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Gioco d’azzardo: ultime sentenze

3 Novembre 2022
Gioco d’azzardo: ultime sentenze

Gioco patologico; tutela della salute; tornei di poker; scommesse clandestine; pubblica sicurezza; monopolio statale; concessioni e autorizzazioni.

Un’ordinanza del sindaco può limitare gli orari di apertura delle sale da gioco? Cos’è la ludopatia? Chi soffre della patologia del gioco d’azzardo ha la capacità di intendere e di volere? Quali sono le distanze minime tra i luoghi sensibili e l’installazione di apparecchiature per il gioco d’azzardo? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze presenti in questo articolo.

Indice

Tutela del legittimo affidamento

Il rapporto contrattuale tra operatori economici e amministrazioni pubbliche legate al regime di Concessione, soprattutto nel settore del gioco d’azzardo, presenta un «carattere dinamico», che permette interventi statali giustificati da obiettivi di interesse pubblico. Il principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale la quale riduca, per un anno determinato e per importi limitati, l’aggio stipulato in una convenzione di concessione di giochi d’azzardo mediante apparecchi eroganti vincite in denaro.

Corte giustizia UE sez. II, 22/09/2022, n.475

Restrizioni delle attività di gioco d’azzardo

Gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di tutela perseguito. Tuttavia, le restrizioni che essi impongono devono trovare la loro giustificazione sulla base di motivi imperativi di interesse generale e la loro proporzionalità. Pertanto, purché esse soddisfino quest’ultimo requisito, eventuali restrizioni delle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate in virtù di motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco.

Corte giustizia UE sez. II, 22/09/2022, n.475

Distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e Vinci

È sproporzionato ed eccessivo il divieto di installare all’esterno degli esercizi commerciali apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e Vinci. A tal proposito, il « regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito » si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti. Si tratta, comunque, di un divieto che non è idoneo a prevenire la ludopatia, in quanto non è dimostrato che gli spazi esterni creino un incentivo al gioco, e tantomeno che l’attività di gioco fuoriesca in questo modo dalla sfera di controllo del concessionario.

D’altra parte, non è neppure possibile qualificare l’esposizione all’aperto di apparecchi e distributori come una forma di pubblicità, essendo solo l’estensione di uno spazio aziendale per sé già identificabile come sede di attività di gioco.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 02/05/2022, n.422

Tipologie di gioco

Il gioco d’azzardo patologico è un fenomeno complesso, che può riguardare alcune tipologie di gioco e non altre, o alcune in misura maggiore rispetto alle altre. Non è, quindi, corretto imporre un sacrificio economico anche ai concessionari che gestiscono tipologie di gioco per le quali non siano accertati incrementi preoccupanti di utenza o di spesa individuale.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 02/05/2022, n.422

Misure limitative del gioco

Prima di applicare una qualsiasi misura limitativa del gioco è necessario valutare se la stessa possa realmente essere utile con riguardo all’obiettivo di prevenire il gioco d’azzardo patologico e se il risultato che ci si può ragionevolmente attendere pareggi il sacrificio imposto ai concessionari.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 02/05/2022, n.422

Apparecchi che fanno ottenere punti spendibili on line per l’acquisto di oggetti

La macchina da gioco che, ancorché conforme alle prescrizioni di cui al comma 7 dell’art. 110 r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), permette la navigazione in internet tramite l’utilizzo di una smart card ricaricabile fornita ad ogni utente, con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte, va senza dubbio ricompressa tra gli apparecchi che consentono il gioco d’azzardo, anche quando distribuisce premi in punti, per cui è qualificabile come vincita in denaro quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto.

Corte appello Reggio Calabria sez. I, 15/04/2022, n.319

Debito di gioco: è tutelabile in sede giudiziale?

L’art. 1933 c.c. esclude la possibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da giuoco o scommessa, riconoscendo al creditore solo la ‘soluti retentio’, una volta che adempimento vi sia stato. In particolare la consegna di fiches da impiegare nel gioco d’azzardo in cambio di un assegno bancario e la mancata restituzione dell’importo pari alle fiches ricevute non integra obbligazione di giuoco, pur nella consapevolezza del creditore dell’impiego delle somme ricevute, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento speculativo nell’operazione realizzata.

Tribunale Aosta sez. II, 22/01/2022, n.25

Restrizioni introdotte dagli Stati membri

La materia del gioco d’azzardo lecito costituisce una materia non armonizzata per cui nel disciplinarla gli Stati membri sono titolari di un ampio potere discrezionale per determinare il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale ritenuto più appropriato; si tratta di una materia nella quale sussistono tra gli Stati membri stessi notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale, le quali rendono probabile l’esercizio concreto di questo potere. Le restrizioni introdotte dagli Stati membri devono rimanere entro i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, devono cioè essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale ed essere proporzionate allo scopo da raggiungere in tal senso .

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/12/2021, n.12497

Necessità di un’intesa fra enti locali ed Amministrazione dei Monopoli

L’intesa con l’Amministrazione dei Monopoli prevista dalla Conferenza unificata per la distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco non può essere omessa o rinviata, essendo al contrario un passaggio essenziale per stabilire se le forme di controllo individualizzato sul gioco d’azzardo patologico rese possibili dalla tecnologia più recente possano costituire un’alternativa efficace all’interruzione dell’attività di gioco. Finché non sarà raggiunta un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale, è quantomeno necessario che gli enti locali consultino l’ADM prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva nei rispettivi territori.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/11/2021, n.962

Regolazione del gioco per fasce orarie

La regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50, comma 7, d.lgs. n. 50/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco). Non è, poi, compito dell’Amministrazione perseguire finalità ulteriori, che interferiscono inevitabilmente con le preferenze individuali, come l’individuazione degli orari da dedicare alle relazioni familiari.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/11/2021, n.962

Sanzioni imposte dalle normative nazionali sugli apparecchi per il gioco d’azzardo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che, per la messa a disposizione, in qualità di operatore, di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati, preveda imperativamente quanto segue:

  • la comminazione di una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato, senza un limite massimo per l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte, purché l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte non sia sproporzionato rispetto al vantaggio economico ricavabile dalle infrazioni sanzionate;
  • la comminazione di una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato, senza un limite massimo per la durata complessiva delle pene detentive sostitutive inflitte, purché la durata della pena detentiva sostitutiva effettivamente inflitta non sia eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni contestate, e
  • un contributo alle spese del procedimento pari al 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate, purché tale contributo non sia eccessivo rispetto al costo effettivo di un procedimento siffatto né violi il diritto di ricorso ad un giudice sancito dall’articolo 47 della CDFUE.

Corte giustizia UE sez. II, 14/10/2021, n.231

Emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico

La regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco). Non è, poi, compito dell’Amministrazione perseguire finalità ulteriori, che interferiscono inevitabilmente con le preferenze individuali, come l’individuazione degli orari da dedicare alle relazioni familiari.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 04/10/2021, n.837

La consegna di fiches non rimborsate

La consegna di fiches da impiegare nel gioco d’azzardo in cambio di un assegno bancario e la mancata restituzione dell’importo pari alle fiches ricevute non integra obbligazione di giuoco, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento speculativo nell’operazione realizzata. Tale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l’interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un’ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.

Affinché il prestito di denaro possa configurare attività di giuoco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all’attività di giuoco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purché chi ha fornito le somme di danaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del giuoco e ne subisca l’alea.

Tribunale Aosta sez. I, 11/03/2021, n.77

La disciplina degli orari delle sale giochi

L’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 va interpretato nel senso di assegnare al Sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzarne l’espletamento con le esigenze complessive e generali degli utenti, sicché, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, il Sindaco può legittimamente disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, in quanto la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, dovendo invero i relativi apparecchi essere considerati nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione, la cui tutela è compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, cui spettano, altresì, in base alla generale previsione di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 267 del 2000, anche perché la materia del gioco d’azzardo esula dalla competenza statale esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, c. 2, lett. h), Cost.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 07/07/2020, n.465

Usura e debiti per il vizio del gioco

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima affinché sia integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3, c.p. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.

Cassazione penale sez. II, 06/07/2020, n.23880

Restrizioni alle attività di gioco d’azzardo 

Per giurisprudenza consolidata della Corte di Giust. UE, le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicchè, in assenza di un’armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze di tutela degli interessi di cui trattasi e ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva in questione, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività in tale settore.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 01/04/2020, n.110

Distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo

In sede di regolamentazione del gioco d’azzardo, l’approvazione dei criteri per la corretta distribuzione sul territorio dei videoterminali per il gioco d’azzardo, rientra nella competenza del ministero dell’Economia, chiamato a recepire in apposito decreto le scelte di carattere sostanziale dettate da apposita Intesa approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del canone di leale collaborazione che notoriamente caratterizza la disciplina di materie, come quella in esame, interferenti su diversi livelli territoriali di governo..

TAR Cagliari, (Sardegna) sez. I, 02/11/2018, n.926

Gioco del poker

Premesso che per regola tecnica deve intendersi una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, in tema di sanzioni amministrative relative all’uso di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo, la previsione di cui all’art. 110, comma 7-bis, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 – secondo cui tali apparecchi o congegni non possono riprodurre il gioco del poker – è da ritenere una norma di chiusura posta per finalità di ordine pubblico e priva della natura di regola tecnica, poiché non riguarda le caratteristiche strutturali, meccaniche o di funzionamento della macchina, bensì solo le modalità di svolgimento del gioco con essa praticabile; ne consegue che, mancando la natura di regola tecnica, il legislatore nazionale non è tenuto alla previa comunicazione alla Commissione europea prevista dall’art. 8 della Direttiva 34/98/CE e l’eventuale omissione di tale preventivo adempimento non comporta violazione della normativa comunitaria ed è ininfluente ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal citato art. 7-bis.

Tribunale Milano sez. I, 23/10/2018, n.10545

Tornei di poker Texas Hold’Em

L’organizzazione di tornei di poker nella variante del “Texas Hold’Em” costituisce esercizio di gioco d’azzardo nel caso in cui, considerate le concrete modalità di svolgimento, risulta preponderante l’alea sull’abilità del giocatore e la finalità di lucro rispetto a quella prettamente ludica.

(Nella fattispecie la natura di gioco d’azzardo è stata desunta dalla mancanza di una quota d’iscrizione, di un regolamento e di un montepremi finale nonché dalla possibilità per il giocatore di rientrare in gioco dopo l’eventuale eliminazione e dalla previsione di una posta di gioco – non irrilevante o talmente tenue da far ritenere insussistente il fine di guadagno economicamente apprezzabile – rappresentata da fiche non convenzionali, ossia di importo superiore a quelle utilizzate nei tornei regolari, tali da consentire puntate libere).

Cassazione penale sez. III, 05/10/2018, n.58308

Gioco patologico

Al fine di giustificare l’esercizio del potere comunale di intervenire sugli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in un’ottica di contrasto al fenomeno del gioco patologico, non sono sufficienti generiche considerazioni relative all’impatto economico e sociale del fenomeno dell’intrattenimento lecito, che è cosa ben diversa dalla c.d. ludopatia o gioco d’azzardo patologico, ma debbono essere compiuti appositi studi che facciano emergere i dati epidemiologici, statistici e clinici da cui poter inferire la supposta maggiore pericolosità per la salute delle persone degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. anche rispetto agli altri servizi di gioco, l’efficacia delle misure e la loro adeguatezza, tenuto conto della necessità di bilanciare esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica, da una parte, e l’interesse alla libera iniziativa economica, dall’altra (nel caso di specie, i dati forniti dalla Asl evidenziavano come il numero delle persone e delle famiglie alle prese con il gioco d’azzardo patologico fosse ulteriormente lievitato).

TAR Brescia, (Lombardia) sez. II, 01/10/2018, n.929

Installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

L’art. 52 comma 3 ter, l. reg. Lombardia n. 12/2005 impone al Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, di verificare il rispetto della previsione che vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, r.d. n. 773/1931, in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. La previsione contenuta nella prima parte del comma 3 ter dell’art. 52 citato ha, quindi, una portata generale e trova applicazione anche nel caso di sale scommesse.

TAR Milano, (Lombardia) sez. II, 27/08/2018, n.2022

Pubblica sicurezza e distanze minime

Ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure devono verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati “sensibili”, cioè da tutti quei luoghi (primariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.

Consiglio di Stato sez. III, 26/07/2018, n.4592

Divieto di attività di somministrazione di alimenti e bevande

È vietato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a tutti quei soggetti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e, infine, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti.

TAR Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 07/06/2018, n.463

Limite degli orari di apertura delle sale da gioco

E’ legittima l’ordinanza sindacale contenente una disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere (dalle 8.00 alle 22.00) – poiché è proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

TAR Venezia, (Veneto) sez. III, 04/06/2018, n.598

Ludopatia: incide sulla capacità di intendere e di volere?

I disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente e a condizione che sussiste un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato dal disturbo mentale.

Pertanto, il disturbo della personalità, connotando una dipendenza dell’agente da determinate situazioni e beni (nella specie, patologia da gioco d’azzardo), si traduce in una causa di esclusione dell’imputabilità qualora esso assuma connotati di intensità tali da escludere la capacità di autodeterminarsi.

Cassazione penale sez. VI, 10/05/2018, n.33463

Ordinanza del sindaco: può limitare gli orari delle sale da gioco?

L’ordinanza del sindaco limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco compulsivo o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni) – è proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

TAR Venezia, (Veneto) sez. III, 18/04/2018, n.417

Contravvenzione di esercizio di gioco d’azzardo

Per la configurabilità della contravvenzione di esercizio di gioco d’azzardo, ai sensi dell’art. 718 c.p., deve sussistere necessariamente lo svolgimento effettivo del gioco, e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, l’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo.

Cassazione penale sez. III, 10/04/2018, n.38883

Distanze minime, luoghi sensibili e gioco d’azzardo

L’indicazione di distanze minime tra “luoghi sensibili” e installazioni di apparecchi per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito,essendo preordinata alla tutela della salute dei cittadini, rientra nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione; va escluso, quindi, che il Comune abbia interferito con le competenze statali in materia di pianificazione della collocazione dei punti della rete fisica di raccolta dei giochi.

TAR Milano, (Lombardia) sez. I, 05/03/2018, n.626

Sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d’azzardo

L’articolo 56 TFUE non osta, in linea di principio, ad un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d’azzardo nel quale alcuni tipi di questi giochi rientrano in un monopolio statale, mentre altri sono sottoposti a un sistema di concessioni e autorizzazioni, purché la normativa restrittiva della libera prestazione dei servizi persegua effettivamente, in modo coerente e sistematico, gli obiettivi del contrasto delle attività criminali e fraudolente nonché dell’assuefazione al gioco.

Corte giustizia UE sez. VI, 28/02/2018, n.3

Dipendenza dal gioco d’azzardo

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il gioco d’azzardo patologico, che è da considerarsi un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere, può rientrare nel concetto di “infermità”, purché sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa .

Cassazione penale sez. VI, 10/05/2018, n.33463

Gioco d’azzardo e limitazione orario apertura esercizi

In forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco d’azzardo e ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 21/08/2018, n.754

Orari di apertura dei pubblici esercizi

La disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa — che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore giornaliere — appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.ficazione, comunicazione o, comunque, piena conoscenza dell’atto — ex art. 120, comma 5, c.p.a.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 11/12/2017, n.1130

Distanze di sicurezza dai luoghi sensibili per l’installazione di sale da gioco

Va dichiarata non fondata la q.l.c. dell’art. 7 l. reg. Puglia 13 dicembre 2013 n. 43, recante “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a 500 metri pedonali dai luoghi ‘sensibili’ ivi indicati: istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili, centri sociali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio -assistenziale, strutture ricettive per categorie protette.

Dalla legislazione statale si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale: la legge regionale che introduce una disciplina immediatamente operativa al di fuori del procedimento di pianificazione, pertanto, non viola alcun principio fondamentale in materia di tutela della salute.

Corte Costituzionale, 11/05/2017, n.108

Lotta alla ludopatia

Appare del tutto giustificata, ragionevole e proporzionata una limitazione territoriale degli apparecchi da gioco, al fine di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco. È un fatto che il fenomeno del gioco lecito con gli apparecchi di cui agli artt. 110, comma 6, lett a), del TULPS (c.d. « new slot », meglio conosciute a livello internazionale come A.W.P. — amusement with prizes) ha assunto in Italia dimensioni notevoli.

La perdurante crisi economica induce lo Stato ad aumentare l’offerta di giochi leciti, per ottenere maggiori entrate fiscali, ma questo orientamento induce, al contempo, le persone più fragili ad appellarsi alla fortuna, nell’illusione di risolvere i propri problemi. Il gioco lecito, da mero divertimento, può non di rado degenerare in dipendenza, con gravi conseguenze non solo sulla salute (la malattia è chiamata « gioco d’azzardo patologico », GAP), ma anche di relazione sociale, con elevati costi a carico della collettività.

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 02/12/2015, n.359

Propensione al gioco d’azzardo patologico 

La propensione al gioco d’azzardo patologico è un disturbo del comportamento assimilabile, quanto ad effetti e a modalità di estrinsecazione, alla tossicodipendenza, e, come tale, incide direttamente sulla salute psichica del soggetto che ne risulta affetto, sicché il g.a.p. (impropriamente definito come « ludopatia ») rientra a pieno titolo tra le patologie che mettono a rischio la salute intesa come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, la cui tutela è affidata dalla Carta costituzionale alla Repubblica ai sensi dell’art. 32 di essa, con potestà legislativa esercitabile in via concorrente da Stato e Regione in virtù del successivo disposto di cui all’art. 117, comma 3; la materia in cui si colloca l’eventuale regolamentazione del g.a.p. pare dunque, in via prioritaria, quella della tutela della salute e non quella del governo del territorio, che solo in via eventuale, oltre che nei limiti imposti dalla normativa regionale, può essere utilizzata dagli enti locali per disciplinare un fenomeno prettamente connesso alla salute psichica dei soggetti che ne risultano afflitti.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 17/11/2015, n.2412

Gioco d’azzardo: le conseguenze sulla salute

Il fenomeno del gioco lecito con gli apparecchi di cui agli artt. 110, comma 6, lett a), del TULPS (c.d. “new slot”, meglio conosciute a livello internazionale come A.W.P. – amusement with prizes) ha assunto in Italia dimensioni notevoli.

La perdurante crisi economica induce lo Stato ad aumentare l’offerta di giochi leciti, per ottenere maggiori entrate fiscali, ma questo orientamento induce, al contempo, le persone più fragili ad appellarsi alla fortuna, nell’illusione di risolvere i propri problemi.

E’ noto che il gioco lecito, da mero divertimento, può non di rado degenerare in dipendenza, con gravi conseguenze non solo sulla salute (la malattia è chiamata “gioco d’azzardo patologico”, GAP), ma anche di relazione sociale, con elevati costi a carico della collettività.

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 16/10/2015, n.316

Lesione del diritto alla salute

È inammissibile, per omessa esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, disciplinando i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco in materia di gioco e scommesse, non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico.

Infatti, così come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, proprio la disposizione censurata può fornire un fondamento legislativo al potere del sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco. Inoltre, il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco potrebbe essere anche ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio.

Corte Costituzionale, 18/07/2014, n.220

Perturbazione delle facoltà intellettive o volitive

Un soggetto affetto da gioco d’azzardo patologico, di cui ne è dubbia la perturbazione delle facoltà intellettive o volitive a tal punto da renderla incapace di autodeterminarsi, è tenuta al pagamento delle somme richiestegli con precetto in virtù di debiti di gioco.

Tribunale Arezzo, 28/10/2009



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15 Commenti

  1. I controlli circa il rispetto delle normative vigenti spetta agli organi di polizia, che possono ispezionare i locali e, con l’ausilio dei tecnici, verificare il funzionamento dei macchinari come le slot machines. Spetta alle Forze dell’Ordine il compito di assicurare il rispetto della legge e quindi di intervenire, informando l’autorità giudiziaria, quando si accertano delle violazioni. Gli agenti devono innanzitutto controllare il possesso della licenza da parte dell’esercente, perché in assenza di tale autorizzazione il gioco d’azzardo viene praticato illegalmente.

  2. La legge vigente affida la mansione all’AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che si occupa della verifica dei requisiti, del rilascio delle licenze e anche del controllo. La vigilanza del mercato del gioco d’azzardo spetta proprio all’AAMS che deve monitorare le attività svolte dai soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione, casinò online compresi. Inoltre l’ente statale emette circolari dedicate alla regolamentazione delle attività delle imprese del settore, spiegando inoltre le modalità di attuazione delle normative, così da indicare ai gestori il comportamento da tenere con i diversi macchinari e giochi offerti al pubblico.

  3. Rientrano nella categoria tutte le attività basate unicamente sulla fortuna, quindi costituiscono gioco d’azzardo le slot machines, le roulettes, le lotterie, le scommesse, il poker e le tante attività del genere in cui si punta e si vince del denaro. Al tempo stesso è connesso un alto rischio di perdita. La disciplina statale ha istituito le licenze per impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata, ma non cambia la natura dei giochi.

  4. C’è un sacco di gente malata di gioco d’azzardo che arriva a farsi debiti e a cadere in losche dinamiche per poi trovarsi implicati in situazioni da cui non riescono ad uscire. E pieni di debiti non sanno come gestire la cosa e ricorrono al suicidio vedendolo come una soluzione a tutti i disastri finanziari in cui si sono ritrovati

  5. La piaga del gioco d’azzardo è invincibile. Lo Stato ha legalizzato giochi e scommesse e molte persone cadono nella ludopatia. E dov’è lo Stato? Mica li aiuta. Anzi, incassa ancora di più dalle tasche di questi disperati che non sanno gestire il proprio patrimonio e sperano nella giocata del secolo che li porterà alla vincita milionaria che gli consentirà di fare il nababbo per tutta la vita

  6. C’è chi si è giocato la casa e chi anche le mutante e resta senza un centesimo. E per continuare insistentemente nel gioco va a chiedere prestiti a destra e a sinistra, inimicandosi anche amici e parenti. E lasciando strascichi indelebili nella propria vita. Ecco, il gioco d’azzardo non porta proprio niente di buono

  7. Un conto è farsi una giocata ogni tanto per sfidare la fortuna e tentare di portarsi a casa un bel gruzzoletto senza fare nulla. Cosa ben diversa è affidare i propri guadagni alla sorte e nel frattempo spenderci un capitale! Bisogna “giocare responsabilmente” come dicono le pubblicità.

  8. Caro Pino, ma come fai a fare questo discrimine così lucidamente se sei ossessionato dal gioco. Chi è affetto dalla ludopatia non sa come e quando fermarsi e brucia anche tutto lo stipendio al gioco. C’è chi aspetta il giorno di paga per andare a spendere tutto alle macchinette finché non ha una piccola vincita e poi continua a giocare e a giocare finché resta solo con l’essenziale per tirare avanti un altro mese a stenti

  9. Purtroppo, chi non c’è passato non ha la capacità di capire quanto il gioco d’azzardo possa assorbire tutte le tue energie. Diventa un pensiero ossessivo quello del gioco. Non riesci nemmeno a concentrarti nelle attività quotidiane perché non pensi ad altro se non a fare le tue puntate nelle scommesse, nelle schedine e resti in attesa finché non ci saranno gli esiti e questo condiziona tutta la tua vita

  10. Ecco Roberto, in tal caso, mi auguro che chi stia attorno a chi soffre di ludopatia provi a dissuaderlo o comunque lo spinga ad andare da un esperto, uno psicoterapeuta che possa aiutarlo a superare la sua dipendenza e a gestire la sua vita senza gettare tutto nel gioco d’azzardo con il rischio di perdere non solo i soldi ma anche le persone care

  11. Talvolta, si immagina il dipendente dal gioco d’azzardo come un uomo di età avanzata, magari disoccupato o pensionato, che va a spendere i suoi risparmi a macchinette e scommesse. Ma non è sempre così. C’è l’adulto che vuole cercare di alzare il suo reddito sfidando la sorte. Poi, c’è anche il ragazzino. Non sottovalutiamo questo aspetto. Anche i giovani vanno a giocare. C’è chi chiede soldi ai genitori, ai nonni, solo per andare a buttarli nel gioco d’azzardo piuttosto che per godersi la vita e uscire con gli amici, con la ragazza, ecc…

  12. Vero, il gioco d’azzardo è una piaga sociale e lo Stato non ci pensa proprio a rinunciare alle entrate né a sopprimere queste condotte. Ci fanno anche le pubblicità. Allora, una persona, incosciente dei rischi e dell’eventuale dipendenza a cui può andare incontro, inizia a giocare pensando di potersi fermare quando vuole. Proprio quando assapori la prima sigaretta: o ne resti schifato e non ci provi più oppure inizi a fumare regolarmente. Diciamo che l’effetto è lo stesso

  13. Il problema è che ci sono famiglie in cui il padre dà “L’esempio” iniziando a giocare e magari il figlio adolescente quando va a comprare le sigarette al tabacchino magari inizia a comprare qualche biglietto della fortuna. Spinto dalla vincita, ci ritenta. Della serie “ritenta, sarai più fortunato”: E così inizia quel meccanismo incontrollabile che lo porta alla dipendenza sin dalla giovane età

  14. Smettere da soli è davvero difficile, se non impossibile. C’è chi si indebita, giusto.. Ma non tutti hanno la possibilità di attingere dalle tasche di amici o parenti. Quindi, arrivano a farsi debiti con persone poco raccomandabili che poi lo spennano fino all’osso. E poi c’è chi entra in dei giri particolari per recuperare soldi e si mette nei guai con la giustizia

  15. I pericoli del gioco d’azzardo sono tantissimi. Ecco perché è meglio starne alla larga ed evitarli come la peste anche se alcuni possono essere all’apparenza legali. E’ tutto quello che ci sta attorno che mi preoccupa e che potrebbe travolgerti in una trappola senza via d’uscita. Ma mi chiedo, ne vale la pena? Fermatevi finché siete in tempo e se non ci riuscite chiedete aiuto, ma non per farvi dare i soldi da giocare ma per farvi uscire da questa dipendenza e da questa situazione. E vi assicuro che è possibile rivolgendosi ad uno psicoterapeuta, un neuropsichiatra. MI hanno raccontato tante storie particolari, in cui alla fine è stato possibile recuperare la propria lucidità e rimettere in sesto la propria vita

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