Riduzione della capacità lavorativa e risarcimento danno patrimoniale


A 57 anni ho riportato lesioni permanenti ai piedi (20%) da sinistro stradale, liquidate dall’Assicurazione. All’epoca ero un Ufficiale dell’Esercito operativo e non potendo più indossare scarpe militari mi hanno assegnato a ruoli per impiegati civili (accompagnare ospiti nella visita delle sale Museali, produrre rassegna stampa).Dalla data del sinistro non ho percepito indennità di comando (€192mensili), non ho svolto missioni all’estero e le prove efficienza operativa necessarie all’avanzamento di carriera. Frustrato da questa situazione ho chiesto il pensionamento a 59 anni (un anno prima dei 60 anni imposti dalla legge) e sono stato congedato col grado di colonello onorifico e non effettivo con perdita di indennità di €1100 mensili in pensione. L’Assic non riconosce il danno perché sono andato in pensione un anno primo e non vi è certezza che sarei stato promosso al grado di colonello. Che tipo di danno patrimoniale si configura e quantifica (riduzione della capacità lavorativa specifica, perdita chance)?
Nel caso descritto dal lettore, il danno patrimoniale, poiché legato al pregiudizio provocato alla carriera, può essere ricondotto alla fattispecie di riduzione della capacità lavorativa specifica. Tale tipologia di danno si ravvisa qualora, a seguito del sinistro, venga compromessa la capacità lavorativa dell’interessato, con conseguente perdita o riduzione del proprio reddito e delle possibilità di futuri sviluppi di carriera. In questa ipotesi, la perdita o la riduzione della capacità lavorativa specifica, avente carattere permanente, costituisce un danno patrimoniale strettamente connesso all’invalidità psicofisica subita, ma autonomo rispetto a quest’ultima.
Il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica potrebbe essere riconoscibile nel caso specifico (compromissione della carriera, perdita della possibilità di promozioni ecc.). Secondo il codice delle assicurazioni, il danno deve essere calcolato sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni, utilizzando coefficienti aggiornati.
Ovviamente, il danno in questione non è automaticamente riconosciuto: occorre dimostrare l’effettivo pregiudizio patrimoniale causato dalla menomazione fisica e connesso alla perdita di chance di guadagni maggiori e progressione di carriera. Se il lettore volesse agire in giudizio contro l’assicurazione per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’infortunio gli ha impedito effettivamente la promozione e il miglior reddito.
Non basterebbe un’affermazione di danno generica, non supportata da prove concrete. Difatti, secondo la Cassazione, il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica, (non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell’invalidità permanente) è risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto un’attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito (Cass. 4.11.2014 n. 23468).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone