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Shopping online: cos’è il diritto di recesso?

29 Giugno 2018 | Autore:
Shopping online: cos’è il diritto di recesso?

Cos’è e come si esercita il diritto di ripensamento tra shopping online e e-commerce

Come negare che oggi l’e-commerce costituisca una valida, e forse dominante, alternativa alle forme più classiche di shopping? Impossibile.

Infatti, lo shopping online, tra aziende e consumatori, rappresenta e coinvolge una fetta fondamentale di mercato, sia grazie al fatto che in rete si può vendere e comprare di tutto, sia perché l’accesso agli acquisti è sempre possibile, a tutte le ore e in tutti i giorni, senza orari, chiusure, riposi.

Ovviamente anche lo shopping online non è privo di controindicazioni. Dal lato del venditore si tratta di reinventare il modo di fare commercio, mentre al cliente si presenta un rischio che nella vendita tradizionale è agevolmente superabile: come cambiare un prodotto difettoso, sbagliato o, semplicemente, che non si vuole più?

Chi compra, infatti, ha il diritto di ripensamento per il semplice fatto che comprando a distanza, non vede e/o tocca direttamente il prodotto. Egli, pertanto, godrà di una tutela più forte rispetto al “consumatore ordinario” e beneficerà, inoltre, della possibilità di non specificare i motivi del recesso.

Shopping online: cos’è il diritto di recesso?

Il diritto di recesso o di ripensamento, dunque, è la facoltà concessa al cliente di un contratto concluso a distanza di poter recedere dal contratto senza il ricorrere di una giusta causa, ottenendo, così, la restituzione del prezzo pagato.

Shopping online: cosa prevede la legge?

Il Codice del consumo [1] prevede che il consumatore possa revocare l’ordine o recedere unilateralmente dal contratto concluso a distanza per l’acquisto di prodotti e servizi.

Evidente è, dunque, la differenza con la vendita conclusasi nei locali del commerciante (in negozio) nella quale non vi è la possibilità di restituire il prodotto se non a discrezione del venditore-commerciante. Nell’e-commerce, come detto, l’esercizio del diritto di ripensamento non è subordinato al ricorrere di una giusta causa ed il consumatore, dunque, potrà farvi ricorso senza dover fornire alcuna giustificazione.

Il venditore, in sede di conclusione del contratto, è obbligato ad informare il consumatore dell’esistenza di tale diritto e a consentirgliene l’esercizio con la restituzione della somma pagata. Nel caso in contravvenga a questi obblighi è soggetto a sanzioni.

Shopping online: come e quando esercitare il recesso ?

Si deve precisare che il consumatore di un contratto a distanza ha 14 giorni per esercitare il diritto di recesso comunicando la circostanza al venditore, o mediante l’utilizzo del modulo dallo stesso predisposto o mediante «una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto» [2]. Per l’esercizio di tale diritto, dunque, il cliente potrà utilizzare la classica lettera raccomandata a/r, ovvero qualunque altro mezzo che dia prova della provenienza e della ricezione.

Si tenga a mente che il calcolo dei 14 gg per l’esercizio del diritto di recesso si effettua partendo dal giorno successivo a quello in cui si riceve il prodotto e contando l’ultimo giorno, il 14esimo.

Dall’esercizio del recesso, poi, il consumatore avrà 14 giorni per rispedire la merce ricevuta e, in alcuni casi, dovrà farsi carico della relativa spesa di spedizione (come ad esempio nel caso di semplice ripensamento), mentre in altri casi (prodotti difettosi, fallati o diversi da quelli realmente acquistati) le spese saranno a carico del venditore.

Shopping online: è consentito il recesso durante i saldi?

Essendo alle porta i saldi estivi, l’interrogativo potrebbe sorgere spontaneo: è consentito il recesso durante i saldi? È consentito il ripensamento nel caso di beni acquistati in saldo?

In realtà la risposta è molto semplice e deriva dal fatto che il recesso non dipende dalle caratteristiche “tecniche” o “di mercato” del prodotto ma è collegato, direttamente ed indissolubilmente, alle modalità di acquisto. Deve, pertanto, ritenersi che in caso di acquisti compiuti online durante il periodo dei saldi sarà certamente possibile esercitare il diritto di recesso senza limitazione alcuna.

Shopping on line: cosa fare se la merce non arriva?

La disciplina a tutela dell’acquirente online cerca di prevenire ogni evenienza in cui lo stesso possa trovarsi a subire un pregiudizio. Tra queste, oltre alla garanzia del diritto di ripensamento, vi è certamente il diritto a ricevere la merce nel termine previsto dal contratto, ragion per cui se il termine di consegna non è rispettato, l’acquirente avrà diritto al rimborso di quanto pagato ed al risarcimento del danno per la mancata consegna.

Ma come fare?

È bene innanzitutto sapere che il riconoscimento dei predetti diritti (rimborso del prezzo ed eventuale ristoro dei danni subiti a causa del ritardo) non è automatico. A tal fine, infatti, è necessario sollecitare formalmente il venditore e stabilire un termine fisso di consegna della merce. Secondo il codice civile [3] infatti, senza questa intimazione il contratto di vendita non può essere disdetto, né potrà essere chiesto un risarcimento. Queste richieste, infatti, devono necessariamente essere precedute da una formale messa in mora.

È necessario, quindi, sollecitare il venditore e stabilire un termine preciso di consegna. A tal fine però si evidenzia che una o più mail potrebbero non essere sufficienti quali valide “messe in mora” nei confronti del venditore. Il consiglio pratico, dunque, è quello di sollecitare il venditore inviando una pec o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ed infatti, solo questi sistemi risultano idonei a formalizzare giuridicamente i solleciti e le richieste di consegna. Inoltre nella pec o nella lettera dovrà essere precisato che se il termine di consegna ivi stabilito non sarà rispettato si procederà alla disdetta del contratto.

Se alla scadenza del termine indicato nella pec o nella raccomandata la merce non è stata ancora ricevuta, l’acquirente avrà due possibilità (non cumulabili, ma esercitabili in via alternativa). Vediamo quali sono.

  • La prima possibilità per l’acquirente è quella di annullare il contratto, rinunciando così alla consegna tardiva e chiedendo, di conseguenza, il rimborso del prezzo oltre che l’eventuale danno derivante dalla mancata consegna. Attenzione: a tal fine, dopo la scadenza del termine per la consegna della merce, dovrà essere inviata una (ulteriore) comunicazione di formale disdetta (mediante pec o raccomandata a/r). La comunicazione di disdetta deve essere inviata il giorno seguente la scadenza del termine che è stato fissato. In caso contrario, infatti, il venditore avrà la facoltà di credere che l’acquirente sia disposto ad accordare un ulteriore termine (cosiddetta proroga) per la consegna.
  • In alternativa, l’acquirente potrà continuare ad esigere la consegna della merce (seppur tardiva), avanzando richiesta del risarcimento del danno subito a causa del ritardo.

In conclusione, se la merce ordinata on line tarda ad arrivare sarà necessario formalizzare quanto prima un sollecito ed un termine fisso per la consegna di quanto ordinato sul web. Al riguardo, come detto, potrebbe non essere sufficiente una mail, ma certamente più appropriata una pec o una raccomandata a/r. In detta comunicazione sarà necessario specificare, con esattezza, il termine entro il quale la merce dovrà essere consegnata. Qualora detto termine non dovesse essere rispettato, l’acquirente ben potrà avvalersi di uno dei due rimedi sopra indicati.


note

[1] D. lgs. n. 206/2005.

[2] art. 54 D. lgs. n. 206/2005.

[3] Art. 1219 Cod. Civ.


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