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Nullità testamento olografo: ultime sentenze

14 Settembre 2022
Nullità testamento olografo: ultime sentenze

Domanda di invalidità del testamento olografo per incapacità del testatore e falsità dell’atto; declaratoria di nullità per difetto di autografia; validità della scheda testamentaria.

Azione di nullità di un testamento olografo

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento olografo per nullità sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al “de cuius” per legge, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla declaratoria di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi, rimettendo la causa ai sensi dell’art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado ed assegnando alle parti termine perentorio per provvedere alla riassunzione.

Corte appello Torino sez. II, 20/04/2022, n.430

Sottoscrizione e autografia: garantiscono assenza di ripensamenti del testatore

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’articolo 602 del Cc distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; pertanto, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l’articolo 590 del Cc che, nel consentirne la conferma o l’esecuzione da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del “de cuius”.

Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40138

Azione di nullità del testamento

Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento e alla conseguente apertura della successione legittima. Pertanto solo gli eredi sono parte del processo, restando irrilevante, ai fini del giudizio di nullità, la circostanza che una parte estranea sia stata la presunta autrice del testamento olografo oggetto dell’accertamento, anche se e che, per tale ragione, nei suoi confronti sia stato promosso giudizio penale per i reati di cui agli artt. 485 e 491 e 493 bis c.p..

Tribunale Trani sez. II, 05/10/2021, n.1665

Querela di falso: omessa o irrituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio

In tema di querela di falso, l’omessa o irrituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio innanzi al tribunale competente, ex art. 335 c.p.c., può essere ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che, nel giudizio principale in cui si sia svolta la fase rescindente, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di appello che, a fronte dell’omessa ed irregolare notifica dell’atto di riassunzione del primo grado del giudizio rescissorio di falso a due delle parti necessarie del giudizio principale, avente ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo, aveva omesso di rilevare tale nullità nonché quella, conseguente, di tutti gli atti successivi).

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, n.21591

Ogni elemento del testamento olografo deve essere autografo?

Ai sensi dell’art. 602, comma 1 c.c., l’autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l’integrale autenticità del documento – escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni – e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.

L’autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore; pertanto in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia.

Tribunale Torino sez. II, 09/07/2019, n.3385

Domanda di nullità per apocrifia del testamento

In tema di libera formazione del convincimento del giudice del merito, il giudice stesso, può porre a base della propria decisione, dandone adeguata ragione, una perizia stragiudiziale di parte, anche se avversariamente impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, qualora da essa emergano dati o ritenuti rilevanti ai fini della decisione: ne deriva che il giudice può accogliere una domanda di nullità per apocrifia del testamento utilizzando una perizia (che accertava che il testamento era stato redatto sotto la guida predominante di una mano estranea che aveva condotto, dall’inizio alla fine, la mano del testatore nell’estensione dell’atto, predominando graficamente ed espressivamente su di essa) svolta su incarico non di una delle parti in giudizio ma di un organismo di mediazione.

Tribunale Parma sez. I, 11/02/2019, n.251

Data aggiunta da un terzo durante la redazione del testamento

Nel testamento olografo, se la data non è stata omessa, ma apposta ad opera di terzi durante la redazione del documento, il testamento è non annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione, la quale va esclusa ogni volta un terzo abbia scritto anche una sola parola durante la confezione del negozio mortis causa.

Peraltro, l’intervento del terzo, qualora sia avvenuto in epoca successiva alla redazione, non invalida il negozio mortis causa se è comunque possibile accertare la volontà originaria e genuina del de cuius

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27414

Incapacità naturale del testatore e nullità del testamento olografo

In materia successoria, la prova dell’incapacità naturale del testatore, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell’atto.

A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell’atto il testatore fosse in un momento di lucidità.

Nel caso di specie, avente ad oggetto l’accertamento della validità di una scheda testamentaria in relazione alla capacità di intendere e di volere del testatore, la presenza di determinati tipici segni di vecchiaia, quali l’apparire a volte confuso e disorientato, non sono stati considerati dal Tribunale sintomatici di una incapacità del testatore.

Trattasi, infatti, dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile del de cuius, ma che da soli, di per sé, non possono consentire di ritenere, in carenza di altri chiari ed univoci elementi, che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale.

Tribunale Larino, 11/06/2018, n.186

Sottoscrizione del testamento olografo

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.

Cassazione civile sez. II, 27/07/2017, n.18616

Impugnazione di un testamento olografo 

Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Cassazione civile sez. II, 07/03/2016, n.4452

Nullità dell’intero testamento

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.

Cassazione civile sez. II, 10/09/2013, n.20703

Incapacità del testatore e falsità dell’atto

Non incorre nel difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l’invalidità di un testamento olografo sia per incapacità del testatore, sia per la falsità dell’atto, dichiari la nullità dello stesso, avendo accertato la mancanza dell’autografia ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullità rispetto a quella di annullamento per difetto di capacità, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell’ambito del “petitum”, le ragioni dell’annullamento e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela più piena, che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun concreto interesse.

Cassazione civile sez. II, 21/05/2013, n.12473

Testamento olografo: contestazioni dell’autenticità

Le contestazioni dell’autenticità di un testamento olografo, avendo a oggetto l’accertamento della inesistenza dell’atto, danno luogo a controversie diverse da quelle relative alla nullità del testamento stesso, ex art. 606 c.c., per mancanza dei requisiti intrinseci dell’atto, e si inseriscono nel più ampio tema delle contestazioni delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite. In tale contesto, posta l’inapplicabilità della procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata di cui agli art. 214 e 216 c.p.c, in quanto concernente unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e non da terzi, deve farsi luogo alla procedura di cui all’art. 221 e ss. c.p.c. poiché la contestazione si risolve in una eccezione di falso. Consegue a quanto innanzi la declaratoria di inammissibilità della contestazione dell’autenticità del testamento in difetto di proposizione della prevista querela di falso.

Tribunale Trento, 26/03/2013, n.268

Nullità del testamento olografo per difetto di autografia

Il principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che nell’ambito dello stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che come tali non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore.

La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.

Cassazione civile sez. II, 31/05/2012, n.8753

Mancanza dei requisiti e nullità del testamento

Qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie olografo) l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto – soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606 c.c. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e che vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, spetta all’erede legittimo.

Pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per far valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo.

Tribunale Savona, 04/05/2012

Sentenza dichiarativa della nullità del testamento olografo

Relativamente all’azione giudiziale volta alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della nullità del testamento olografo, è infondata l’eccezione della violazione del “ne bis in idem” sollevata dalla parte convenuta laddove, la precedente domanda giudiziale promossa, fosse finalizzata alla fissazione di un termine per la presentazione al notaio del testamento ai fini della sua pubblicazione e non già a ottenerne la nullità.

Orbene, perché ricorra un’ipotesi di “ne bis in idem”, è necessario che le due azioni giudiziali siano identiche, con identiche parti, identici “petitum” e identiche “causae petendi”. Nel caso di specie, le due azioni, avendo solo identità di soggetti, non configurano un’ipotesi di “bis in idem”.

Tribunale Trieste, 03/03/2011, n.238

Dichiarazione di nullità del testamento olografo

La domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità del testamento olografo, per incapacità di intendere e di volere e per mancanza della data nella scheda testamentaria, deve qualificarsi azione per l’annullamento dell’atto viziato, posto che il codice annovera tassativamente le cause di nullità dell’atto di ultima volontà nella mancanza dell’autografia e della sottoscrizione.

L’annullamento del testamento olografo, in difetto di capacità di intendere e di volere, richiede che la parte impugnante fornisca la prova rigorosa dell’assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha elaborato l’atto, non essendo sufficiente la dimostrazione di una malattia degenerativa intervenuta successivamente, che abbia privato il disponente del senno.

Tribunale Milano sez. IV, 25/11/2010, n.13603

Impugnazione di un testamento olografo per nullità

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell’unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Cassazione civile sez. II, 14/01/2010, n.474


note

Autore immagine: testamento di Burdun Iliya


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