Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: esempi


Cos’è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ed in quali casi concreti esso ricorre
Senza lavoro vengono a mancare: la fonte di sostentamento essenziale per sé e per la propria famiglia (quando si è riusciti a metterne su una); la dignità personale; la possibilità di realizzare i propri progetti. Pertanto, quando si ha un lavoro, si cerca di custodirlo con le unghie e con i denti, ma la vita è piena di cambiamenti e così, in alcuni casi, si viene letteralmente cacciati dal lavoro. Non stiamo parlando, ovviamente, dei licenziamenti dovuti a crisi aziendali, a ristrutturazioni, a delocalizzazioni, cioè a quei casi in cui purtroppo, per cause oggettive indipendenti dalla volontà del lavoratore, il posto di lavoro svanisce e, insieme ad esso, svanisce la fonte indispensabile per vivere e sopravvivere. Quando parliamo di lavoratori cacciati dal lavoro, ci riferiamo a quei casi in cui è la condotta del lavoratore a determinarne il licenziamento: si tratta del licenziamento disciplinare che si distingue dal licenziamento per giusta causa [1], causato da un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire, nemmeno in via temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro (si pensi ad un tentato omicidio sul posto di lavoro) e in licenziamento per giustificato motivo soggettivo su cui ci soffermeremo nell’articolo che segue fornendo gli elementi utili per poter individuare in cosa consista con riferimento ad esempi pratici.
Cos’è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Abbiamo evidenziato nell’introduzione che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è in sostanza un licenziamento per motivi disciplinari [2] irrogati per violazioni gravi ai doveri contrattuali del lavoratore.
Aggiungiamo che esso deve essere intimato con preavviso (non dovuto nel più grave caso di licenziamento per giusta causa) ed è quello causato da un notevole inadempimento del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali.
Se dunque il lavoratore non adempie, in modo notevole, agli obblighi a cui è tenuto in base al contratto di lavoro, allora potrà essere licenziato.
Il datore dovrà contestargli il fatto per iscritto in modo specifico e dettagliato, invitarlo a rendere le proprie giustificazioni e, poi, attendere cinque giorni dalla contestazione prima di poter adottare la sanzione (compreso appunto il licenziamento).
Questo iter procedurale è fondamentale; se il datore di lavoro non dovesse rispettarlo, il licenziamento sarà illegittimo.
E’ importante sottolineare che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo potrà essere irrogato sia nel caso in cui la condotta del lavoratore sia compresa tra quelle per le quali il codice disciplinare aziendale (reso pubblico nel luogo di lavoro) la prevede come sanzione, sia nel caso in cui non sia prevista come condotta da punire con il licenziamento, ma rappresenta un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali per cui il licenziamento è la sanzione proporzionata alla violazione commessa dal lavoratore.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è una sanzione disciplinare
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: quando è possibile?
Per rendere tutto più chiaro è opportuno fare una panoramica sulle condotte dei lavoratori ritenute meritevoli di essere sanzionate con un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Sono state ritenute condotte meritevoli del licenziamento per giustificato motivo soggettivo:
- l’assenza dal lavoro, in mancanza di valida giustificazione, per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio [3];
- l’aggressione fisica e verbale del lavoratore verso il responsabile che gli chiede di svolgere lavoro straordinario [4];
- il reiterato e ingiustificato rifiuto di recarsi in trasferta se l’attività dell’azienda si svolge su dimensioni internazionali e la disponibilità a effettuare trasferte costituisce un elemento essenziale della prestazione di lavoro;
- il rifiuto di lasciare il posto di lavoro nonostante ripetuti solleciti e nonostante la già irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- l’assenza ingiustificata dal lavoro dovuta al fatto che il lavoratore si rifiuta di svolgere mansioni inferiori, a parità di retribuzione, come alternativa al licenziamento;
- falsificazione della registrazione delle presenze dei lavoratori [5];
- estrazione di una mailing list aziendale per trasferirla su altro computer [6];
- mancata colposa custodia di beni patrimoniali dell’azienda affidati al lavoratore;
- scarso rendimento che si verifica quando, per causa imputabile al lavoratore, si verifica una significativa sproporzione tra gli obiettivi produttivi fissati per il lavoratore e quanto quegli ha realizzato senza, però, tener conto di soglie minime di produzione [7];
- mancata comunicazione all’azienda di informazioni rilevanti se alla comunicazione il lavoratore era tenuto in forza del ruolo aziendale ricoperto.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo va contestato al lavoratore per iscritto
note
[1] Art. 2119 cod. civ.
[2] Art. 3 L. n. 604/1966.
[3] Cass. sent. n. 12806/2014.
[4] Cass. sent. n. 8938/2009.
[5] Cass. sent. n. 1099/2007.
[6] Cass. sent. n. 20715/2013.
[7] Cass. sent. n. 3125/2010.