In caso di pioggia, la società organizzatrice dello spettacolo deve rimborsare agli spettatori paganti i soldi acquistati per i posti?
Hai acquistato i biglietti di un concerto allo stadio. In occasione dell’esibizione del tuo cantante preferito, il pubblico verrà fatto entrare all’interno del campo e potrà posizionarsi proprio sotto il palco, all’aperto. Il giorno però dello spettacolo, si mette a piovere: un acquazzone talmente forte da rendere impossibile l’evento (anche se, i più irriducibili, sono già dietro ai cancelli con ombrelli e k-way). La società organizzatrice comunica di aver rinviato il concerto a nuova data; in quell’occasione, però, tu non potrai essere presente a causa di impegni di lavoro. Così ti rechi al botteghino dove avevi acquistato il ticket e ne chiedi il rimborso. Rimborso che, tuttavia, ti viene negato. Il tizio al di là del bancone ti fa sapere che la restituzione dei soldi è prevista solo se l’evento viene annullato del tutto, cosa che non è avvenuta in questo caso. A nulla valgono le tue rimostranze. Ne nasce una lite. Chi ha ragione? In caso di concerto all’aperto, se piove c’è il rimborso dei biglietti? L’acquirente ha diritto a farsi restituire il prezzo pagato se lo spettacolo viene rinviato? Nel caso invece in cui il concerto sia stato interrotto solo a metà a causa degli eventi atmosferici, si ha diritto a un rimborso integrale o parziale del biglietto?
La questione è stata decisa l’altro ieri dalla Cassazione riferendosi agli eventi all’interno dell’arena di Verona, ma il principio è valido per qualsiasi altro luogo all’aperto. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi sul punto.
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Spettacolo rinviato dalla pioggia e rimborso prezzo biglietti
Secondo la Corte, quando lo spettacolo viene reso impossibile dal temutissimo acquazzone, sicché gli organizzatori sono costretti a rinviarlo o – peggio – ad annullarlo del tutto, lo spettatore ha diritto al rimborso integrale del biglietto.
E non conta che, nel regolamento contrattuale previsto dalla società organizzatrice e reso noto all’acquirente perché stampato dietro il ticket, sia previsto diversamente. È vero che siamo nell’ambito del diritto civile e che, quindi, il principio dell’autonomia negoziale lascia libere le parti di accordarsi per come meglio credono. Ma – sottolinea la Corte – in base al Codice civile [2], se una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile al debitore (in questo caso, l’organizzatore del concerto) quest’ultimo non può pretendere la controprestazione (il prezzo del biglietto) e deve restituire quanto abbia già ricevuto. Tale disposizione non può quindi essere derogata dalle parti.
In buona sostanza, la pioggia che rende impossibile l’evento fa scattare il diritto per l’acquirente al rimborso integrale del biglietto, al di là di ciò che è stato da questi accettato con il contratto di acquisto.
Spettacolo interrotto dalla pioggia: rimborso parziale o integrale?
Abbiamo visto cosa succede quando lo spettacolo non può iniziare a causa della pioggia. Ma cosa avviene quando l’evento, già iniziato, viene interrotto nel corso del secondo tempo? In questa ipotesi il consumatore ha diritto al rimborso integrale o parziale del biglietto? Tutto dipende dalla natura dello spettacolo: se questo consiste in “un’opera unica e inscindibile” (come ad esempio un monologo di un comico, un dramma teatrale, una commedia, un’opera lirica, ecc.) allora si deve ritenere che la società organizzatrice sia tenuta al rimborso integrale del biglietto. Quando invece lo spettacolo può essere frazionato – come, probabilmente (anche se la Corte non lo dice apertamente) nel caso di un concerto di un cantante – allora scatta il diritto al rimborso parziale del prezzo per la parte di intrattenimento che non si è più potuta tenere.
E se viene stabilita un’altra data?
Non cambiano i diritti del consumatore se la società organizzatrice, anziché annullare l’evento, lo rinvia soltanto. Il costo del ticket va comunque rimborsato atteso che l’impossibilità della prestazione si riferisce non in termini assoluti, ma con riferimento a quella specifica data e occasione. Quindi, al di là delle motivazioni – più o meno meritevoli – che possano portare l’acquirente a non voler presenziare alla nuova data di rinvio, questi ha sempre diritto alla restituzione dei propri soldi.
note
[1] Cass. sent. n. 8766/19 del 29.03.2019.
[2] Art. 1256 cod. civ. e art. 1463 cod. civ.
Autore immagine giovani concerto all’aperto con pioggia di salajean