Diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso: ultime sentenze


Assunzione; diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso; controversia; giurisdizione ordinaria e amministrativa; nuovo concorso pubblico; criterio di riparto; impiego pubblico privatizzato; graduatoria.
La controversia relativa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico è di competenza del giudice ordinario.
Indice
- 1 Candidato collocato utilmente nella graduatoria finale di un concorso
- 2 Scorrimento delle graduatorie nei concorsi
- 3 Rinuncia di un soggetto utilmente collocato in graduatoria
- 4 Controversia riguardante lo scorrimento di graduatoria
- 5 Controversia promossa da chi aspira all’assunzione e contesta la scelta della PA
- 6 Graduatoria del concorso espletato
- 7 Annullamento della nomina del vincitore: conseguenze
- 8 Scorrimento della graduatoria e indizione di nuova procedura concorsuale
- 9 Pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione
- 10 Diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso
- 11 Nuovo concorso pubblico
- 12 Accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso
- 13 Competenza del giudice
- 14 Negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso
- 15 Procedura concorsuale: giurisdizione
- 16 Procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato: controversie
- 17 Scorrimento della graduatoria
- 18 Mobilità del personale e nuovo concorso
- 19 Riparto di giurisdizione
- 20 Pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso
Candidato collocato utilmente nella graduatoria finale di un concorso
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all’assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre, ove l’affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in una vertenza in cui era stato prospettato il diritto allo scorrimento della graduatoria, a fronte della decisione della Ausl di coprire i posti vacanti tramite un nuovo concorso, senza procedere allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedente, relativo, tra l’altro, a un diverso profilo professionale).
Cassazione civile sez. un., 19/07/2022, n.22566
Scorrimento delle graduatorie nei concorsi
Deve essere devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lg. n. 165/2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, qualora la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che comporti di non coprire più o di coprire diversamente i posti resisi vacanti, come nel caso di indizione di un nuovo concorso in luogo del consueto scorrimento della graduatoria.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/04/2022, n.4428
Rinuncia di un soggetto utilmente collocato in graduatoria
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che, in caso di rinuncia di un soggetto utilmente collocato in graduatoria, ai fini della giurisdizione del giudice ordinario rispetto al diritto allo “scorrimento” del ricorrente, non assumesse rilevanza la conformità a legge della scelta dell’ente locale di attingere ai lavoratori socialmente utili per la copertura dei posti vacanti).
Cassazione civile sez. un., 15/02/2022, n.4870
Controversia riguardante lo scorrimento di graduatoria
La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario; ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito.
Cassazione civile sez. un., 15/02/2022, n.4870
Controversia promossa da chi aspira all’assunzione e contesta la scelta della PA
Quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al G.A. ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165/2001. Il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 63, comma 4, riserva infatti alla giurisdizione del G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nelle quali deve ritenersi compresa anche la controversia promossa da chi aspira all’assunzione e contesta la scelta della P.A. di procedere ad altra selezione (o all’utilizzo di un canale alternativo di assunzione).
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 15/12/2021, n.2807
Graduatoria del concorso espletato
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.
Cassazione civile sez. un., 12/08/2021, n.22746
Annullamento della nomina del vincitore: conseguenze
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove la nomina del vincitore di un concorso per l’assunzione di personale sia annullata dal giudice amministrativo, non si procede allo scorrimento della graduatoria in senso proprio, atteso che, avendo il bando di concorso la duplice natura di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico negoziale vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso, il secondo classificato vanta una posizione individuale di diritto soggettivo alla costituzione del rapporto, indipendentemente dalla nomina; tale diritto è destinato a venir meno in caso di “ius superveniens” che incida sull’assetto organizzativo dell’ente pubblico, ma non per effetto di una modifica organizzativa limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile, che dunque non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto all’assunzione sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo.
Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, n.26838
Scorrimento della graduatoria e indizione di nuova procedura concorsuale
In tema di riparto di giurisdizione è opportuno precisare che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione.
Ove invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale all’impugnazione di un provvedimento che indice una procedura concorsuale (anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso), si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 22/09/2020, n.2270
Pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, 4° comma, d.lg. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato.
Tribunale Civitavecchia sez. lav., 11/12/2019, n.715
Diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso
La controversia in materia di diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso, nel corso della quale il ricorrente, a fronte di una pluralità di tali graduatorie, deduca la violazione del principio dell’utilizzo di quella cronologicamente più risalente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cassazione civile sez. lav., 03/01/2019, n.29
Nuovo concorso pubblico
La pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione“; mentre ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.
TAR Bari, (Puglia) sez. I, 20/12/2018, n.1653
Accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso
La pretesa del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ma non tra i vincitori, allo scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché con essa si fa appunto valere il diritto all’assunzione sancito dall’art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, salvo che la pretesa allo scorrimento della graduatoria ed il sotteso diritto all’assunzione sia leso da un provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, investendo in tal caso la contestazione l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo, quale giudice dei concorsi pubblici ai sensi del citato comma 4 dell’art. 63, d.lg. n. 165.
Consiglio di Stato sez. V, 23/11/2018, n.6645
Competenza del giudice
In tema di impiego pubblico privatizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario – ai sensi ai sensi dell’art. 63, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 – tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel succitato art. 63 comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria; in sostanza in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere della Pubblica amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del succitato art. 63, d.P.R. n. 165 del 2001.
TAR Ancona, (Marche) sez. I, 05/11/2018, n.710
Negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso
Ai sensi dell’art. 63, co. 4, D.Lgs. 165/2001, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia vertente sul riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedentemente espletato, qualora tale pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso.
Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864
Procedura concorsuale: giurisdizione
La controversia avente ad oggetto la pretesa allo scorrimento della graduatoria attiene una questione che si colloca di per sé fuori dell’ambito della procedura concorsuale, pertanto, essendo considerata quale controversia al diritto all’assunzione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
TAR Napoli, (Campania) sez. V, 17/09/2018, n.5523
Procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato: controversie
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, le controversie relative a procedure concorsuali svoltesi nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, qualora abbiano ad oggetto la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso espletato dal ricorrente.
TAR Napoli, (Campania) sez. III, 19/07/2018, n.4840
Scorrimento della graduatoria
La pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; mentre ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.
Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2018, n.4078
Mobilità del personale e nuovo concorso
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, al potere discrezionale della PA; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale, senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l’amministrazione procedente, sicché, oggi, da una parte, non sussiste un diritto soggettivo dei partecipanti ad una procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale, dall’altra, la preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
TAR Catanzaro, (Calabria) sez. II, 14/06/2018, n.1225
Riparto di giurisdizione
La controversia in tema di diritto alla mobilità, come quella relativa al diritto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, non attiene alla fase della procedura di concorso ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall’Amministrazione, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost., ma alla connessa fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il “diritto all’assunzione” al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, donde la sussistenza della giurisdizione civile.
È però altrettanto vero che, ove invece l’eventuale riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (quale, nella fattispecie in trattazione, l’avviso per la nuova procedura di mobilità) per la copertura dei posti resisi vacanti, la controversia ha in realtà ad oggetto diretto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall’amministrazione, a fronte della quale la situazione giuridica privata dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.
TAR Catanzaro, (Calabria) sez. II, 16/04/2018, n.877
Pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso
Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; in definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall’Amministrazione e vertente sull’opzione alternativa scorrimento/nuovo concorso (o assunzione a termine), la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost..
TAR Ancona, (Marche) sez. I, 13/04/2018, n.256
note
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