Se il cane del vicino di casa abbaia e disturba il vicinato, come comportarsi? L’amministratore di condominio, la polizia o i carabinieri possono intervenire?
La tua vicina di appartamento vive da sola insieme a un cane di piccola taglia. Ha un balcone che dà sulla strada principale. Al mattino si alza molto presto per andare a lavorare. Esce di casa intorno alle 6, quando ancora tu dormi. In quel momento, non appena svolta l’angolo per prendere la metro, il cane – rimasto solo – si sporge dalla ringhiera e inizia a guaire. Il suo latrato si prolunga per almeno 20 minuti, durante i quali sveglia tutto il vicinato, te compreso. Con una certa discrezione e senza intavolare liti, hai provato a far presente il problema alla padroncina. La quale, tuttavia, non è stata in grado di intervenire. E difatti, dovendo lasciare la finestra aperta per far prendere aria alla casa e consentire al cane di fare i “bisognini” sul terrazzo, non ha modo di impedirgli di uscire. Il caso ha preso una dimensione condominiale e ora la questione è stata portata all’amministratore. Il quale però, almeno formalmente, dichiara di non avere potere di intervento. Come risolvere il problema? Nel caso del cane che piange, chi chiamare?
C’è un interessante caso, tratto dalla vita di tutti i giorni, analizzato dal canale “www.maipiusoli.net” del Sole24Ore, che offre una soluzione pratica alla questione: soluzione che – si badi bene – non ha nulla a che vedere con quelle offerte dalla legge. Ma si sa: a volte il diritto allontana i cittadini dal risolvere i problemi. E di certo, specie nei condomini, basta solo un po’ di buon senso per sanare i conflitti e venirsi incontro.
Indice
Cane che abbaia: chi bisogna tutelare?
Nel caso di specie abbiamo un conflitto non facile da superare: da un lato c’è il diritto di ogni condomino al riposo e alla tutela della proprietà privata (la quale deve essere “goduta” in pieno, anche nella sua funzione di riparo dai rumori esterni); dall’altro lato c’è il diritto a possedere animali da compagnia all’interno degli appartamenti di un condominio (diritto che neanche il regolamento può limitare). E di certo – ha scritto la stessa Cassazione – gli animali sono esseri “senzienti”, a cui non si può impedire di comunicare. Il cane quindi – terzo soggetto in gioco – ha, a sua volta, il diritto di abbaiare e di piangere quando il padrone va via di casa.
Insomma, abbiamo posizioni tutte meritevoli di tutela; la legge non dice, in modo chiaro e preciso, quale di queste debba prevalere. Chi dunque bisogna tutelare per primo?
Cane che piange: cosa dice la legge?
Abbiamo detto che la legge allontana le persone dalla soluzione più agevole e pratica. In questo caso il Codice civile [1] stabilisce genericamente che i rumori, per essere “leciti”, non devono superare la normale tollerabilità. Se così avviene, l’unico modo che si ha per tutelarsi è incaricare un avvocato per intentare una causa civile contro il proprietario, anticipare ovviamente le spese legali e attendere la sentenza che inibisca al condomino di consentire al cane di abbaiare. Ma il giudice non è certo uno psicologo degli animali, né un veterinario: il suo ordine non risolve il problema, perché non suggerisce il “metodo” per bloccare i guaiti. E di certo non si può pensare che il padrone sopprima il proprio cane o lo lasci al canile solo perché non è in grado di farlo smettere di piangere.
Peraltro, se ad essere disturbato dal cane che piange è l’intero palazzo, scatta anche il reato di disturbo della quiete pubblica. Si passa cioè al penale.
È vero che ci sono stati casi in cui, quando c’è il pericolo di reiterazione del reato – come nel caso di specie – il giudice ha autorizzato il sequestro dell’animale, ma si tratta solo delle ipotesi in cui c’è il reato e, comunque, la misura richiede tempo e una certa “gravità” della situazione: insomma non è così scontata.
Insomma, sulla carta, il vicinato è tutelato, ma la soluzione al problema è assai distante da come la legge vuol far credere.
Cane che piange: chi chiamare?
Di sicuro, l’amministratore di condominio non è chiamato a risolvere i problemi interpersonali tra i vicini. Egli deve solo amministrare il palazzo e i servizi comuni. Se il cane piange, non è lui che deve intervenire.
Non può intervenire neanche l’Asl, la quale – per quanto venga spesso sollecitata da alcuni condomini – ha potere di intervento solo se c’è pericolo per la salute e la salubrità dell’aria (si pensi al cane che lascia gli escrementi all’aperto, contaminando l’aria).
Solo raramente la polizia municipale potrebbe intervenire: alcuni regolamenti comunali regolano, almeno nei centri città, come comportarsi con gli animali negli appartamenti. Ma non succede spesso e, laddove non vi siano prescrizioni locali, i vigili non hanno potere di intervento.
La polizia o i carabinieri possono solo stilare un verbale quando ci siano gli estremi del reato di disturbo della quiete, il che – come detto – avviene solo quando ad essere molestati non sono solo un paio di famiglie ma tutto il fabbricato o il vicinato.
Ecco che allora la soluzione offerta da maipiùsoli.net è quella di consigliare al vicino di casa – anche grazie all’intermediazione di un amministratore diligente e sensibile – di rivolgersi a uno psicologo per animali, figura che spesso è rivestita dallo stesso veterinario. Questi potrà consigliare un corso di addestramento per abituare il cane a stare da solo. Una breve ricerca su internet gli offre un elenco di quelli possibili. Ci vuole un po’ di tempo ma è così che l’inconveniente viene risolto. L’esempio è tratto dalla vita vissuta di alcuni degli amministratori tra i lettori del Quotidiano del Sole24Ore – Condominio che partecipano al canale www.maiPiùSoli.net, ad accesso libero e gratuito: fare click qui per scaricare il format di lettera. Il modulo è rilasciato con licenza creative commons e pertanto può essere liberamente riprodotto e utilizzato, menzionando la fonte e senza fini di lucro.
Non ho mai letto un consiglio tanto balordo ! Nelle piccole città dove lo trovi “lo psicologo del cane” ? Dove il denaro per pagare il professionista ?
Però ci sono tanti psicologi e/o psichiatri per essseri senziienti a due gambe, altrimenti chiamati uomini e donne.
Io non capisco quelle persone e, soprattutto quei genitori, che prendono un animale domestico per far giocare i propri figli e poi non se ne prendono cura. Ci credo che se non gli dai da mangiare, non lo porti a fare una passeggiata, non gli dai da bere o lo lasci sconsolato e chiuso sul balcone o in casa, quella povera bestia piange. Gli animali non sono dei giocattoli, mettetevelo bene in testa! Bisogna prendersene cura e dargli amore e attenzioni, perché loro ti danno amore incondizionato e ti resteranno vicino per sempre. Poi, dopo che si sono stancati di giocare e l’animale inizia ad essere malaticcio o ad invecchiare, o se devono andare in vacanza,lo abbandonano sul ciglio di una strada. Mi dite cosa fa la legge nel caso di abbandono di animali???
L’importanza dei cosiddetti animali da affezione è divenuta talmente grande da non essere passata inosservata nemmeno al legislatore che, già qualche anno fa, ha pensato di introdurre una serie di norme volte a sanzionare penalmente tutte le condotte che cagionino dolore o sofferenza agli amici a quattro zampe (e non solo). Un atto dovuto nei confronti di esseri che portano gioia e conforto a tantissime persone. Secondo il codice penale, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da mille a diecimila euro chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Secondo la legge, quindi, l’abbandono di animali non consiste solamente nella condotta tipica (e deprecabile) del disfarsi di un animale, lasciandolo sul ciglio della strada oppure in un luogo ove non possa trovare la via di casa, ma anche in quella che si concreta nel non curarsi affatto di lui, lasciandolo in balia di se stesso, anche se in un luogo chiuso come può essere una cuccia oppure la propria abitazione. Pensa ad un cane lasciato per giorni sul balcone, senza acqua sufficiente né cibo.
Puoi trovare maggiori informazioni nei nostri articoli:
-Il reato di abbandono di animali https://www.laleggepertutti.it/232410_il-reato-di-abbandono-di-animali
-Maltrattamenti o abbandono di animali d’affezione: cosa fare? https://www.laleggepertutti.it/261070_maltrattamenti-o-abbandono-di-animali-daffezione-cosa-fare
Qui dove abito io è dal giorno di natale che sono chiusi in casa ora piangono non c’è la facciamo a
Dormire i padroni non ci sono cosa dobbiamo
Fare
La legge in questo caso è dalla parte del colpevole. Ci restano i dissuasori a ultrasuoni e se non funzionano nemmeno quelli, altri metodi che finiscono per farci andare sul penale.
Il disturbo della quiete, avviene solo quando ad essere molestati non sono solo un paio di famiglie ma tutto il fabbricato o il vicinato. Bene.. abbiamo una bella forma di discriminazione sociale…la massa prevale sul singolo che cosi non è tutelato dalla legge, magari solo perchè la maggioranza di coloro che vengono disturbati non denunciano per timidezza o paura di ripicche o minacce.