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Cumulo redditi di lavoro e di pensione: ultime sentenze

28 Ottobre 2021 | Autore:
Cumulo redditi di lavoro e di pensione: ultime sentenze

Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro; termine per accedere al regime di cumulabilità.

Quali sono i termini per l’ammissione al cumulo integrale fra redditi di lavoro e pensione di anzianità? Cos’è e quando si applica la sanatoria? Qual è la differenza tra pensione di anzianità e pensione privilegiata ordinaria? Per saperne di più, leggi le ultime sentenze sul cumulo dei redditi da lavoro e di pensione.

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro: disciplina applicabile

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto l’INPGI gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Ne consegue che deve essere disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’AGO.

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, n.22170

Reimpiego del pensionato

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, le pensioni di anzianità erogate dal Fondo Volo nella vigenza dell’art. 19, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, trovando applicazione la regola generale prevista per l’assicurazione generale obbligatoria anche alle forme sostitutive della medesima, fra le quali rientra il Fondo Volo.

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, n.20677

Pensione di invalidità cumulabile con retribuzione da lavoro dipendente non dirigenziale

In materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, la norma transitoria di cui all’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall’art. 11 della l. n. 537 del 1993), che consente il mantenimento, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 cit., del precedente regime più favorevole, si applica ai trattamenti pensionistici a carico dell’INPDAI liquidati o maturati anteriormente al 1° gennaio 1995.

(Nella specie, pensione di invalidità cumulabile con retribuzione da lavoro dipendente non dirigenziale), con conseguente esclusione, in tali ipotesi, anche dell’operatività dell’obbligo, previsto dall’art. 8 bis del d.lgs. n. 503 del 1992 (siccome introdotto dall’art. 2, comma 211, della l. n. 662 del 1996), di produrre all’ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020, n.16849

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della domanda di pensione

Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato, dovendosi ravvisare una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, n.14417

Lavoratori agricoli salariati fissi giornalieri

L’articolo 22, comma 8, della l. n. 153 del 1969 (introdotto dall’art. 23 quinquies del d.l. n. 267 del 1972, conv., con modif., in l. n. 485 del 1972), che stabilisce la non applicabilità del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione lorda ai lavoratori agricoli salariati fissi giornalieri, non deroga a quanto previsto dall’art. 1, lett. c), della medesima legge, che prescrive il requisito dell’esistenza, all’atto della domanda di pensione, dello stato di disoccupazione. Le due norme, infatti, regolano due campi diversi: la prima, il diritto a cumulare la pensione già conseguita con la retribuzione; la seconda, il diritto a conseguire la pensione. Ne deriva che il lavoro agricolo dipendente in atto alla data di presentazione della domanda di pensione di anzianità osta alla maturazione del diritto alla pensione.

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2018, n.19337

Cumulo tra pensione erogata dal Fondo Volo e retribuzione da lavoro dipendente

Per effetto dell’abrogazione dell’art. 27 della l. n. 859 del 1965 – incompatibile con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 1997 – la regola del cumulo tra la pensione erogata dal Fondo Volo costituito presso l’Inps e la retribuzione da lavoro dipendente è quella vigente per l’Ago, di modo che si deve individuare se la pensione in godimento sia di anzianità o di vecchiaia in base alla legge vigente al momento del pensionamento, a tal fine combinando il principio sulla rilevanza del requisito anagrafico con quello del necessario raggiungimento, in concreto, di una anzianità contributiva pari o superiore a venti anni.

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2018, n.19275

Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente

In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, l’art. 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002 – concernente il computo del requisito dell’anzianità contributiva pari a 37 anni che, unitamente all’età di 58 anni, consente la cumulabilità integrale della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente – deve essere inteso nel senso che i contributi utili allo scopo siano costituiti dalla sola contribuzione effettiva in quanto, quando il suddetto articolo, ai fini della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, richiama un’anzianità contributiva di 37 anni non può che riferirsi ai contributi utili ai fini del conseguimento della stessa pensione di anzianità oggetto della norma, con esclusione pertanto della contribuzione figurativa utile soltanto per la misura della pensione, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2018, n.5961

Somme di pensione non dovute: recuperabili con la trattenuta sulla pensione

Nell’ipotesi di violazione del divieto di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992, le maggiori somme erogate a titolo di pensione di anzianità, poi risultanti non dovute, sono recuperabili sotto forma di trattenuta sulla stessa pensione, poiché erogazione e trattenuta costituiscono eventi necessari della previsione normativa, che regola modalità e tempi per il completamento della fattispecie a struttura bifasica, senza che sia riscontrabile alcun errore dell’ente previdenziale e l’art. lO cit. costituisce norma speciale volta a regolare un’ipotesi peculiare di indebito derivante dall’applicazione del detto divieto.

Non trova, pertanto, applicazione la disciplina generale dell’indebito previdenziale di cui all’art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989, che postula la diversa ipotesi dell’erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente previdenziale.

Cassazione civile sez. lav., 18/01/2018, n.1170

Cumulo tra redditi di lavoro e pensione di anzianità: quando si applica la sanatoria?

In tema di divieto di cumulo tra redditi di lavoro e pensione di anzianità, la sanatoria prevista dall’art. 44, comma 3, della l. n. 289 del 2003, è applicabile anche in favore dei pensionati che al 1° gennaio 2003, epoca di entrata in vigore della legge, avevano in corso una procedura di recupero dell’indebito pensionistico in conseguenza di un’autodenuncia, non essendovi alcun elemento, né testuale né logico, che consenta di differenziare la posizione di chi si denunci dopo, da chi lo abbia fatto prima, e risultando iniquo trattare in modo peggiore chi prima della legge abbia denunciato la propria situazione spontaneamente, rispetto a chi, rimasto silente, lo abbia fatto dopo per beneficiare della normativa agevolativa.

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2017, n.27445

Pensione di anzianità: cos’è?

Per pensione di anzianità deve intendersi quella costituita dalla sola contribuzione effettiva e, pertanto, quando l’art. 44 legge n. 289 del 2002 richiama, ai fini della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, un’anzianità contributiva di 37 anni non può che riferirsi ai contributi utili ai fini del conseguimento della stessa pensione di anzianità oggetto della norma.

Cassazione civile sez. lav., 24/07/2017, n.18192

Divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro: qual è il requisito contributivo minimo?

Ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria in materia di deroga al divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, contenuta nell’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, novellato dall’art. 11 della l. n. 537 del 1993, il requisito contributivo minimo previsto dal medesimo articolo è da riferire ai trentacinque anni necessari per la pensione “di vecchiaia o di anzianità”, e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati; tali ultimi trattamenti previdenziali hanno, infatti, il fine di non lasciare prive dei mezzi di sussistenza persone costrette ad abbandonare l’occupazione a causa della crisi economica del datore di lavoro, con la conseguenza che il reperimento di un nuovo lavoro, autonomo o subordinato, fa venire meno lo stato di bisogno del pensionato e, dunque, la causa di attribuzione del beneficio previdenziale.

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2017, n.16834

Termine per accedere al regime di cumulabilità

In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, con riferimento agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento ma che, nel gennaio 2003, ancora non percepiscono la pensione di anzianità, l’art. 44, commi 2 e 4, della l. n. 289 del 2002 si interpreta nel senso che il termine di sessanta giorni per il versamento della somma richiesto per accedere al regime di cumulabilità decorre dalla corresponsione della prima rata del trattamento previdenziale ed ha natura decadenziale, come si desume dall’interpretazione sistematica e teleologica della norma, funzionale alle esigenze di programmazione della spesa pensionistica oltre che ai controlli di competenza dell’Inps.

Cassazione civile sez. lav., 16/05/2017, n.12096

Trattamento pensionistico dei dipendenti e divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente

In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, il divieto di cumulo della quota assunta a proprio carico dalla gestione speciale dell’Inps, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, con i redditi da lavoro dipendente, è applicabile anche al personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990, in quanto la predetta quota è assoggettata al regime dell’assicurazione generale obbligatoria, non operando la garanzia del trattamento complessivo di maggior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi, esclusivi o esonerativi.

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2017, n.10148

Equiparazione tra pensione privilegiata ordinaria e trattamenti di invalidità

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 19 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6 agosto 2008, n. 133, censurati per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto accordano il beneficio del cumulo integrale della pensione con il reddito da lavoro autonomo soltanto a chi percepisca una pensione diretta di anzianità mentre assoggettano il titolare di una pensione privilegiata ordinaria diretta al meno favorevole regime di cumulo, limitato alla misura del 70 per cento. Le censure del rimettente — le quali investono, in particolare, l’equiparazione tra pensione privilegiata ordinaria e trattamenti d’invalidità, che preclude l’integrale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, oggi sancita per le pensioni di anzianità — muovono da una premessa — quella della omogeneità tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di anzianità — che non trova alcun riscontro nel dato normativo e nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale.

La pensione di anzianità si atteggia come un beneficio concesso al lavoratore, che prescinde dal raggiungimento dell’età pensionabile e postula il mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato. La pensione privilegiata ordinaria è, invece, ancorata a eventi dannosi (ferite, lesioni o infermità), provocati da una causa di servizio, e consegue alla cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio.

La natura di “retribuzione differita”, che accomuna pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di anzianità, non rende costituzionalmente obbligata una equiparazione di tali trattamenti agli effetti della disciplina del cumulo, né rileva la considerazione dell’eventuale coincidenza dei requisiti di anzianità, elemento sprovvisto di valenza significativa nell’àmbito di una regolamentazione incentrata sulle peculiarità delle singole prestazioni previdenziali. Invero, quando il dipendente abbia raggiunto l’anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione e subisca per fatti di servizio una menomazione dell’integrità personale, ha diritto alla sola pensione privilegiata, che assorbe e integra l’importo dell’altro trattamento di quiescenza, sostituendo o eventualmente anticipando quest’ultimo trattamento.

È ragionevole il punto di equilibrio individuato dal legislatore, che ha scelto di apprestare, per pensioni privilegiate ordinarie e trattamenti di invalidità, una disciplina omogenea in termini di cumulo con i redditi da lavoro, in consonanza con il comune presupposto delle due prestazioni, consistente nella lesione dell’integrità fisica, e questo regime si fonda sul presupposto che lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito denota una diminuzione dello stato di bisogno, tutelato dall’art. 38, comma 2, Cost.

I benefici riconosciuti dal legislatore, anche in termini di incremento della pensione privilegiata ordinaria corrisposta, valgono a compensare la riduzione della capacità di produrre reddito, derivante dall’infermità contratta a causa di servizio, e hanno il loro contrappeso nelle limitazioni al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Peraltro, la libertà di cumulo si attesta sul 70 per cento, misura che non rappresenta un intralcio sproporzionato al diritto di svolgere un lavoro dopo la pensione (sentt. nn. 155 del 1969, 30, 275 del 1976, 566 del 1989, 204, 232 del 1992, 428 del 1993, 155, 416 del 1999, 197 del 2010, 43 del 2015).

Corte Costituzionale, 11/11/2016, n.241

Iscritti all’Inpgi ed iscritti all’Ago

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria facente capo all’Inps, in quanto l’Inpgi gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 l. 23 dicembre 2000 n. 388, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’Inps, mentre gli art. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, l. 27 dicembre 2002 n. 289, poi seguiti dall’art. 19 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come conv. con l. 6 agosto 2008 n. 133, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’a.g.o. e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Ne consegue che deve essere disapplicato l’art. 15 del regolamento dell’Inpgi che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’Ago.

Tribunale Milano sez. lav., 05/04/2016

Ammissione al cumulo integrale fra redditi e pensione di anzianità: entro quale termine?

In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente, con riferimento ai pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, l’art. 44, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che il versamento, dopo il 16 marzo 2003, della somma “una tantum” – di cui all’art. 44, comma 1, della stessa legge – per l’ammissione al cumulo integrale fra redditi e pensione di anzianità, deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrente dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro successivo al pensionamento.

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2014, n.13853


note

Autore immagine: cumulo redditi da lavoro e pensione di Watchara Ritjan


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