Patrocinio a spese dello Stato: il vademecum per l’istanza


Come si chiede il gratuito patrocinio? Quali documenti occorrono per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato? A chi si presenta l’istanza?
Se pensi che solamente chi abbia tanti soldi possa permettersi un avvocato, ti sbagli di grosso: la legge consente a chiunque, in qualsiasi processo, di potersi difendere adeguatamente, avvalendosi dell’assistenza legale di un difensore. In Italia ciò è possibile grazie all’istituto del gratuito patrocinio, cioè a quella procedura che consente a chi possiede un reddito insufficiente di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato. Con questo articolo vorrei fornirti un pratico vademecum per l’istanza di patrocinio a spese dello Stato. Se è vero che, la maggior parte delle volte, sarà il tuo avvocato a indicarti tutta la documentazione occorrente, è anche vero, però, che è bene farsi trovare preparati, anche perché non è da escludere l’ipotesi in cui sia tu a presentarti direttamente al consiglio dell’ordine degli avvocati per chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio. Perciò, se hai cinque minuti di tempo, mettiti comodo e prosegui nella lettura: ti illustrerò il vademecum per l’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Indice
Gratuito patrocinio: chi può chiederlo?
Va subito detto che non tutti possono accedere al gratuito patrocinio, ma solamente coloro che sono in possesso di determinati requisiti.
Nello specifico, la legge [1], concede il beneficio del patrocinio a spese dello Stato solamente a:
- cittadini italiani;
- stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi;
- enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Gratuito patrocinio: quale reddito è richiesto?
Ai requisiti soggettivi si aggiungono quelli di tipo reddituale: può essere ammesso al patrocinio gratuito solamente chi possegga un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro. I limiti di reddito vengono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat.
Il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va inteso al netto degli oneri deducibili per legge [2]: in altre parole, dall’importo vanno sottratti gli oneri legati agli immobili, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ecc.
Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’interessato. In questa circostanza, però, il limite di reddito sopra indicato è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Secondo la legge, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Il vademecum per l’istanza di gratuito patrocinio
Se rientri tra le persone che posseggono i requisiti indicati nel paragrafo precedente, allora puoi essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il vademecum che sto per fornirti ti servirà senz’altro. Se vuoi ottenere un avvocato gratis, dovrai preparare una documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti sopra elencati.
Nello specifico, le legge [3] dice che, se vuoi avvalerti del gratuito patrocinio, dovrai redigere un’istanza in carta semplice che, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;
- l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
È bene, inoltre, allegare all’istanza così redatta copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale, sia proprio che degli altri componenti della famiglia.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Solamente se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, dovrai, a pena di inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Ricorda, infine, che il reddito risultante dall’Isee non è idoneo a comprovare la situazione economica del richiedente ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Gratuito patrocinio: a chi si presenta l’istanza?
Le modalità di presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (corredata della documentazione attestante la situazione reddituale) mutano a seconda del procedimento di cui si tratta:
- nel caso di processo civile, l’istanza di ammissione va presentata al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo in cui deve incardinarsi il processo. Allo stato, gran parte dei consigli dell’Ordine accettano solamente l’invio telematico;
- nell’ipotesi di processo penale, invece, l’istanza deve essere presentata alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il processo.
La scelta dell’avvocato
Se l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà valutata positivamente, l’avvocato che avrai scelto ti verrà assegnato gratuitamente, nel senso che, al termine dell’incarico, verrà pagato direttamente dallo Stato.
Nel caso in cui tu abbia provveduto personalmente a presentare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza aver ancora nominato un difensore di fiducia, potrai sceglierne uno tra quelli inseriti nell’apposito albo (consultabile online).
note
[1] Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.
[2] Art. 10, D.p.r. n. 917/1986.
[3] Art. 76, D.p.r. n. 115/2002.
Immagine: braccia protese vero l’alto di Tetiana Yurchenko