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Rottamazione: attenzione alle cartelle già prescritte

9 Maggio 2019 | Autore:
Rottamazione: attenzione alle cartelle già prescritte

Rottamazione cartelle di pagamento: ecco cosa controllare prima di fare domanda ad Agenzia Entrate Riscossione.

Se c’è una cosa che si è dimenticato di dire il Governo quando ha pubblicizzato la rottamazione delle cartelle esattoriali è che molti di questi debiti – i cui importi vengono oggi scontati e dilazionati – non sono, in realtà, dovuti. E questo a causa della scadenza dei termini per la riscossione. Chi non lo sa, rischia di pagare qualcosa che non deve. Né ci sarà qualcuno, allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione, a segnalare tale situazione, anche perché sono gli stessi computer dell’esattore a non essere aggiornati (per un difetto di comunicazione con l’ente impositore). A voler essere onesti, sui moduli prestampati contenenti la domanda di rottamazione andava scritto: attenzione alle cartelle già prescritte. Perché di questo stiamo parlando: lo Stato sta rottamando buona parte delle cartelle cadute in prescrizione. Un po’ come mettere gli sconti su alimenti ormai scaduti e non commestibili.

Visto che nessuno intende dirlo al contribuente e che anzi, l’Esecutivo ha intenzione di riaprire i termini fino a fine anno, proveremo a offrire noi alcuni importanti chiarimenti.

Rottamazione: cosa controllare prima di fare domanda

Come abbiamo anticipato, se hai deciso di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali varata dal Governo Conte potresti commettere un grosso errore e trovarti a pagare dei debiti in realtà non più dovuti. Ricordiamo infatti che la nuova misura prevede lo sconto sui carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Come è facile intuire, quindi, molte delle cartelle di pagamento finite nell’ultima rottamazione sono già prescritte. Il contribuente può dunque escluderle dall’istanza, chiedendo di dilazionare tutte le altre. In questo modo non si troverà a dover sborsare somme inutilmente. Per non fare errori è però necessaria un’attenta verifica preventiva. Verifica volta a scoprire cosa pagare e cosa no.

Se non sai come fare, non ti preoccupare: te lo spiegheremo qui di seguito. Ti illustreremo cosa controllare prima di fare la domanda di rottamazione.

Richiesta estratto di ruolo

Per prestare attenzione alle cartelle già prescritte, dovrai innanzitutto chiedere un estratto di ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione (potrai farlo online o allo sportello). Con questo documento in mano dovrai metterti a scandagliare ogni singola cartella ivi riportata. Dovrai prendere a riferimento, in particolare:

  • la motivazione della cartella ossia la natura dell’importo richiesto (Imu, Tasi, Irpef, Iva, ecc.);
  • la data di notifica della cartella stessa.

Dalla combinazione di tali dati potrai infatti comprendere quali cartelle sono prescritte.

Come si calcola la prescrizione

Devi considerare che, ad oggi, esistono due orientamenti in giurisprudenza. Secondo una sentenza del 2018 della Cassazione, tutte le cartelle si prescrivono in cinque anni. Ne abbiamo dato atto in questo articolo: Cartella esattoriale: prescrizione sempre in cinque anni. Quindi non importa la motivazione della cartella: il termine è sempre quinquennale.

Un altro orientamento invece sostiene che le cartelle non hanno un proprio termine di prescrizione ma “ereditano” quello della relativa imposta. Per cui:

  • si prescrivono in 10 anni le cartelle di Iva, Irpef, Irap, Ires, imposta di bollo, imposta di registro, imposta catastale, canone Rai, contributi camera di commercio;
  • si prescrivono in 5 anni le cartelle di Imu, Tasi, Tari, contributi Inps e Inail, multe stradali e altre sanzioni amministrative;
  • si prescrive in 3 anni il bollo auto.

Per calcolare la prescrizione devi prendere a riferimento la data in cui hai ricevuto la notifica della cartella e arrivare sino al giorno in cui presenti la domanda di rottamazione: se, in quest’arco di tempo, non ti sono arrivate altre diffide, pignoramenti o misure cautelari e, nello stesso tempo, sono decorsi i termini di prescrizione, la cartella non va pagata.

Verifica gli atti interruttivi della prescrizione

Se invece, dopo la notifica della cartella, hai ricevuto uno degli atti interruttivi della prescrizione con raccomandata a.r. (una intimazione di pagamento, una nuova cartella per gli stessi importi, un preavviso di fermo auto o di ipoteca, un pignoramento), devi calcolare i tempi di prescrizione a partire dal giorno successivo a tale ultima notifica. Essa infatti ha l’effetto di interrompere la prescrizione e farla decorrere nuovamente da capo.

Potresti, nel tempo, aver perso queste comunicazioni di Agenzia Entrate Riscossione. Per recuperarle puoi fare una istanza di accesso agli atti amministrativi, da presentare allo sportello o online, in cui chiedi di avere contezza di tutte le notifiche ricevute. Ti deve essere mostrata anche la relata di notifica del messo notificatore o l’avviso di ricevimento della raccomandata.

Come presentare la domanda di rottamazione

A questo punto viene il bello: nel momento in cui presenterai la domanda di rottamazione puoi ben scorporare le cartelle già prescritte e non dilazionarle. Se un giorno l’esattore dovesse venirti a chiederti il pagamento potresti fare opposizione sostenendo la prescrizione con questo modello di atto di ricorso. 

Leggi anche Rottamazione cartelle esattoriali: come fare.



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5 Commenti

  1. Io non ho pagato il bollo2016.l ACI sportello mi ha detto tempo fa,le arriverà più avanti non c è bisogno che lo paghi ora….ad oggi non mi è arrivato nulla.inoltre da 8mesi ho cambiato residenza.devo fare qualcosa?!

    1. Interessante articolo esplicativo. Sarebbe stato meglio pubblicarlo, però, il 09.02.2019. Ahimè, la scadenza del 30.04 è già passata. La riapertura dei termini fino a fine anno sarà per coloro che non sono “riusciti” a presentare la richiesta in tempo. Anomala come giustificazione amministrativa burocratica, considerando le varie modalità. Per coloro che hanno presentato il tutto, entro i termini, si son preclusi questa valutazione interessante, in quanto non ravvedibile per sostituzione o integrazione. Perché? Perché siamo italiani e, in questi farraginosi meccanismi ci sguazziamo sempre, in ogni occasione, quando dobbiamo interfacciarci con il sistema tributario italiano. Iniquo e inefficiente. Sarebbe molto meglio e importante approfondimenti sulla trasparenza amministrativa tributaria. Ahimè, Utopia.

  2. Salve. Se non pago la prima e unica rata della rottamazione, posso riprendere la rateizzazione delle cartelle in corso al momento di presentazione della domanda di rottamazione?

    1. A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata (rottamazione), le precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione sono sospese, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione. Tuttavia, la legge prevede espressamente che alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni (art. 3 D.l. 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136).L’art. 37 del D.l. del 26 ottobre 2019, n. 124 ha spostato scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.Nel caso del lettore, dunque, la rateizzazione in corso, seppur non decaduta perché regolare, è stata ormai revocata alla data di scadenza del 30 novembre 2019. Se non procede con il pagamento dell’unica rata della rottamazione (ormai non più modificabile) entro il 9 dicembre, decade dai benefici della rottamazione e non può neppure riprendere la precedente dilazione ormai revocata.Il consiglio è pertanto quello di pagare, laddove possibile, la rata della rottamazione e di non lasciare che l’Agente della Riscossione riprenda a riscuotere l’intero importo iscritto a ruolo, senza neppure poterlo più rateizzare.

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