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Sciopero aereo: ultime sentenze

5 Luglio 2022
Sciopero aereo: ultime sentenze

Sciopero, serrata e boicottaggio; responsabilità del vettore; danni al passeggero; ritardo e cancellazione dei voli.

In caso di sciopero selvaggio del personale di volo, i passeggeri vittime dei ritardi e della cancellazione dei voli hanno diritto all’indennizzo? Leggi le ultime sentenze sullo sciopero aereo.

Diritto alla compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri

In tema di trasporto aereo, in caso di cancellazione del volo, l’articolo 7 del Regolamento Ce n. 261/2004 riconosce ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari a Euro 400,00 «per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri», fissando la disciplina comunitaria una presunzione di responsabilità a carico del vettore aereo. Tuttavia, l’articolo 5, comma 3, del suddetto Regolamento, riconosce alla compagnia aerea la possibilità di offrire la prova liberatoria, mediante la dimostrazione della sussistenza di circostanze eccezionali, cui la cancellazione o il ritardo del volo è eziologicamente ricollegabile.

L’eccezionalità dell’evento ricorre nei casi in cui il vettore aereo non ha alcun potere di controllo in ordine al verificarsi dell’evento stesso, come nel caso dello sciopero dei controllori di volo che costituisce circostanza tale da rappresentare certamente un evento eccezionale ed imprevedibile, idoneo pertanto ad escludere la responsabilità del vettore e conseguentemente la fondatezza della richiesta di compensazione pecuniaria.

Tribunale Bologna sez. II, 13/04/2022, n.976

Sciopero: elevato livello di protezione per i passeggeri

Non è corretto procedere alla distinzione tra gli scioperi che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sarebbero leciti e quelli che non lo sarebbero per determinare se debbano essere considerati «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in quanto ciò implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale di ciascuno Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi del regolamento n. 261/2004, previsti nei considerando 1 e 4 dello stesso, di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione europea.

Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021, n.613

Scioperi legati a rivendicazioni salariali o sociali del personale

Poiché il verificarsi di uno sciopero legato a rivendicazioni salariali e/o sociali del personale di un vettore aereo costituiscono un evento prevedibile per il datore di lavoro, quest’ultimo, in linea di principio, ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze, ragion per cui esso conserva, in una certa misura, il controllo degli eventi. Al contrario si possono considerare ‘circostanze eccezionali’ gli scioperi esterni all’attività del vettore aereo interessato come ad esempio i movimenti di sciopero indetti e seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto.

Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021, n.613

Estensione di uno sciopero dai lavoratori della capogruppo a quelli delle società figlie

Uno sciopero indetto dal personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con lo sciopero effettuato dal personale della società madre, della quale tale vettore costituisce una società figlia, non può essere considerato come un evento estraneo al normale esercizio dell’attività di quest’ultimo. Non è infatti insolito né imprevedibile che i conflitti sociali si estendano a diverse parti di un gruppo di imprese durante le trattative sindacali in quanto sia la politica sociale all’interno della società madre sia la politica di gruppo determinata da tale società possono avere un impatto sulla politica e sulla strategia sociale delle società figlie dello stesso gruppo,

Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021, n.613

Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione un movimento di sciopero destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapreso a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con la chiamata lanciata contro la società madre, della quale tale vettore è una delle società figlie, effettuato da parte di una categoria di personale di tale società figlia, la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato che ha proclamato lo sciopero, benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre.

Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021, n.613

Cancellazione del volo a causa dello sciopero

Lo sciopero del personale di una compagnia aerea, per solidarietà con i lavoratori della società madre, non rientra nella nozione di circostanza eccezionale, di cui al Regolamento n. 261/2004 relativo ai diritti dei passeggeri. Di conseguenza, i passeggeri che subiscono la cancellazione del volo proprio a causa dello sciopero hanno diritto a ottenere la compensazione pecuniaria ivi prevista. A dirlo è la Corte di giustizia dell’unione europea precisando che ha chiarito l’ambito di applicazione del regolamento, escludendo la possibilità per il vettore di utilizzare la nozione di circostanze eccezionali nei casi di sciopero e sottrarsi all’obbligo di indennizzare il cliente. Nel caso di specie, si trattava della cancellazione di un volo operato da Eurowings, il cui il personale di cabina aveva aderito a uno sciopero indetto dai lavoratori della società madre Lufthansa.

Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021, n.613

Sciopero dei piloti preceduto da preavviso

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest’ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall’obbligo di compensazione pecuniaria se è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

La nozione di «circostanze eccezionali» designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso; uno sciopero preceduto dal preavviso disposto dalla normativa nazionale applicabile, e di cui sia stato annunciato l’eventuale sconfinamento in settori che incidono sulle attività di un’impresa inizialmente non interessata da tale sciopero, non costituisce un evento anomalo e imprevedibile.

Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021, n.28

Sciopero e responsabilità per volo annullato

Lo sciopero dei controllori di volo rappresenta certamente un evento eccezionale ed imprevedibile: come tale esclude la responsabilità del vettore aereo e conseguentemente la fondatezza della richiesta di risarcimento avanzata ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, essendo all’evidenza integrate le circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso di cui si parla all’articolo 5 comma 3 del reg. ce suddetto. Infatti, l’eccezionalità dell’evento va rinvenuta proprio in quelle situazioni in cui il vettore aereo non ha alcun potere di controllo in ordine al verificarsi della situazione stessa; e nel caso specifico di sciopero è del tutto evidente che nessuna possibilità ha la compagnia aerea di incidere sullo sciopero dei controllori di volo, che va ad influire sul volo annullato.

Tribunale Venezia sez. I, 17/02/2021, n.297

Servizi di sicurezza aeroportuale: diritto di sciopero 

I servizi di sicurezza aeroportuale, sebbene non espressamente citati nell’elenco non tassativo contenuto nell’art. 1, comma 2, della l. n. 146 del 1990, in quanto funzionali alla tutela di beni di ancor maggior rilievo costituzionale quali la vita e la sicurezza delle persone, rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali e il diritto di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al suindicato comma 2, con esclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, n.24633

Lo sciopero nazionale dei controllori di volo

Lo sciopero nazionale dei controllori di volo rientra nel novero delle esimenti che mandano esente da responsabilità contrattuale il vettore aereo per la mancata esecuzione della prestazione.

Giudice di pace Giarre, 27/06/2019

Sciopero selvaggio del personale di volo

L’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo – cosiddetto “sciopero selvaggio” – che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte del vettore aereo di una ristrutturazione dell’impresa, “a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali”, di cui all’articolo 5 del Regolamento Ce 261/2004.

Di conseguenza, in tal caso la compagnia aerea è tenuta a indennizzare i passeggeri vittime di ritardi e cancellazione dei voli.

Tale interpretazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei è fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, pronunciandosi su un caso riguardante la compagnia aerea TUlfly, in tal modo apre a un ampliamento del diritto all’indennizzo per i passeggeri che subiscono cancellazioni o ritardi per modifiche su vasta scala degli operativi dei voli a causa di assenza in massa, per malattia, del personale.

Corte giustizia UE sez. III, 17/04/2018, n.195

Sciopero, riorganizzazione dei voli e negato imbarco

La nozione di “negato imbarco“, ai sensi degli art. 2, lett. j), e 4 del regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (Ce) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che essa comprende non soltanto il negato imbarco dovuto a situazioni di sovra-prenotazione, ma anche il negato imbarco per altri motivi, quali ragioni operative.

Tali articoli devono essere interpretati nel senso che la sopravvenienza di “circostanze eccezionali” che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriormente a queste ultime non può giustificare un “negato imbarco” sui suddetti voli ulteriori né esonerare tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, sul fondamento dell’art. 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nei confronti del passeggero al quale nega l’imbarco su uno di tali voli effettuati posteriormente alle suddette circostanze (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia fra una compagnia area ed un passeggero per rifiuto del vettore di accordare una compensazione pecuniaria per il negato imbarco sul volo Barcellona Helsinki, in seguito alla riorganizzazione dei voli dovuta ad un precedente sciopero).

Corte giustizia UE sez. III, 04/10/2012, n.22

Sciopero e cancellazione del volo

La cancellazione del volo, a causa di uno sciopero, dà luogo ad impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente obbligo del vettore di rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto. Nel caso in cui il passeggero non sia stato correttamente informato dalla compagnia aerea degli scioperi e delle conseguenti cancellazioni dei voli, egli ha diritto ad essere risarcito dalla compagnia aerea responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale di tale circostanza.

Giudice di pace Martina Franca, 20/08/2004

La proclamazione di uno sciopero

La proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d), l. n. 146 del 1990 e succ. mod., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca.

Nella indicazione immediata ex art. 13, lett. d), l. n. 146 del 1990 della violazione della regola della rarefazione oggettiva deve essere espressamente precisato che l’indicazione stessa ha valore soltanto nell’ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato.

Diversamente, nel settore del trasporto aereo, l’indicazione immediata non assume rilevanza ai fini della rarefazione oggettiva con altri scioperi proclamati successivamente.

Comm. gar. l. sciopero SS.PP., 22/04/2004

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

In materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le funzioni che l’art. 13, comma 1, lett. a), l. 12 giugno 1990, n. 146, riserva alla commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, non hanno rilevanza esterna se non in forma di proposta, priva di qualsivoglia carattere dispositivo o vincolante, alle parti che non abbiano raggiunto un accordo sulle prestazioni minime da garantire lo svolgimento dei servizi pubblici, ma incidente sulla posizione di diritto soggettivo perfetto, su cui si basa la facoltà riconosciuta alle parti di negoziare; pertanto la controversia che ha per oggetto la legittimità del provvedimento della commissione di garanzia di delega al Ministro dei trasporti di identificare materialmente i voli da garantire in caso di sciopero nei servizi pubblici di trasporto aereo e navigazione è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria.

T.A.R., (Lazio) sez. I, 11/11/1995, n.1948

Sciopero nei servizi pubblici di trasporto aereo: giurisdizione 

In materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le funzioni che l’art. 13, comma 1, lett. a), l. 12 giugno 1990, n. 146, riserva alla commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, non hanno rilevanza esterna se non in forma di proposta, priva di qualsivoglia carattere dispositivo o vincolante, alle parti che non abbiano raggiunto un accordo sulle prestazioni minime da garantire lo svolgimento dei servizi pubblici, ma incidente sulla posizione di diritto soggettivo perfetto, su cui si basa la facoltà riconosciuta alle parti di negoziare; pertanto la controversia che ha per oggetto la legittimità del provvedimento della commissione di garanzia di delega al Ministro dei trasporti di identificare materialmente i voli da garantire in caso di sciopero nei servizi pubblici di trasporto aereo e navigazione è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria.

T.A.R., (Lazio) sez. I, 11/11/1995, n.1948

Condotta antisindacale azienda trasporto aereo

Costituisce comportamento antisindacale l’emanazione da parte di un’azienda di trasporto aereo di un comunicato con cui, nonostante la garanzia di effettuazione delle prestazioni indispensabili, si invita la generalità dei dipendenti a dichiarare la propria eventuale non adesione a uno sciopero già proclamato, prospettando, in caso contrario, un’automatica valutazione aziendale di adesione con conseguente trattenuta retributiva.

Pretura Tempio Pausania, 08/05/1995

Astensione collettiva dal lavoro del personale addetto al trasporto aereo

Durante lo sciopero indetto dai dipendenti di Civilavia, l’ordinanza ministeriale emanata sulla base dell’art. 8, l. 12 giugno 1990, n. 146, legittimamente dispone che vengano assicurate, quali servizi pubblici essenziali, le misure idonee deliberate dalla commissione di garanzia ex art. 12 legge citata in data 23 ottobre e 7 novembre 1991, al fine di garantire l’adeguato funzionamento del servizio del trasporto aereo in occasione di astensione collettiva dal lavoro del personale addetto a tale trasporto.

T.A.R., (Lazio) sez. I, 29/04/1992, n.588

Diritto di sciopero

Gli interessi generali prevalenti sul diritto di sciopero sono da identificarsi nella categoria dei fini di conservazione dello Stato, comprendente la difesa esterna, l’ordine pubblico e la libertà ed integrità fisica dei cittadini. Il trasporto aereo non riveste alcuno dei caratteri specifici del servizio pubblico essenziale nel senso attribuito a tale locuzione della Corte costituzionale, essendo tra l’altro evidente che le esigenze che esso deve soddisfare possono essere attuate con altri mezzi di trasporto.

Tribunale Roma, 20/01/1988

Trasporto aereo e servizio pubblico essenziale

Il trasporto aereo non riveste alcuno dei caratteri specifici del servizio pubblico essenziale giacché le esigenze che esso deve soddisfare possono essere attuate anche con altri mezzi di trasporto. Ne segue che l’esercizio del diritto di sciopero, tra l’altro riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale anche nell’ambito dei servizi essenziali pur se con adeguate modalità deve considerarsi ammesso in applicazione della regola generale secondo la quale gli interessi che su di esso possono prevalere devono identificarsi nella categoria dei fini di conservazione dello Stato, comprendente la difesa esterna, l’ordine pubblico e la libertà ed integrità fisica dei cittadini.

In base a tale criteri, senza che possa venire in rilievo la libertà di circolazione, notoriamente, riguardante le persone e non i mezzi, non è configurabile la fattispecie della interruzione di pubblico servizio nel comportamento di astensione collettiva dal lavoro per effetto della quale, senza preavviso, si sia cagionata la cancellazione di numerosi voli.

Nè rileva che tale comportamento sia stato tenuto da aderenti ad un sindacato autonomo non ancora riconosciuto dalla controparte poiché la libertà di associazione sindacale è garantita a tutti i lavoratori ed implica, non solo il diritto di aderire ad associazioni ma anche quello di crearne delle nuove.

Inoltre, non può attribuirsi alcun valore al fatto che l’iniziativa di sciopero attuata da autonome associazioni non rispetti codici di comportamento elaborati da organizzazioni anche molto rappresentative ad esempio, prevedendo l’obbligo di un congruo preavviso giacché trattasi di regole che non possono vincolare i lavoratori non appartenenti a dette organizzazioni.

Tribunale Roma, 13/01/1988



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