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Tutor non a norma: come annullare la multa

24 Marzo 2019
Tutor non a norma: come annullare la multa

Tutor: come scoprire se l’apparecchio funziona correttamente e annullare la contravvenzione stradale.

Ogni volta che si percorre una strada o un’autostrada si pensa più spesso al rischio di incappare negli autovelox che non a quello di un incidente. Eppure le due cose sono strettamente collegate, essendo i primi funzionali a evitare i secondi. Non così per l’opinione pubblica che vede gli apparecchi di controllo elettronico della velocità come strumenti usati da alcune amministrazioni per fare cassa. Ragion per cui la mole di sentenze che hanno ad oggetto proprio l’impugnazione delle multe stradali è enorme, per quanto basso possa essere il valore del giudizio.

Abbiamo già spiegato, in un precedente articolo, come difendersi dall’autovelox. Le cose non vanno molto diversamente con il tutor, l’apparecchio di controllo elettronico che misura non già la velocità istantanea, come l’autovelox, ma quella media. Una recente sentenza della Cassazione [1] spiega come distinguere un tutor non a norma e come annullare la multa.

Anche attorno al tutor ruotano tutta una serie di prescrizioni: dall’obbligo della segnaletica preventiva al rispetto dei controlli periodici, dai certificati di collaudo ai termini per la spedizione della contravvenzione a casa dell’automobilista.

Partendo proprio dalla pronuncia della Suprema Corte pubblicata lo scorso venerdì, faremo il punto della situazione.

Tutor non a norma: quando?

Il tutor non è “a norma” quando è privo del certificato di omologazione (rilasciato all’atto del primo collaudo ed una sola volta) e dell’attestato periodico di taratura. Con riferimento alla taratura dell’autovelox, la Cassazione ha detto che la multa è nulla se tale verifica di funzionalità (una sorta di check-up delle prestazioni della macchina) non avviene almeno una volta all’anno. Per i tutor utilizzati in autostrada, peraltro, tale verifica deve essere fatta all’interno di autodromi, con test di velocità sino a 220 km/h.

A stabilire l’obbligo di taratura periodica per tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità era stata, tre anni fa, la Corte Costituzionale [2]. La questione era stata sollevata con riferimento agli autovelox, ma la Consulta ha dettato un principio di carattere più generale, estendendolo a tutte le apparecchiature in dotazione della polizia (esclusi solo i photored posti ai semafori). E la ragione è semplice: se è vero che anche una bilancia del mercato rionale viene, di tanto in tanto, tarata – poiché l’uso e gli spostamenti possono pregiudicare l’esatta pesatura – tanto più ciò deve valere per strumenti di precisione millimetrica come appunto tutor, autovelox e telelaser.

Risultato: il tutor non è a norma e la multa può essere annullata se l’amministrazione non esibisce il certificato di taratura annuale. Certificato che va prodotto al cittadino, qualora ne faccia richiesta presso gli uffici dell’organo accertatore, oppure dinanzi al giudice nel caso in cui venga sollevata l’impugnazione della contravvenzione stradale.

La Corte, in merito, non ha dubbi: non basta l’attestazione fatta dai verbalizzanti, all’interno del verbale stesso, circa la corretta funzionalità dell’apparecchio. È vero che si tratta pur sempre di pubblici ufficiali e si presume che dicano la verità. Ma il giudice è tenuto a verificare se la taratura è stata realmente fatta. Pertanto, laddove si presentino contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se esso sia stato sottoposto o meno a tali collaudi. E quindi, se manca il relativo certificato rilasciato da una ditta autorizzata al check-up annuale, la multa va annullata.

L’ultima taratura deve risultare dal verbale

La taratura, da sola, non basta. Secondo la Cassazione [3] è necessario che il verbale indichi qual è stata l’ultima volta che la verifica di funzionalità è stata eseguita. In altri termini, la multa deve indicare la data della taratura più recente, di modo da mettere l’automobilista multato nella condizione di sapere, già in partenza, se l’apparecchio era a norma o meno, senza dover presentare istanze di accesso agli atti presso gli uffici pubblici.

Tale pronuncia – che è stata poi ribadita da ulteriori successive sentenze – è importante perché esonera il cittadino da un compito che poteva, a volte, pregiudicare il suo diritto di difesa.

Il tutor va segnalato in modo specifico

Non basta il cartello «Controllo elettronico della velocità» se, poco avanti, c’è un tutor. La segnaletica – obbligatoria per legge e posizionata con un adeguato anticipo rispetto all’apparecchiatura – deve anche specificare che si tratta di «controllo elettronico della velocità media». Diversamente l’automobilista potrebbe essere indotto a pensare che la verifica avvenga sulla velocità istantanea e commettere l’errore di accelerare subito dopo. Certo, «peggio per lui» potrà anche dire il lettore, ma il principio che regola la nostra pubblica amministrazione – principio che hanno voluto puntualizzare i padri costituenti – è quello della trasparenza. Quindi la P.A. deve mettere in chiaro come agisce a tutti i cittadini, senza giocare sugli effetti a sorpresa.

La segnaletica va ripetuta dopo ogni intersezione e copre un tratto di massimo 4 km. Dopodiché va ripetuta, altrimenti il controllo è illegittimo.

Secondo alcuni giudici, il cartello con la scrittura del controllo elettronico della velocità deve essere posizionato anche sul margine sinistro della strada, quando si tratti di una carreggiata a doppia corsia. In questo modo, chi si trova in fase di sorpasso, può essere informato al pari di chi sta viaggiando a destra. In alternativa, la segnaletica deve essere apposta sui cavalcavia, in modo da essere leggibile da tutti i conducenti, a prescindere dal lato della strada in cui si trovano.


note

[1] Cass. sent. n. 8060/19 del 22.03.2019.

[2] C. Cost. sent. n. 113/2015.

[3] Cass. ord. n. 5227/18 del 6.03.2018.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 9 gennaio – 21 marzo 2019, n. 8060

Presidente San Giorgio – Relatore Dongiacomo

Fatti di causa

Z.E.M. ha proposto appello avverso la sentenza con la quale, in data 23/3/2015, il giudice di pace di Modena ha respinto il suo ricorso nei confronti del verbale di accertamento della Polizia Stradale di Zola Predosa n. 2114U/2007/V del 14/2/2007.

Secondo l’appellante, il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della notifica, non avendo la Prefettura depositato la cartolina di ricevimento del verbale. Inoltre, difetterebbe la prova dell’omologazione del sistema elettronico di rilevamento della velocità.

Il tribunale di Modena, con sentenza del 28/1/2016, ha respinto l’appello.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato, per un verso, che il verbale è stato senz’altro ricevuto, con il conseguente esercizio del diritto di difesa, e, per altro verso, che il verbale fa fede in ordine all’accertamento della violazione sulla base dei fotogrammi, senza che sia necessaria la produzione in giudizio: la corretta installazione ed il corretto funzionamento, così come l’esistenza dei segnali di preavviso, ha aggiunto il tribunale, sono attestati nel verbale e tale attestazione, corredata da specifiche indicazioni in ordine al veicolo e alla direzione di marcia, costituisce, in mancanza di allegazione di indici concreti di non corretto funzionamento del dispositivo, prova sufficiente della corretta installazione e del corretto funzionamento del dispositivo omologato, e che non può onerarsi l’amministrazione appellata dell’onere della produzione di un documento di attestazione che dupliche nella sostanza quello già in atti.

Z.E.M. , con ricorso notificato il 12.17/4/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

La Prefettura di Modena è rimasta intimata.

La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito.

Il ricorrente, in data 13/11/2018, ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando l’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e dell’art. 2697 c.c., l’erronea inversione dell’onere probatorio, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione della sentenza di prime cure, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 119 reg. att. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, ha censurato la sentenza impugnata – a quel che è dato comprendere – nella parte in cui il tribunale non avrebbe tenuto conto: a) della mancata produzione in giudizio dei documenti relativi all’accertamento della violazione e alla notificazione del verbale, che l’amministrazione, in quanto attore in senso sostanziale, ha l’onere di produrre in giudizio a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7; b) della mancata produzione, in originale, della cartolina A/R che provi il perfezionamento della notifica del verbale e chi l’abbia ricevuto, e ciò comporta l’inesistenza della notificazione che non può essere sanata con la proposizione del ricorso; c) della mancata prova, in violazione dell’art. 2697 c.c., della commissione dell’infrazione in originale, la cui prova, invece, avendo l’opponente integralmente contestato la commissione del presunto illecito, grava interamente sulla pubblica amministrazione; d) della omessa produzione, da parte dell’amministrazione, dei certificati di taratura e di omologazione del tutor; e) della mancata prova, con la produzione in giudizio di fotografie o video, del fatto che il veicolo del ricorrente si trovava in autostrada e circolava ad una velocità superiore al limite consentito; f) della omessa motivazione, sia in primo che in secondo grado, su tutti i motivi articolati nel ricorso al giudice di pace e non contestati dalla parte opposta rimasta contumace.

2. Premesso che, trattandosi di un ricorso proposto in

data 30/10/2014 e, come tale, assoggettato al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, la legittimazione passiva, a fronte di una violazione al codice della strada accertata da funzionari dello Stato, spetta al prefetto – ed escluso ogni rilievo alle censure di cui al punto f), non avendo l’istante riprodotto in ricorso le censure formulate nell’atto d’appello per contestare l’omesso esame dei motivi a suo tempo articolati nell’atto di opposizione al giudice di pace – rileva la Corte, quanto alla censura di cui alle lett. a) e b), che il tribunale, nel respingere sul punto l’appello, si è adeguato al principio ripetutamente affermato in sede di legittimità, vale a dire che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, comma 4, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007). Nè possono essere condivise le deduzioni del ricorrente il quale ha censurato la sentenza impugnata per non avere accertato l’inesistenza della notificazione del verbale: invero, non appare dubitabile che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità della consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione; ciò che unicamente conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente (Cass. n. 10185 del 2018).

3. Risulta, invece, fondata la censura di cui al punto d), con assorbimento di quelle residue. La Corte costituzionale, in effetti, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha ritenuto che l’attestazione contenuta nel verbale esoneri l’amministrazione dall’onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua cassata.

4. Il ricorso, nei limiti in precedenza indicati, dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Modena che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti descritti in motivazione e, negli stessi limiti, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Modena che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.


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1 Commento

  1. A quello che mi risulta tutti i sistemi TUTOR sono illegali in quando la Società Autostrade si è rifiutata di pagare i diritti del brevetto. Sui verbali si specifica che l’infrazione è stata rilevata con il sistema SICVe. Ma, ad esempio sulla A4 Milano Venezia non c’è nessun cartello riguardo all’uso del sistema SICVe,essendoci invece espressamente scritto che viene usato il sistema TUTOR, che come tutti sappiamo deve essere spento. Emettere quindi una contravvenzione con un sistema diverso da quello segnalato è scorretto. Pertanto, a mio parere, queste contravvenzioni sono nulle. Non dovrebbe nemmeno essere necessario contestarle.

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