Quando si deve pagare il contributo unificato? Chi deve pagare le spese di giustizia e quando si ha diritto al rimborso? Quali cause sono esenti da contributo?
Tutta ha un costo, anche la giustizia: se vuoi far valere un tuo diritto devi purtroppo anticipare alcune spese che lo Stato vuole che paghi per attivare l’autorità giudiziaria. Per evitare che la giustizia diventasse elitaria, cioè cosa per poche persone facoltose, la legge consente di non pagare le spese processuali se si possiede un reddito inferiore ai limiti di legge: se ne vuoi sapere di più su questo specifico argomento, ti rinvio alla lettura del mio articolo sul limite di reddito gratuito patrocinio. Le spese di giustizia vengono pagate sotto forma di contributo unificato.
Contributo unificato: cos’è? Come si paga? Se la questione ti interessa e sei curioso di trovare risposte a queste domande, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo insieme in cosa consiste il contributo unificato e in che misura deve essere versato.
Indice
Cos’è il contributo unificato?
Il contributo unificato è un tributo che deve pagare colui che intraprende una causa civile, amministrativa o di lavoro, se non è in possesso dei requisiti che gli consentono di accedere al gratuito patrocinio. Più nel dettaglio, il contributo unificato è un tributo che ha sostituito le imposte di bollo sugli atti, la tassa d’iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
In pratica, il contributo unificato sostituisce ogni altro tributo, di modo che il cittadino che deve adire la giustizia dovrà effettuare un unico pagamento.
Chi deve pagare il contributo unificato?
Come anticipato, il contributo unificato deve essere pagato da colui che per primo bussa alle porte della giustizia: ciò significa che, se agisci in tribunale per ottenere la tutela di un tuo diritto, pur avendo tutte le ragioni di questo mondo, dovrai anticipare le spese processuali, le quali ti verranno poi rimborsate dalla controparte nel caso di vittoria.
In poche parole, lo Stato vuole essere pagato in anticipo, già nel momento in cui provvedi ad iscrivere a ruolo la causa. Se Tizio è creditore di Caio di diecimila euro, nel momento in cui chiederà al giudice di tutelare le proprie ragioni (ad esempio, mediante emissione di decreto ingiuntivo) dovrà pagare il contributo unificato nella misura prevista dalla legge.
Al termine della vicenda giudiziaria, se colui che ha dovuto versare il contributo ha avuto ragione, avrà diritto di chiedere al suo antagonista soccombente il rimborso di quanto versato a titolo di spese processuali.
Così, nell’esempio fatto sopra di Tizio creditore di Caio, il giudice ingiungerà al debitore non soltanto di restituire quanto dovuto maggiorato degli interessi, ma anche di rimborsare le spese processuali (contributo unificato) e le spese legali (parcella dell’avvocato).
A quanto ammonta il contributo unificato?
Il contributo unificato che si deve pagare per adire la giustizia varia a seconda del valore della causa: esso è determinato a seconda dell’importanza (stabilita in termini economici) della causa. Di seguito ti riporterò alcuni esempi.
Contributo unificato per giudizio civile di primo grado
Se hai intenzione di promuovere una causa civile, sappi che dovrai pagare un contributo unificato nella misura indicata nella seguente tabella:
Valore della Causa | Contributo |
Valore fino a € 1.100,00 | € 43,00 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 98,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 237,00 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 518,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 759,00 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.214,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 1.686,00 |
Contributo unificato per giudizio civile di secondo grado
In sede di impugnazione, cioè di secondo grado (appello), il contributo unificato è superiore:
Valore della Causa | Contributo |
Valore fino a € 1.100,00 | € 64,50 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 147,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 355,50 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 777,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 1.138,50 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.821,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 2.529,00 |
Quando il contributo unificato è ridotto?
Ci sono casi in cui il contributo unificato deve essere pagato in misura ridotta della metà, cioè del 50 %. Tale agevolazione si ha:
- nei procedimenti sommari, e cioè nei procedimenti per ingiunzione (decreto ingiuntivo), per convalida di sfratto; procedimenti cautelari o possessori e procedimenti sommari di cognizione, accertamento tecnico preventivo;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
- nei procedimenti di sfratto per morosità e per finita locazione;
- nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo le eccezioni che ti illustrerò nel prossimo paragrafo.
Quando il contributo unificato non si paga?
Ci sono alcuni casi in cui il contributo unificato non deve essere pagato. Sono ipotesi tassativamente previste dalla legge, tra le quali rientrano i casi in cui il creditore possa beneficiare del gratuito patrocinio, i ricorsi per violazione della ragionevole durata processo (cosiddetti ricorsi legge Pinto) e, soprattutto, i processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.
In pratica, il lavoratore dipendente che vuole agire a tutela di un proprio diritto (ad esempio, perché non gli è stato pagato lo stipendio) può rivolgersi gratuitamente al giudice del lavoro.
Perché il lavoratore vada esente dal contributo unificato, però, deve sottoscrivere un’autocertificazione in cui attesta, sotto la propria responsabilità civile e penale, di avere un reddito complessivo (sommato a quello del coniuge) inferiore a 34.481,46 euro. In questo caso non si paga più il contributo unificato, ma resta comunque a carico della parte pagare il proprio avvocato.
Quando il contributo è dovuto in misura fissa?
Vi sono infine alcune ipotesi in cui il contributo unificato è dovuto in misura fissa, cioè a prescindere dal valore della controversia. A seconda della materia, il contributo unificato è pari a:
- 43,00 euro per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, separazioni consensuali, domanda congiunta di scioglimento di matrimonio, istanza al presidente del tribunale per la ricerca telematica dei beni del debitore, per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 500 euro;
- 98,00 euro per le cause di volontaria giurisdizione, per i processi speciali di separazione dei coniugi e in camera di consiglio, per i procedimenti contenziosi di scioglimento del matrimonio;
- 168,00 euro per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi;
- 278,00 euro per i processi esecutivi immobiliari;
- 851,00 euro per le procedure fallimentari.
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