L’accesso alla pensione anticipata è escluso per i lavoratori che hanno debiti, che sono stati protestati o segnalati alla centrale rischi. Vediamo perché
Lavoratore moroso, protestato o segnalato alla centrale rischi? Se si appartiene a una di queste categorie non è possibile essere ammessi alla pensione anticipata tramite prestito Ape, anche in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge. Vediamo di capire il perché partendo da che cosa è l’Ape.
Indice
Ape: che cos’è?
L’Ape è una misura previdenziale sperimentale, introdotta dalla legge di bilancio 2017 e in vigore dal 1° maggio 2017 sino al 31 dicembre 2018. Essa è stata istituita con il fine di accompagnare i soggetti in possesso di determinati requisiti verso la pensione e consiste in un’indennità che l’Inps eroga nei confronti di coloro che abbiano almeno 63 anni di età, non siano titolari di pensione in Italia o all’estero e si trovino nelle condizioni determinate dalla legge.
Il pagamento dell’indennità si protrae sino a quando il beneficiario non raggiunge l’età per accedere alla pensione di vecchiaia o a un trattamento pensionistico. In concreto l’Ape si sostanzia in un finanziamento bancario da richiedere tramite l’Inps, e da restituire a rate, una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia. L’ammortamento del prestito è pari a 20 anni: le rate del piano di rimborso contengono oltre alla somma capitale, anche il pagamento di un’assicurazione obbligatoria contro il rischio di premorienza del pensionato e di un contributo al fondo di garanzia.
Ape: chi ha debiti può fare domanda?
In concreto deve dirsi che ad erogare questo prestito sono le banche convenzionate, le quali non vogliono impegnarsi nei confronti di lavoratori protestati o segnalati alla Centrale Rischi. L’esclusione, espressamente prevista per legge, dunque, elimina una grossa fetta di persone dalla possibilità di accedere all’anticipazione pensionistica. A tratti può apparire paradossale atteso che l’Ape rappresenta un ammortizzatore sociale e, dunque, servire da salvagente proprio a quelle categorie di persone che non godono di pensioni o di altri redditi e che, verosimilmente, possono trovarsi in una situazione di esposizione anche verso le banche. In sostanza, l’Ape viene negata per i lavoratori economicamente più deboli. Ecco perché.
Ape: cosa dichiarare nella domanda?
La legge prevede espressamente che al momento della domanda di prestito pensionistico Ape il lavoratore dichiara, sotto sua propria responsabilità:
- di non avere nei confronti delle banche o di altri intermediari finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (con riferimento all’utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente) e non pagati da più di novanta giorni;
- di non essere a conoscenza di registrazioni del proprio nominativo nei registri della centrale dei rischi della Banca d’Italia;
- di non essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- di non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
- di non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell’archivio della centrale di rischio della Banca d’Italia.
Ape: chi sono gli esclusi?
Dunque, se chi ha richiesto l’anticipo ha, nei confronti di una banca o di un operatore finanziario, un’esposizione per debiti scaduti o sconfinanti (ossia superiori al fido concesso) e non pagati da oltre 90 giorni, l’Ape non può essere concessa, a meno che i debiti non siano estinti per qualsiasi causa.
Niente Ape nemmeno per chi è registrato negli archivi della centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia, oppure in un sistema di informazioni creditizie gestito da privati, a causa dell’inadempimento di uno o più prestiti, mutui o altri debiti.
Per chi è stato parte di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ugualmente possibile ottenere l’Ape, a meno che non sia stata chiusa la procedura di composizione della crisi. L’accesso all’anticipo pensionistico è negato anche a chi ha pignoramenti in corso, o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori, a meno che non siano trascorsi 36 mesi dalla chiusura infruttuosa della procedura esecutiva.
Inoltre, per ottenere l’Ape è necessario non avere protesti a proprio carico, a meno che non sia intervenuta la cancellazione dell’elevazione del protesto. Niente Ape nemmeno per chi è registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia, denominato centrale di allarme interbancaria (Cai), a meno che non sia intervenuta la cancellazione della registrazione dall’archivio.
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