsiasi altro modo le cose che sono state pignorate (che saranno precisamente individuate e descritte nell’atto di pignoramento) dalla loro funzione di garantire il credito (credito il cui esatto ammontare dovrà essere anch’esso chiaramente specificato nello stesso atto).

Le cose pignorate cioè, dal momento in cui sono pignorate, dovranno servire solamente per pagare il creditore (attraverso il ricavato della loro vendita all’asta o attraverso la loro assegnazione in proprietà al creditore): sono insomma vincolate, per effetto appunto del pignoramento, allo scopo di soddisfare il creditore.

E di logica conseguenza, nei confronti del creditore che ha fatto eseguire il pignoramento dall’ufficiale giudiziario, saranno inefficaci tutti gli eventuali atti con i quali il debitore, dopo il pignoramento, avesse venduto o comunque si fosse liberato dei beni pignorati (a questo scopo esiste anche un reato, previsto nel codice penale, che punisce il debitore che abbia sottratto, soppresso, distrutto, disperso o deteriorato la cosa pignorata di sua proprietà [2]).

Il pignoramento ha lo scopo di vincolare i beni per poter soddisfare il creditore

Quali beni non possono essere mai pignorati?

Dopo aver chiarito cosa sia il pignoramento e a cosa in effetti serva, verifichiamo se esistono dei beni di proprietà del debitore che non possono essere pignorati nell’ipotesi in cui il creditore scelga il cosiddetto pignoramento mobiliare.

Nel caso, cioè, in cui l’ufficiale giudiziario (cioè il pubblico ufficiale che esegue materialmente i pignoramenti) venga inviato, per scelta del creditore e del suo legale, nella casa in cui abita il debitore, esistono beni che in base alla normativa non potranno essere in nessun caso pignorati.

Ad esempio, gli elettrodomestici sono pignorabili?

A queste domande la legge [3] fornisce una risposta precisa.

Ed infatti non possono mai essere pignorati i seguenti beni:

  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate in precedenza;
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Come risulta dalla lettura della norma, tra gli elettrodomestici sono impignorabili il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici, e la lavatrice.

Pertanto tutti gli altri elettrodomestici (ad esempio la lavastoviglie, le scope elettriche, le impastatrici, i frullatori ecc.) saranno pignorabili dall’ufficiale giudiziario e potranno poi essere venduti all’asta affinché il creditore si soddisfi sul ricavato della loro vendita.

Il frigorifero non può essere pignorato


note

[1] Art. 492 cod. proc. civ.

[2] Art. 388 cod. pen.

[3] Art. 514 cod. proc. civ.


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