Leggi le ultime sentenze su: permesso di costruire; balconi aggettanti; violazione delle distanze dei balconi aggettanti; ristrutturazione; volume dell’edificio.
Cosa sono i balconi aggettanti? Sono balconi che sporgono dalla facciata dall’edificio, rappresentano un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono. I balconi aggettanti sono di proprietà esclusiva? Scoprilo in questo articolo.
Indice
- 1 Balconi aggettanti e terrazze a livello: differenze
- 2 Balconi aggettanti e affaccio
- 3 Vizio di omessa pronuncia: quando non ricorre?
- 4 Balconi aggettanti: sono di proprietà esclusiva?
- 5 Distanze legali fra edifici
- 6 Ristrutturazione dei balconi aggettanti
- 7 Funzione dei balconi aggettanti
- 8 Distanze nelle costruzioni e sporgenze
- 9 Balconi aggettanti: cosa sono?
- 10 Balconi aggettanti e beni comuni
- 11 Balconi aggettanti: distacco di parti di intonaco o sussistenza di infiltrazioni
Balconi aggettanti e terrazze a livello: differenze
In materia urbanistico-edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.
Pertanto, mentre i balconi aggettanti, quelli che sporgono dalla facciata dall’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura, non determinano volume dell’edificio, le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio costituiscono corpo dell’edificio e contribuiscono alla determinazione del volume.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 27/01/2011, n.158
Balconi aggettanti e affaccio
I balconi aggettanti, consentendo l’affaccio sia in senso anteriore che laterale su entrambi i lati, costituiscono immancabilmente delle vedute.
Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4834
Vizio di omessa pronuncia: quando non ricorre?
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le doglianze dell’appellante principale sulla ritenuta violazione delle distanze dei balconi aggettanti fossero state superate dall’accoglimento, nel merito, dell’appello incidentale riguardante la distanza dell’intero fabbricato).
Cassazione civile sez. II, 13/08/2018, n.20718
Balconi aggettanti: sono di proprietà esclusiva?
In tema di parti comuni e relativo obbligo di manutenzione vige una disciplina differente per i balconi cosiddetti “aggettanti” e per gli elementi decorativi presenti sugli stessi. I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Soggetti a un regime diverso, invece, sono tutti gli elementi decorativi del balcone che in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, sono considerati parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Tribunale Palermo sez. III, 17/04/2018, n.1865
Distanze legali fra edifici
In tema di distanze legali fra edifici mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.
Cassazione civile sez. I, 10/08/2017, n.19932
Ristrutturazione dei balconi aggettanti
In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Cassazione civile sez. II, 02/02/2016, n.1990
Funzione dei balconi aggettanti
In materia urbanistica, i balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dall’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura, come viceversa è riscontrabile per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio, con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio, e contribuiscono quindi alla determinazione del volume.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 03/02/2012, n.164
Distanze nelle costruzioni e sporgenze
Nel calcolo delle distanze tra costruzioni, devono prendersi in considerazione le sporgenze costituenti per il loro carattere strutturale e funzionale veri e propri aggetti implicanti perciò un ampliamento dell’edificio in superficie e volume, come appunto i balconi formati da solette aggettanti anche se scoperti di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.
Analogamente, gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l’intero fronte dell’edificio la parte utilizzabile per l’uso abitativo.
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 21/11/2013, n.1406
Balconi aggettanti: cosa sono?
I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c..I balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Cassazione civile sez. II, 27/07/2012, n.13509
Balconi aggettanti e beni comuni
I balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (nella specie, poiché le fioriere erano prive di particolare pregio, trattandosi di comuni vasconi prefabbricati in calcestruzzo, la Corte né ha escluso la valenza architettonica, ponendo a carico dei singoli proprietari degli appartamenti le spese relative alla parte interna delle predette fioriere).
Cassazione civile sez. II, 30/04/2012, n.6624
Balconi aggettanti: distacco di parti di intonaco o sussistenza di infiltrazioni
In tema di balconi aggettanti (appartenenti in via esclusiva al proprietario dell’unità immobiliare cui accedono), finché il degrado del cielino non giunge ad una condizione tale, a causa del possibile distacco di parti di intonaco o della sussistenza di infiltrazioni, da determinare una situazione lesiva o pericolosa per la proprietà o per chi la esercita, non può ritenersi sussistente l’interesse ad agire da parte del proprietario del balcone sottostante il quale dal degrado del cielino non subisce alcun pregiudizio, né di carattere patrimoniale, non subendo una diminuzione di valore l’immobile di sua proprietà, né di carattere personale perché non viene compromessa la salubrità dell’ambiente.
Tribunale Treviso, 02/08/2011