Configurabilità del reato; violazione del corretto svolgimento della funzione pubblica; configurazione dell’elemento psicologico; condotta del medico; comportamento del magistrato; omissione del Comune.
Quando si configura il reato di rifiuto di atti d’ufficio? Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del magistrato che, senza motivo, omette la redazione di un provvedimento giudiziario. La guardia medica che rifiuta di recarsi presso il domicilio del malato risponde del rifiuto di atti d’ufficio.
Indice
- 1 Rifiuto di atti d’ufficio da parte del sanitario: configurabilità
- 2 Rifiuto di atti d’ufficio: il dolo generico
- 3 Carabiniere ritarda intenzionalmente la notifica della sospensione della patente di guida
- 4 Agire in violazione dei doveri imposti
- 5 Curatore fallimentare si sottrae alle richieste del tribunale
- 6 Rifiuto o omissione di atti d’ufficio: responsabilità
- 7 Rifiuto di atto d’ufficio: presupposti e limiti della responsabilità
- 8 Quando il medico commette rifiuto di atti in ufficio?
- 9 Rifiuto di un atto d’ufficio: natura di reato istantaneo
- 10 Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
- 11 Rifiuto di atti d’ufficio: elemento psicologico
- 12 Violazione dell’interesse al corretto svolgimento della funzione pubblica
- 13 Inerzia omissiva
- 14 Medico: interrompe e posticipa un intervento chirurgico
- 15 Rifiuto dell’accettazione di un paziente trasportato al pronto soccorso
- 16 Edificio scolastico non conforme alla normativa antisismica
- 17 Guardia medica rifiuta di recarsi al domicilio del malato
- 18 Mancata comunicazione dell’esito del Pap test: configura il rifiuto di atti di ufficio?
- 19 Medico nega al paziente la prescrizione di farmaci per la terapia oncologica
- 20 Rifiuto indebito dell’agente
Rifiuto di atti d’ufficio da parte del sanitario: configurabilità
Non integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio il medico che, avvertito preventivamente dal locale Centro di Igiene mentale sulle condizioni di un determinato paziente, rifiuti nei confronti del medesimo soggetto la prescrizione medica di medicinali e di una visita specialistica ritenendole aprioristicamente la non veridicità della richiesta. Potendo essere tacciato, il sanitario, in siffatta ipotesi, solo di negligenza ed incuria.
Tribunale Udine, 07/03/2022, n.279
Rifiuto di atti d’ufficio: il dolo generico
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d’ufficio, cui all’art. 328 c.p., è sufficiente il dolo generico, in quanto l’avverbio “indebitamente”, inserito nel testo della disposizione, qualificando l’omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l’elemento soggettivo, non nel senso di comportare l’esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti.
Tribunale Cassino, 26/01/2022, n.1356
Carabiniere ritarda intenzionalmente la notifica della sospensione della patente di guida
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 328, comma 1, del codice penale, per atto il quale per “ragione di giustizia” deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia, in questa prospettiva, si esaurisce con l’emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti pubblici siano tenuti eventualmente ad adottare per darvi esecuzione (da queste premesse, la Corte ha escluso potesse attenere a una ragione di giustizia la ritardata notifica da parte di un comandante di stazione dei Carabinieri del provvedimento di sospensione della patente di guida, tale da avere consentito all’interessato di utilizzare la patente senza interruzioni per il tempo occorsogli per sostenere un nuovo esame di abilitazione).
Cassazione penale sez. VI, 11/11/2021, n.5378
Agire in violazione dei doveri imposti
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 328 c.p. è sufficiente il dolo generico, in quanto l’avverbio “indebitamente”, inserito nel testo della disposizione, qualificando l’omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l’elemento soggettivo, non nel senso di comportare l’esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti.
Cassazione penale sez. VI, 15/06/2021, n.33565
Curatore fallimentare si sottrae alle richieste del tribunale
Il delitto di rifiuto o omissione di atti d’ufficio riveste natura di reato di pericolo e può perfezionarsi anche con la semplice omissione da parte del pubblico ufficiale del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, in quanto incidente su beni di valore primario tutelati dall’ordinamento, da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che possa derivarne. Nel caso di specie, i giudici hanno condannato ex articolo 328 del Cp l’imputato che, in qualità di curatore fallimentare, indebitamente ometteva di rispondere alle richieste di chiarimenti del Tribunale in merito alla mancata chiusura del fallimento affidatogli e non si presentava all’udienza per la quale era stato convocato, in tal modo rifiutando un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo.
Tribunale Vicenza, 17/05/2021, n.163
Rifiuto o omissione di atti d’ufficio: responsabilità
Il ritardo ovvero l’omissione da parte del pubblico ufficiale, ovvero dell’incaricato di pubblico servizio, dell’emissione di un provvedimento di sospensione del permesso di accesso al porto commerciale da parte degli autostrasportatori responsabili di violazioni amministrative in materia di normativa regolamentare di settore in materia di movimentazione di prodotti commerciali polverulenti, non comporta una punibilità del responsabile predetto per il reato di cui all’art. 328 c.p. in caso di assenza di pregiudizi incidenti in maniera diretta ed immediata sul bene della salute pubblica derivanti dalle predette condotte.
Tribunale Cassino, 03/05/2021, n.176
Rifiuto di atto d’ufficio: presupposti e limiti della responsabilità
Risponde del delitto di rifiuto di atto d’ufficio il medico che, durante il proprio turno di servizio, richiestone da parte di personale qualificato, quale quello infermieristico, rifiuti di visitare il paziente, a meno che non risulti impegnato in attività di assistenza sanitaria egualmente urgente e indifferibile.
Cassazione penale sez. VI, 15/12/2020, n.12806
Quando il medico commette rifiuto di atti in ufficio?
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad interruzione volontaria di gravidanza indotta per via farmacologica, si astenga dal prestare la propria attività nella fase successiva alla somministrazione del farmaco abortivo – nella specie, non eseguendo il controllo ecografico previsto dalle linee guida – atteso che in tale ipotesi non può invocarsi il diritto di obiezione di coscienza, avuto riguardo ai limiti stabiliti per il suo esercizio dall’art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.18901
Rifiuto di un atto d’ufficio: natura di reato istantaneo
Il rifiuto di un atto dell’ufficio, previsto dall’art. 328, comma 1, c.p., ha natura di reato istantaneo e può manifestarsi in forma continuata quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la situazione potenzialmente pericolosa continui a esplicare i propri effetti negativi e l’adozione dell’atto dovuto sia suscettibile di farla cessare.
Cassazione penale sez. VI, 12/11/2019, n.1657
Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice d’appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di omicidio colposo, condanni l’imputato, sia pure ai soli effetti civili, per il reato doloso di rifiuto di atti d’ufficio, trattandosi di fatto significativamente diverso da quello contestato con l’originaria imputazione, in specie nel mutato elemento psicologico, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell’imputato.
Cassazione penale sez. VI, 15/01/2019, n.2979
Rifiuto di atti d’ufficio: elemento psicologico
Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.
Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, n.40802
Violazione dell’interesse al corretto svolgimento della funzione pubblica
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell’omissione.
Cassazione penale sez. VI, 16/05/2018, n.40799
Inerzia omissiva
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è, anche nel caso di inerzia omissiva, reato istantaneo il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto implicito da tale condotta derivante.(Fattispecie relativa a reato consistito nell’omesso deposito di motivazione di provvedimento giudiziario ritenuto consumato dopo l’inutile decorso di trenta giorni dalla presentazione dell’ultimo di due atti di messa in mora).
Cassazione penale sez. VI, 13/07/2018, n.43903
Medico: interrompe e posticipa un intervento chirurgico
Non integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico che, pur dopo averlo già iniziato, interrompe e posticipa un intervento chirurgico se questo non è indifferibile e la decisione si fonda su esigenze di sicurezza per la salute del paziente.
Cassazione penale sez. VI, 19/04/2018, n.24952
Rifiuto dell’accettazione di un paziente trasportato al pronto soccorso
Risponde del reato di rifiuto di atti di ufficio il medico che, in ragione del momentaneo mancato funzionamento della radiodiagnostica, rifiuta l’accettazione di un paziente trasportato presso il pronto soccorso in codice rosso, omettendo di applicare il protocollo diagnostico-terapeutico.
Cassazione penale sez. VI, 13/04/2018, n.24163
Edificio scolastico non conforme alla normativa antisismica
In tema di rifiuto di atti d’ufficio, ipotizzato per la mancata adozione, da parte dell’autorità comunale, di un provvedimento che inibisse l’uso di un edificio scolastico risultato non conforme alla vigenti disposizioni dettate dalla normativa antisismica, correttamente deve ritenersi esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato qualora, nella ritenuta assenza di un immediato pericolo di crollo, la predetta autorità abbia già avviato le procedure per la messa a norma dell’edificio, con stanziamento delle somme all’uopo necessarie.
Cassazione penale sez. VI, 10/01/2018, n.10446
Guardia medica rifiuta di recarsi al domicilio del malato
Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù delle peculiari condizioni in cui versava il paziente, che il medico sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che si consumassero le ragioni della sua necessità.).
Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017, n.43123
Mancata comunicazione dell’esito del Pap test: configura il rifiuto di atti di ufficio?
La mancata comunicazione dell’esito del Pap test non configura il rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p., ma tale comportamento si attesta nell’ambito strettamente deontologico. Non rientra, infatti, nella previsione di detto reato una semplice inosservanza di obblighi, nel caso di specie quello di attivarsi personalmente per la comunicazione dell’esito dell’esame medico,. Se non vi è prova certa del nesso di causalità tra terapia chemioterapica e tra lo stesso tumore e lo shock settico, non può neppure essere espresso un giudizio in termini di certezza tra condotta omissiva e l’evento.
Corte appello Trento, 07/07/2017, n.149
Medico nega al paziente la prescrizione di farmaci per la terapia oncologica
Il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma 1, c.p. è reato di pericolo che ricorre ogni qualvolta venga negato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze protette dall’ordinamento e si verifica anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, a prescindere dal concreto sito dell’omissione; risponde di tale reato, pertanto, il medico che abbia negato ad un paziente la prescrizione di farmaci relativi ad una terapia oncologica che non poteva subire interruzioni.
(Nello specifico la Corte ha ritenuto corretta la prospettazione dei giudici di merito per cui l’urgenza sostanziale e l’indifferibilità della prescrizione non poteva essere correlata al potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità della terapia, di talché il rifiuto non integrava una legittima valutazione discrezionale del medico, ma si risolveva in un indebito comportamento omissivo sulla base di generici e infondati richiami al rispetto dell’orario di visita dell’ambulatorio).
Cassazione penale sez. VI, 29/05/2017, n.35233
Rifiuto indebito dell’agente
In tema di rifiuto di atti di ufficio ex art. 328, comma 1, c.p., il mero rifiuto dell’agente (che deve essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ex artt. 357-358 c.p.) non risulta rilevante al fine della consumazione del suddetto reato. Il rifiuto, invero, deve ritenersi rilevante e sussumibile alla fattispecie di cui all’art. 328 c.p., nei casi in cui sia “indebito”, dunque non giustificato da alcuna altra norma dell’ordinamento, e solo nelle ipotesi in cui, in conseguenza e per effetto dell’inerzia dell’agente, non sia stato posto in essere un atto amministrativo in senso proprio e tecnico o una attività di diritto privato o di altra natura che la pubblica amministrazione aveva il dovere di compiere.
Tribunale Bari sez. I, 15/06/2017, n.2322
note
Autore immagine: rifiuto atti d’ufficio di Ollyy