Cos’è un conguaglio? Dopo quanto tempo si prescrive il conguaglio delle bollette della luce? Come difendersi nel caso di richiesta illegittima?
Ognuno di noi ha a che fare con le bollette delle utenze domestiche: luce, gas, acqua, telefono, e chi più ne ha più ne metta. Mensilmente o bimestralmente, siamo costretti ad aprire il nostro portafogli e a versare quanto richiestoci. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile assolvere al proprio obbligo senza dover fare più la fila alle poste, ma dando il permesso alle società erogatrici dei servizi di prelevare direttamente dal nostro conto in banca: si tratta della domiciliazione bancaria. Anche per le bollette è possibile optare per una modalità diversa: non più il documento cartaceo che ci arriva a casa, ma la bolletta online trasmessaci direttamente sull’indirizzo di posta elettronica. Quante volte, però, scorrendo le voci dei pagamenti, ci rendiamo conto che ci è stato addebitato un importo maggiore a causa di un conguaglio? E quante volte questo conguaglio risale a molto tempo addietro? Con questo articolo vorrei parlarti della prescrizione del conguaglio luce, in modo tale da poterti dire quando potrai opporti al pagamento divenuto indebito e come fare per tutelare le tue ragioni. Pertanto, se hai cinque minuti di tempo, mettiti comodo e prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è un conguaglio luce e quando si prescrive.
Indice
Conguaglio: cos’è?
Prima di affrontare il tema della prescrizione del conguaglio luce, è bene spendere solamente due parole per spiegare cos’è un conguaglio, in quanto se ne sente sempre pagare ma non viene mai illustrato il significato. Il conguaglio è una somma dovuta alla società erogatrice del servizio per ripianare il debito che l’utente ha accumulato nei suoi confronti.
In estrema sintesi, possiamo dire che il conguaglio è la differenza tra i consumi stimati e quelli reali. Questo scarto tra i due valori è dovuto al fatto che, molto spesso, in assenza di una “lettura” effettiva dei consumi, la società invia la bolletta tenendo conto di un consumo solamente presunto, calcolato in base a quelli registrati in passato. Nel momento in cui viene rilevato l’effettivo consumo (la cosiddetta “lettura” del contatore, oggi superata grazie ai nuovi sistemi digitali), se questo dovesse essere superiore a quello stimato viene inviato un conguaglio, cioè un importo da pagare a titolo di differenza tra i consumi stimati e quelli effettivi.
Il conguaglio può essere favorevole?
Proprio perché il conguaglio consiste nella differenza tra i consumi stimati e quelli reali, è possibile che sia la società erogatrice del servizio ad essere in debito con l’utente: pensa a chi ha sempre avuto un consumo di luce pari a cento ma, ad un certo momento, a causa di improvvisi impegni di lavoro, deve lasciare la propria abitazione per un lungo periodo di tempo. In questo caso, la società continuerebbe a fatturare, almeno inizialmente, per un consumo stimato pari a cento, mentre in realtà esso si è ridotto drasticamente poiché in casa non v’è più nessuno. In un’ipotesi del genere, il conguaglio sarà rappresentato da un credito favorevole all’utente, credito che gli verrà assegnato nella bolletta successiva.
Conguaglio luce: quando si prescrive?
Veniamo ora al punto fondamentale dell’articolo: quando si prescrive il conguaglio luce? In altre parole: dopo quanto tempo la pretesa creditoria della società fornitrice di energia elettrica non è più valida? Ebbene, il conguaglio luce si prescrive entro due anni, se trattasi di scadenza successiva al primo marzo 2018.
In pratica, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al primo marzo 2018, nelle ipotesi di ritardi nella fatturazione o nella fatturazione di conguagli, potrai eccepire la prescrizione e pagare soltanto gli ultimi due anni. Si tratta di una prescrizione breve, visto che è stata ridotta rispetto agli iniziali cinque anni.
Prescrizione conguaglio luce: come eccepirla?
La prescrizione breve delle bollette di conguaglio luce serve ad evitare che, a causa di disattenzioni delle società erogatrici di corrente elettrica nel rilevamento dei consumi effettivi, all’utente possa essere recapitata una maxi-bolletta a distanza di molto tempo. Ma cosa succede se il fornitore, in barba a quanto disposto dalla legge, dovesse presentare una bolletta contenente un conguaglio vecchio di anni? Come difendersi?
Se ti viene recapitato un conguaglio luce superiore ai due anni, puoi legittimamente rifiutare di pagare la parte eccedente i due anni: ad esempio, se ti viene chiesto di pagare un conguaglio vecchio di cinque anni, potrai opporti e pagare solamente ciò che riguarda gli ultimi due anni, in quanto la restante parte è prescritta.
Inoltre, non soltanto puoi legittimamente rifiutare il pagamento non dovuto, ma puoi anche segnalare all’autorità Antitrust il comportamento scorretto della società. Nel caso in cui l’Antitrust (Agcm) decide di aprire un procedimento nei confronti di quest’ultima e il procedimento dovesse concludersi con l’accertamento della responsabilità della società, avrai diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti eventualmente effettuati.
Se sei interessato ad ottenere il rimborso dei pagamenti fatti all’Enel oppure intendi eccepire la prescrizione dei conguagli luce, puoi avvalerti del modulo che troverai cliccando qui.
La sospensione del pagamento della bolletta luce
Infine, per evitare comportamenti illegittimi dei fornitori di luce, a tutela dei consumatori è prevista una particolare procedura di sospensione di pagamento. In buona sostanza, nell’ipotesi di richiesta di conguaglio oppure di pagamento di bolletta probabilmente prescritta, puoi chiedere la sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della richiesta della società.
Questa misura è prevista:
- nel caso di emissione di fatture per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni;
- nel caso in cui l’Antitrust abbia aperto, nei confronti della società fornitrice, un procedimento per l’accertamento di violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato. In quest’ultima ipotesi, tra l’altro, la società ha l’obbligo di comunicare al cliente che tale procedimento è stato intrapreso nei suoi confronti.
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