Lavoro subordinato; irrogazione della sanzione; conoscenza degli illeciti; condotta di abusiva fruizione dei permessi; licenziamento disciplinare.
Indice
- 1 Procedimento disciplinare nel pubblico impiego
- 2 Legittimità del licenziamento
- 3 Invio via PEC della scansione della lettera di contestazione del licenziamento
- 4 Decade dall’impugnazione del licenziamento
- 5 Legittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore
- 6 Lettera di contestazione: deve essere inviata alla residenza effettiva del lavoratore
- 7 Riferimento a fatti minori nella lettera di licenziamento: vizia il recesso?
- 8 Procedimento disciplinare a carico del lavoratore
- 9 Principio della specificità della contestazione disciplinare
- 10 Requisito della specificità della contestazione
- 11 Tempestività della contestazione
- 12 Gravità della condotta del lavoratore
- 13 Compiuta giacenza
- 14 Decadenza dall’impugnazione del licenziamento: può essere rilevata d’ufficio?
- 15 Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare
- 16 Legittimità del licenziamento e patteggiamento della pena
Procedimento disciplinare nel pubblico impiego
In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l’illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all’esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l’audizione dell’interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.
Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34702
Legittimità del licenziamento
Il principio di immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del medesimo licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate ed esprime la necessità di correlazione dell’addebito con la sanzione inflitta in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, per cui anche in sede giudiziale la verifica demandata al giudice di merito deve avere ad oggetto le medesime circostanze – non alterate nella loro sostanza fattuale – oggetto di addebito nella lettera di contestazione.
Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, n.31130
Invio via PEC della scansione della lettera di contestazione del licenziamento
La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata – da parte del difensore del lavoratore – di una copia informatica per immagine dell’atto analogico di contestazione, se ricevuta dal datore di lavoro entro il termine di legge, costituisce atto scritto idoneo, ai sensi del primo comma dell’art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento.
Tribunale Monza sez. I, 08/04/2021, n.722
Decade dall’impugnazione del licenziamento
L’atto cartaceo di contestazione, del quale l’avvocato del lavoratore abbia trasmesso al datore di lavoro mediante posta elettronica certificata una copia informatica per immagine sprovvista di firma digitale e di attestazione di conformità, è inidoneo – anche se comunicato al destinatario entro il termine di legge di 60 giorni – ad impedire la decadenza dall’impugnazione del licenziamento.
Tribunale Palermo sez. lav., 28/10/2020
Legittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore
Nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto, così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore, ciò in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto.
Conseguentemente costituisce illecito disciplinare il comportamento del lavoratore che si rifiuti seguire i suoi superiori presso l’ufficio al fine di ricevere la lettera di contestazione disciplinare, perché così facendo è venuto meno ad un proprio obbligo, ed ha rifiutato di eseguire un ordine legittimo impartitogli dai superiori.
Tribunale Venezia sez. lav., 17/09/2020, n.229
Lettera di contestazione: deve essere inviata alla residenza effettiva del lavoratore
Il datore di lavoro che intenda sollevare contestazioni scritte al dipendente deve inviare la relativa lettera di contestazione disciplinare alla residenza effettiva del lavoratore, restando irrilevante che l’invio non si sia perfezionato in quanto avvenuto all’indirizzo comunicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, successivamente modificato senza comunicazione di variazione di residenza e/o domicilio.
Tribunale Parma, 18/02/2019, n.383
Riferimento a fatti minori nella lettera di licenziamento: vizia il recesso?
Il mero e generico riferimento, nella lettera di licenziamento, ad altri minori fatti, pur disciplinarmente rilevanti, in presenza della chiara intenzione di recedere a causa di un grave episodio correttamente individuato nella lettera di contestazione disciplinare, non può viziare il recesso, trattandosi di argomenti evidentemente di contorno, sicché una volta accertata l’esistenza del fatto principale chiaramente contestato e posto alla base del licenziamento, la discrasia o l’aggiunta di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, tra la contestazione e le ragioni poste alla base del recesso, non possono viziare quest’ultimo, rilevando che dipendente sia stato licenziato in base al fatto contestato e chiaramente individuato, ripetuto nella lettera di licenziamento e giudizialmente accertato.
Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, n.31993
Procedimento disciplinare a carico del lavoratore
Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l’essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell’addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro a descrivere nuovamente i fatti in contestazione per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur dando atto che nella lettera di contestazione era ritualmente descritta la regolare deambulazione e l’uso dei mezzi senza difficoltà quale elemento fattuale qualificante la condotta di abusiva fruizione dei permessi, non l’ha poi sottoposta a riscontro fattuale e non l’ha considerata al fine della valutazione complessiva, malgrado nella lettera di licenziamento fosse contenuta la formula “richiamando quanto già dettagliatamente a lei contestato”).
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, n.28471
Principio della specificità della contestazione disciplinare
Nell’esercizio del potere disciplinare la contestazione dell’addebito deve avere per oggetto fatti specifici, attesa la funzione di garanzia a tutela del diritto di difesa del lavoratore cui è preordinata l’immutabilità’ degli stessi fatti, anche ai fini del pieno svolgimento del contraddittorio. Se la contestazione disciplinare è assolutamente generica, in quanto non indica i comportamenti posti in essere dal ricorrente in violazione della normativa richiamata nella lettera di contestazione né quando gli stessi si sarebbero realizzati viene violato il principio della specificità della contestazione disciplinare.
Tribunale Chieti sez. lav., 12/04/2018, n.140
Requisito della specificità della contestazione
In tema di licenziamento disciplinare, nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, demandando al giudice di rinvio di accertare se nonostante la descrizione in dettaglio della condotta addebitata, la mancata indicazione dei nominativi di tutte le colleghe molestate dall’incolpato – di cui una era stata indicata con le iniziali nella lettera di contestazione – avesse effettivamente determinate un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto del lavoratore a difendersi).
Cassazione civile sez. lav., 20/03/2018, n.6889
Tempestività della contestazione
In tema di licenziamento disciplinare, deve considerarsi tempestiva la lettera di contestazione disciplinare che sia stata consegnata alla dipendente trenta giorni dopo lo scritto anonimo ricevuto dal datore in cui si riportavano gli illeciti commessi dal lavoratore e comunque a distanza di tempo dal compimento degli atti contestati, atteso che assume rilevanza il momento di acquisizione delle notizie concernenti la condotta illegittima assunta dalla dipendente.
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2017, n.28974
Gravità della condotta del lavoratore
Il giudice, per valutare la gravità della condotta del lavoratore sia sotto il profilo psicologico delle inadempienze del dipendente che della proporzionalità o meno del provvedimento sanzionatorio, può tener conto anche di altre circostanze confermative della significatività degli addebiti posti alla base del recesso, pur se non indicate nella lettera di contestazione.
Tribunale Roma, 16/10/2017, n.8388
Compiuta giacenza
Le dichiarazioni recettizie, come una lettera di contestazione rivolta al lavoratore, possono essere validamente portate a conoscenza del destinatario con la procedura della compiuta giacenza e, in virtù di questo meccanismo, si presumono conosciute dal destinatario.
Cassazione civile sez. lav., 05/10/2017, n.23260
Decadenza dall’impugnazione del licenziamento: può essere rilevata d’ufficio?
Quanto all’accertata decadenza del lavoratore dall’impugnativa del licenziamento, deve rilevarsi, preliminarmente e in linea di diritto, che detta causa impeditiva della domanda giudiziale costituisce oggetto di eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Anche se il lavoratore, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva comunque prodotto la lettera di contestazione stragiudiziale dell’atto espulsivo, ancorché priva della ricevuta di spedizione della relativa raccomandata, in essenza di contestazioni della controparte in ordine al buon fine della spedizione delle lettera e al suo mancato ricevimento, non era dato al tribunale di presumere una simile circostanza.
Corte appello Brescia sez. lav., 03/05/2017, n.125
Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare
I procedimenti disciplinari contemplati dall’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituiscono procedimenti amministrativi essendo condotti dalle P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato, sicché, nel caso in cui la lettera di contestazione di un illecito, prevista dal comma 4 dell’art. 55 cit., sia firmata da un membro supplente dell’ufficio disciplinare, essa è soggetta alla generale disciplina privatistica in materia di rappresentanza senza potere, e quale negozio giuridico posto in essere in assenza del potere di rappresentanza, può essere ratificata, con effetto “ex tunc”, dal suddetto ufficio.
Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, n.21032
Legittimità del licenziamento e patteggiamento della pena
In tema di responsabilità disciplinare dei lavoratore, l’art. 54 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane (invocato nella lettera di contestazione), nel prevedere l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell’ipotesi di “condanna” dei dipendente, si interpreta nei senso che è sufficiente sia stata pronunciata, nei confronti del lavoratore, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., dovendosi ritenere che le parti contrattuali abbiano voluto – con tale previsione – dare rilievo anche al caso in cui l’imputato non abbia negato la propria responsabilità ed abbia esonerato l’accusa dall’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena.
Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, n.15677