Sono dipendente da 22 anni di una grande azienda italiana con contratto a tempo indeterminato. Recentemente ho accettato la proposta di lavoro di un’altra azienda con sede in Germania e in data 11/04 ho firmato un “Employment Agreement” con inizio nuovo lavoro il 1 settembre. Ho informato la mia azienda di questa decisione, ma non ho ancora rassegnato le dimissioni ufficiali. Inaspettatamente la mia attuale azienda mi ha fatto una buona controproposta per rimanere. Ho letto il contratto di lavoro al capitolo dimissioni e ho capito che devo dare un preavviso di 4 mesi alla mia attuale azienda. Dovendo iniziare in Germania in data 1 settembre, qual è il limite massimo di tempo entro cui devo ufficializzare le dimissioni? Se dovessi decidere di tornare sui miei passi e rimanere nell’azienda attuale, che cosa potrei rischiare?
Il caso specifico non rientra tra quelli disciplinati al capitolo “dimissioni” che contempla i casi di attività lavorativa già avviata dal lavoratore, ma l’art. 9.6 che stabilisce “the notice of termination of the employment contract before commencement of duties is prohibited” e cioè che è vietata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro prima dell’inizio dello stesso.
Questo significa che il contratto impedirebbe la possibilità al lavoratore di ritornare sui propri passi.
Ma quali sarebbero le conseguenze?
Il pericolo concreto si sostanzia nel rischio di ricevere un’azione civile (anche se in Germania, visto il foro di competenza tedesco) per inadempimento contrattuale da parte dell’azienda tedesca ed un’eventuale condanna al risarcimento dei danni patiti dal datore di lavoro per la mancata presentazione a lavoro del lettore.
Certo è che la prova del danno, in questo caso, non è di facile dimostrazione posto che, se il lettore dovesse esercitare la risoluzione anticipata ora, a distanza di 4 mesi, sarebbe difficile dimostrare che l’azienda non abbia trovato in questo lasso di tempo una figura professionale con le caratteristiche dello stesso.
Molto più facile per il datore di lavoro sarebbe dimostrare il danno nel caso in cui il lettore dovesse comunicare la non volontà di lavorare per loro il 25 agosto, visto che – in tal caso – rischierebbero di rimanere con il posto vacante, ed un potenziale danno per il regolare svolgimento dell’attività.
Nell’ordinamento, l’art. 2118 c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.
Tuttavia, al nuovo contratto si applicherebbe la legge tedesca che, comunque, in materia giuslaboristica prevede delle tutele importanti nei confronti del lavoratore, alla stessa stregua di quelle italiane.
Fatta questa premessa, quello che si consiglia al lettore è di inviare il prima possibile la comunicazione di non poter lavorare per l’azienda, motivandone la decisione, magari adducendo una giusta causa alla scelta (motivi familiari ad esempio).
In questo caso, i responsabili delle risorse umane dell’azienda, data la lontananza, non faranno mai una ricerca sulla veridicità delle motivazioni e, al contempo, il lettore si costruirebbe la motivazione della “giusta causa” in un eventuale giudizio civile così da giustificare il recesso, comunque avvenuto a distanza di tempo.
Ad ogni modo, l’azienda tedesca – se abbastanza grande – non avrà a parere dello scrivente interesse ad intraprendere un giudizio contro il lettore, visto l’ampio arco temporale messo a disposizione per la ricerca di una nuova figura professionale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla