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Bonus mobili: quale causale per il bonifico?

25 Marzo 2019
Bonus mobili: quale causale per il bonifico?

Bonifico parlante o bonifico ordinario? Come pagare per ottenere le detrazioni fiscali sull’acquisto dell’arredo della casa in ristrutturazione?

Hai comprato casa nuova e, dopo aver avviato alcuni lavori di ristrutturazione, hai deciso di acquistare dei mobili. Tra questi c’è la cucina, con tutti gli elettrodomestici nuovi. Quando arriva il momento di pagare, ti chiedi quale sia il mezzo più opportuno. Intendi infatti ottenere le detrazioni fiscali, il cosiddetto bonus mobili, e hai sentito dire a riguardo che, almeno per quanto concerne le agevolazioni sui lavori di ristrutturazione edilizia, è necessario il cosiddetto «bonifico parlante» (quello che fa riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986). Il venditore sostiene invece che sia sufficiente un pagamento con bancomat, carta di credito o con bonifico ordinario. Non vuoi rischiare per cui decidi di rivolgerti al commercialista. Qual è la soluzione più corretta al problema di specie? A dare una risposta più che esaustiva è stata una circolare dell’agenzia delle Entrate, la numero 7 del 2016. In essa viene spiegato, in merito al bonus mobili, quale causale per il bonifico bisogna indicare.

Di tanto parleremo qui di seguito; ti spiegheremo cioè come pagare l’acquisto di arredo e ottenere la detrazione fiscale prevista per chi compra mobili destinati a una casa in ristrutturazione.

Come ottenere il bonus

La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

L’importo detraibile

A prescindere dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione (fino al 2019 pari al 50% della spesa) va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Il limite di 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, Comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

I pagamenti

Vediamo ora come pagare l’acquisto mobili per ottenere le detrazioni fiscali in commento.

Per ottenere il bonus mobili – ossia le detrazioni fiscali sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici -occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di credito o  bancomat.

Non è consentito invece effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altrimenti di pagamento.

Come precisato dall’agenzia delle entrate della circolare numero 7 del 2016, se il pagamento è effettuato con bonifico bancario o postale, non è necessario procedere – così come invece disposto per le agevolazioni sulle ristrutturazioni – con bonifico parlante (soggetto a ritenuta), appositamente predisposto da banche e Poste Spa. Quindi è possibile operare con bonifico ordinario, quello con la causale priva di indicazioni predefinite dalla legge. L’importante, nell’ipotesi in cui si proceda con pagamento mediante bonifico, è indicare nella causale il riferimento alla fattura di acquisto e al tipo di mobile acquistato. Ad esempio si potrà indicare: «Acquisto cucina Scavolini, fattura n. 1/2019».

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei mobili.

Pagamento con carte di credito carte di debito

La data di pagamento e individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

Pagamenti a rate e detrazioni

È possibile ottenere il bonus mobili anche se si sceglie di pagare i mobili con un finanziamento a rate. Tuttavia in tale ipotesi, la società che eroga il finanziamento deve pagare il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente deve conservare copia della ricevuta del pagamento. A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

I documenti da conservare

Il contribuente dovrà conservare i documenti giustificativi del pagamento al fine di esibirsi all’agenzia delle entrate nell’ipotesi di controllo. In particolare bisogna conservare, a seconda del tipo di pagamento effettuato:

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito di debito
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni di servizi acquistati.

Condizioni per ottenere il bonus mobili

Non qualsiasi acquisto di mobili può usufruire delle detrazioni fiscali in commento. Il bonus infatti spetta solo a condizione che sia riferito a un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia dell’appartamento o di interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in tale categoria, ad esempio:

  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (quale, ad esempio, l’installazione di una stufa a pellet, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.1);
  • la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5).

La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.2).

Quando effettuare il pagamento dei mobili?

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere anteriore al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3).

I mobili detraibili

A titolo esemplificativo tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.

Gli elettrodomestici detraibili

Oltre che per l’acquisto per i mobili, la detrazione spetta solo grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero.

Per “grandi elettrodomestici” si intendono ad esempio:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  • Lavatrici
  • Asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi per la cottura
  • Stufe elettriche
  • Piastre riscaldanti elettriche
  • Forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi per il condizionamento
  • Altre apparecchiature per la ventilazione, e l’estrazione d’aria e il condizionamento .


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