Mobilità dipendenti pubblici per chi ha figli piccoli


Il dipendente pubblico che abbia figli minori di tre anni può chiedere di essere trasferito in una sede più vicina alla famiglia, per assistere alla crescita del bambino
La legge prevede espressamente in favore del dipendente pubblico la possibilità di chiedere il trasferimento della sede di lavoro nel caso in cui abbia un figlio minore di tre anni [1]. Il dipendente di una pubblica amministrazione può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio collocata nella stessa provincia o regione nella quale lavora l’altro genitore, purché vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. La norma in particolare dispone: «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda» [2].
I presupposti per poter fruire del beneficio in questione sono:
- che entrambi i genitori siano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni;
- che nella sede di servizio richiesta, collocata nella provincia o regione ove lavora l’altro coniuge, esista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
La norma in commento ha incontrato ed incontra tutt’ora notevoli difficoltà applicative, con l’inevitabile incremento del contenzioso. Ad esempio non pochi problemi interpretativi sono sorti in ordine alla questione età del bambino. Atteso, infatti, che il beneficio non può superare i 3 anni, se lo stesso viene concesso quando il bambino ha 1 anno, la stessa potrà estendersi per un periodo complessivo di 3 anni e cioè fino a quando il bambino avrà 4 anni di età. In proposito, per dirimere i contrasti, è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica [3] che ha stabilito che «il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria». La predetta normativa rientra, infatti, tra le norme dettate a tutela della famiglia e, in particolare, la cura dei figli in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa [4].
Prima della riforma del 2015, la giurisprudenza era pressoché unanime nell’affermare che il riconoscimento del diritto alla mobilità in caso di figli minori, non costituendo un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo, era rimesso ad una valutazione puramente discrezionale dell’amministrazione. Successivamente, l’introduzione delle parole «e limitato a casi o esigenze eccezionali» [5] ha limitato la prassi delle Amministrazioni di negare senza particolari esigenze le richieste di trasferimento avanzate dai propri dipendenti, limitando così l’esercizio di tale discrezionalità ad ambiti ben circoscritti, tali da non potersi qualificare come mere difficoltà o disagi nel riorganizzare gli uffici.
Alla luce della nuova e più recente giurisprudenza sul punto, pertanto, la discrezionalità delle Amministrazioni è stata limitata a “casi del tutto eccezionali” e per i quali l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione. Ne consegue, pertanto, che in caso di diniego immotivato ovvero di diniego non giustificato dal ricorrere di uno dei casi eccezionali previsti dalla legge, è verosimile presumere il sorgere di un contenzioso tra il dipendente e l’amministrazione.
note
[1] L. n. 350/2003 di modifica del D. lgs. n. 151/2001.
[2] art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.
[3] con nota n. 192/04 del 04.05.2004.
[4] garantiti dagli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.
[5] ad opera della legge n. 124/2015.
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