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Omesso versamento Iva: ultime sentenze

17 Maggio 2021 | Autore:
Omesso versamento Iva: ultime sentenze

Mancato versamento dell’Imposta sul valore aggiunto; determinazione della soglia di punibilità; debiti tributari.

Il fatto che la società stia attraversando una fase di criticità e difficoltà finanziaria può rilevare come causa di forza maggiore solo a determinate condizioni. Quali sono le conseguenze dell’omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto? Scoprilo nelle ultime sentenze contenute in questo articolo.

Omesso versamento Iva: responsabilità

Nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa.

Cassazione penale sez. III, 23/11/2020, n.1729

Luogo di accertamento del reato

In tema di omesso versamento dell’Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato, previsto dall’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 c.p.p.

Corte appello Taranto, 18/11/2020, n.426

La crisi di liquidità dell’impresa

Il reato di omesso versamento di Iva, di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; la prova del dolo è insita, in genere, nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto.

Con riguardo alla “crisi di liquidità” d’impresa, quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, occorre provare che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Corte appello Ancona, 05/10/2020, n.972

Omesso versamento Iva: sussiste la forza maggiore?

In tema omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando esso derivi da fatti non imputabili all’imprenditore ai quali egli non abbia potuto tempestivamente porre rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

(Nella specie, l’omesso versamento dei tributi era stato il frutto di una scelta operata dal ricorrente che aveva preferito destinare le residue risorse finanziarie della Società da lui diretta all’adempimento di altre obbligazioni, diverse da quelle tributarie, nell’intento di salvaguardare l’attività di impresa; l’esistenza di tale margine di scelta e l’avvenuto esercizio di una opzione operativa da parte del ricorrente evidenziavano il fatto che la decisione di non versare le imposte non potesse essere definita del tutto necessitata, essendo stata essa frutto di una valutazione imprenditoriale fatta dall’imputato con conseguente assunzione del rischio).

Cassazione penale sez. III, 23/07/2020, n.25433

L’accusa di omesso versamento Iva

L’omesso versamento Iva non può essere giustificato ex art. 51 c.p. dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, in quanto l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali, vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi.

Cassazione penale sez. III, 28/01/2020, n.8519

Omesso versamento Iva: punibilità

Per tutti i reati, tributari e non, che prevedano una soglia di punibilità, la sussistenza della particolare tenuità dell’offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto dell’importo complessivo dell’imposta o dei contributi non versati e della consistenza del superamento della soglia di punibilità (fattispecie relativa ad una ipotesi di omesso versamento di Iva).

Cassazione penale sez. IV, 11/04/2019, n.18804

Criteri per stabilire la competenza per territorio

In tema di delitto di omesso versamento dell’Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l’adempimento dell’obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato indicato dall’art. 18, comma 1, d.lg. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 c.p.p.

Cassazione penale sez. III, 10/01/2019, n.17060

Omesso versamento Iva: rileva lo stato di crisi finanziaria?

Per la configurabilità del reato di omesso versamento IVA in capo al legale rappresentante di un’impresa non rileva quale causa di forza maggiore lo stato di crisi finanziaria imputabile alla precedente gestione laddove l’agente, al momento della nomina, sia consapevole della crisi di liquidità.

Cassazione penale sez. III, 12/12/2018, n.9

Omesso versamento Iva: la crisi di liquidità

In tema di omesso versamento dell’IVA, la  crisi di liquidità deve essere provata insieme a tutte le misure idonee a scongiurarla.(Nel caso di specie, le deduzioni difensive non dimostravano che il debitore avesse in qualche modo posto delle azioni per superare la crisi di liquidità).

Tribunale Torre Annunziata, 22/11/2018, n.2584

Il reato di omesso versamento dell’Iva

Il reato di omesso versamento dell’Iva è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell’ordinario rischio d’impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione contratta con l’erario.

Tale elemento può rilevare come causa di forza maggiore di cui all’articolo 45 del codice penale, solo se siano assolti gli oneri di allegazione idonei a dimostrare non solo l’asserita crisi di liquidità, ma anche che detta crisi non sarebbe stata fronteggiabile tramite il ricorso ad apposite procedure da valutarsi in concreto, non ultimo il ricorso al credito bancario.

L’imprenditore, quindi, deve provare, di aver posto in essere, senza successo per causa a lui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessaria per adempiere il proprio debito fiscale (nella specie, l’imprenditore imputato si era limitato ad asserire l’esistenza di una pregressa crisi di impresa, senza allegare elementi idonei a dimostrare l’entità della crisi, le incolpevoli cause della stessa e l’impossibilità di superarla tramite il ricorso a idonei strumenti da valutarsi in concreto).

Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906

Responsabilità del liquidatore subentrante

È configurabile il reato di omesso versamento dell’i.v.a. nei confronti di un soggetto che, subentrato nella carica di liquidatore di una società di capitali successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale di imposta ma prima della scadenza del termine per il relativo versamento, abbia omesso di compiere le necessarie verifiche sugli ultimi adempimenti fiscali e non abbia versato all’erario le somme dovute in base alla dichiarazione.

(Fattispecie nella quale la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 10-ter d.lg. n. 74/2000, ha ritenuto non rilevante la circostanza che l’iscrizione alla camera di commercio della nomina alla carica di liquidatore della società fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per il versamento dell’imposta).

Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699

Condono fiscale

In tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’Iva devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo: ne deriva che deve essere disapplicato l’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA.

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, n.27822

Riconoscimento dell’esclusione di responsabilità per crisi finanziaria dell’impresa

In tema di omesso versamento i.v.a. ex art. 10-ter d.lg. n. 74/2000, va riconosciuta una causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato in caso di difficoltà o crisi finanziaria dell’impresa, previa dimostrazione che tale situazione non è addebitabile all’imputato e che non era possibile fronteggiare la crisi con misure idonee.

Cassazione penale sez. III, 10/10/2018, n.16035

Associazione non riconosciuta e debiti tributari

La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributarisul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.

(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 38 c.c. al legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d’IVA).

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2018, n.22861

Pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell’Iva

In tema di reati tributari, i pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità prevista dalla fattispecie delittuosa, ma solo per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del medesimo d.lg.

Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.8521

Definizione dei ritardati e omessi versamenti di Iva

L’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale, poiché anche tale forma di condono cd. clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della stessa l. n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto.

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2018, n.19661



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