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Negoziazione assistita: ultime sentenze

21 Dicembre 2022
Negoziazione assistita: ultime sentenze

Separazione personale tra coniugi; trascrizione del trasferimento immobiliare; termine assegnato dal giudice per la comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita.

L’accordo di separazione tra coniugi che si raggiunge in sede di negoziazione assistita e contiene trasferimenti immobiliari è trascrivibile nei registri immobiliari.

Invito alla negoziazione assistita in corso di causa

In tema di negoziazione assistita, l’invito alla procedura conciliativa in corso di causa deve essere comunicato, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, al difensore costituito della parte convenuta e non già a quest’ultima personalmente. Infatti, la clausola di riserva contenuta nell’articolo 170 del Cpc, a mente del quale «…Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti…», dovendo essere interpretata nel senso che essa opera nel solo caso in cui la parte non abbia o si presume che non abbia un difensore ovvero quando la mancata comparizione della stessa ne determinerebbe “ipso iure” la soccombenza, non trova applicazione in riferimento all’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 132/2014, disposizione che, escludendo siffatte ipotesi, si limita a stabilire che il Giudice, quando rileva che la negoziazione assistita non è stata esperita, assegna «…alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito…».

Inoltre, anche secondo un’interpretazione teleologica del dato normativo e muovendo dall’assunto che l’invito in corso di causa rivolto alla parte personalmente non consente a quest’ultima, se non tramite il suo difensore costituito, di sollevare eventuali eccezioni in merito all’invito stesso, non si comprenderebbe affatto, accedendo alla tesi opposta, la ragione per la quale, essendo la parte già domiciliata presso il medesimo, debba ricevere una comunicazione presso il proprio domicilio per poi successivamente inoltrarla al suo difensore.

Tribunale Roma sez. XIII, 27/06/2022, n.10294

Accordo intervenuto in sede di negoziazione assistita con la ex coniuge

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non può ritenersi sussistente la responsabilità del soggetto obbligato, che pertanto deve essere assolto, il quale abbia provveduto mediante accordo intervenuto in sede di negoziazione assistita con la ex coniuge, dirimere tutte le pendenze economiche saldando quanto dovuto a titolo di mantenimento non versato sia per i figli che per la ex coniuge, nonché mediante il trasferimento di un bene alla figlia minore. Ma ciò che rileva maggiormente ai fini dell’assoluzione è lo stato di impossibilità economica dell’imputato colpito da forte crisi economica, presente in maniera generale nel proprio settore di attività, e la dichiarazione della coniuge e dei figli che in ogni caso non gli siano mai mancati i mezzi di sussistenza a causa dell’inadempimento.

Tribunale Potenza, 10/03/2022, n.1580

Il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, c.c., non ha natura cautelare perché prescinde dal “periculum in mora”, ma ha funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi stabiliti in sede di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o ancora degli accordi raggiunti in seguito di negoziazione assistita. Tale misura, insieme all’ordine di pagamento diretto (sempre previsto dal sesto comma dell’art. 156 c.c.) è suscettibile di colpire ogni bene o emolumento o reddito di cui il coniuge abbia la disponibilità, ivi compreso il reddito di cittadinanza, posto che esso può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare.

Tribunale Paola sez. I, 22/01/2022

Omessa attivazione della negoziazione assistita

L’omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita può essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e pertanto, se non rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro il detto termine, non può essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda.

Corte appello Milano sez. I, 30/07/2021, n.2478

Convenzione di negoziazione assistita

Il presidente del tribunale, fissata l’udienza e raccolta dai genitori la volontà di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, può autorizzare l’accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di convenzione di negoziazione assistita senza necessità di operare una “conversione” del rito in separazione consensuale o in divorzio congiunto o in revisione delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tribunale Milano sez. IX, 04/02/2020

Procedura di negoziazione assistita tra avvocati

In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, cit.

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, n.1202

Negoziazione assistita: la compatibilità con il diritto europeo

La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita, non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso degli avvocati attualmente vigenti ed è perciò incompatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Tribunale Verona, 16/01/2020

Primo incontro di negoziazione assistita

In riferimento al primo incontro di negoziazione assistita, è richiesta la presenza della parte o di un suo delegato, accompagnata dal difensore. La comparsa del solo difensore, anche se delegato della parte, non consente di ritenere osservato l’ordine del giudice circa l’attivazione della procedura.

Tribunale Salerno sez. II, 16/12/2019, n.3993

Procedura di negoziazione assistita

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, censurato per violazione degli artt. 3 e 77, comma 2, Cost., nella parte in cui, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, obbliga chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro a invitare l’altra parte, mediante il suo avvocato, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

L’ordinanza di rimessione, originata dal rilievo d’ufficio dell’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, non offre alcun ragguaglio sul rispetto del rigoroso termine di preclusione sancito dalla legge, che condiziona la stessa necessità di fare applicazione della disposizione censurata e la conseguente rilevanza delle questioni sollevate.

Corte Costituzionale, 12/12/2019, n.266

Termine assegnato dal giudice per la comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita

Considerato che il d.l. 132/2014 non qualifica espressamente il termine assegnato dal Giudice per la comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita come perentorio, il termine in questione può essere considerato ordinatorio, considerato altresì che non vi è motivo di ritenere che la perentorietà sia insita nella conseguenza sanzionatoria derivante dall’omessa comunicazione dell’invito (l’improcedibilità), posto che la sanzione è correlata non tanto al rispetto di un determinato termine bensì a garantire l’effettività del ricorso alla procedura tesa alla conciliazione della lite; pur tuttavia, il carattere ordinatorio del termine assegnato dal Giudice comporta comunque l’effetto per cui la relativa scadenza, in mancanza di un’espressa e motivata istanza di proroga antecedente al suo decorrere, generi l’improcedibilità della domanda, producendo così in sostanza gli stessi effetti preclusivi dei termini perentori.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 01/08/2019, n.1108

Negoziazione assistita: finalità

La negoziazione assistita è stata introdotta con finalità di incentivare strumenti alternativi alla giurisdizione in grado potenzialmente di produrre lo stesso risultato di quello derivante dall’intervento del giudice.

Tribunale Roma sez. IV, 17/06/2019, n.12727

Separazione con negoziazione assistita

Il perfezionamento degli accordi di separazione attraverso negoziazione assistita viene individuato con il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.

Tribunale Torino sez. VII, 01/10/2018

Negoziazione assistita e revoca unilaterale del consenso

Deve considerarsi inammissibile la revoca unilaterale del consenso effettuata dopo la sottoscrizione dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione assistita ed espressa dopo la trasmissione dell’accordo medesimo al PM ma prima della sua autorizzazione.

L’accordo di negoziazione assistita, infatti, quantomeno dal momento del suo deposito al PM (che è atto formale con cui chiedere la sua autorizzazione) non è più revocabile da una sola delle parti, in quanto si tratta di un atto negoziale integrante un negozio giuridico perfetto e autonomo.

Tribunale Milano sez. IX, 18/06/2018

Principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva

In tema di conciliazione obbligatoria per le liti, vi sono delle condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva.

Tra queste condizioni, quella in forza della quale la procedura conciliativa non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti. Ciò detto, la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la predetta condizione, poiché, non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Tribunale Verona sez. III, 27/02/2018

Trascrizione dell’accordo concluso in sede di negoziazione assistita

Il conservatore dei registri immobiliari può e deve procedere alla trascrizione dei trasferimenti immobiliari decisi da due coniugi, privi di figli, in fase di separazione personale in seno ed in seguito ad procedimento di negoziazione assistita, dopo che il Procuratore della Repubblica del locale tribunale ha concesso il nullaosta, dato che in materia di famiglia, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, non è necessaria, ai fini della trascrizione, un ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di “un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (art. 5, comma 3 d.l. cit.): se così non fosse, si addosserebbero alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, con effetti del tutto disincentivati nei confronti della negoziazione assistita ed incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal legislatore.

Tribunale Pordenone, 17/03/2017

Contratti tra professionisti e consumatori: c’è l’obbligo di negoziazione assistita?

Va escluso l’obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti – anche in materia di trasporto – conclusi tra professionisti e consumatori.

Tribunale Genova sez. I, 28/04/2017

Trasferimenti immobiliari: trascrizione dell’accordo

È trascrivibile nei registri immobiliari l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita tra due coniugi contenente trasferimenti immobiliari a condizione che, nel rispetto dell’art. 5, comma 3, d.k. n. 132/2014 le loro sottoscrizioni siano state autenticate da un notaio.

Corte appello Trieste, 30/05/2017

Separazione consensuale: trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita

In materia di separazione consensuale tra coniugi, la trascrizione nei registri immobiliari delle convenzioni di negoziazione assistita richiede la previa autenticazione della sottoscrizione del processo verbale di accordo da parte di un notaio, non potendosi riconoscere analogo potere certifìcativo agli avvocati che assistono le parti.

Corte appello Trieste sez. I, 06/06/2017, n.207

Provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio

La certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi resa dai rispettivi avvocati è funzionale alla trascrizione dello stesso nell’archivio dello Stato civile e all’annotazione a margine dell’atto di nascita e dell’atto di matrimonio, non invece alla trascrizione dell’accordo nei registri immobiliari.

L’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall’art. 6, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014 riguarda solamente i contenuti tipici dei provvedimenti citati; non riguarda, pertanto, quelle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico, che certamente le parti possono prevedere a latere e inserire nei verbali d’udienza. Ove i coniugi, dunque, intendano aggiungere delle pattuizioni atipiche, sarà necessario rispettare le forme stabilite per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione. Di conseguenza, non potrà che applicarsi quanto previsto dall’art. 5 del d.l. n. 132/2014 .

Tribunale Venezia sez. I, 21/11/2017

Ordine diretto di pagamento

L’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 156 comma 6 c.c. può essere emesso anche a fronte dell’inadempimento degli obblighi sanciti in un accordo di separazione raggiunto attraverso una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014 così come convertito dalla l. 10 novembre 2014 n. 162.

Tribunale Torino sez. VII, 18/12/2017

Accordi di negoziazione assistita familiare

I coniugi senza figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, non possono effettuare cessioni di quote di s.r.l. con gli accordi di negoziazione assistita familiare, essendo ammissibile solo un impegno a trasferire; conseguentemente il Procuratore della Repubblica, cui l’accordo sia stato trasmesso ex art. 6, d.l. n. 132/2014, può legittimamente rifiutarsi di apporre il nulla osta.

Tribunale Torino, 06/12/2017


note

Autore immagine: negoziazione assistita di Amnaj Khetsamtip


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