Acquisto della qualità di erede; divisione ereditaria; formazione dello stato attivo dell’eredità.
La ricezione del pagamento dell’indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del de cuius determina l’accettazione dell’eredità? Quando si acquista la qualità di erede? Scoprilo nelle ultime sentenze.
Indice
Accertamento negativo di usucapione
L’azione di accertamento negativo dell’usucapione può essere avviata dall’erede che abbia tenuto condotte che evidenzino l’accettazione dell’eredità quali, come nel caso di specie, la riscossione dei canoni di locazione dell’immobile per il quale si chiede di accertare negativamente l’usucapione. Non può esservi dubbio circa il mancato avvio del termine per l’usucapione ove vi sia prova di un contratto di locazione e dalla contabilità delle parti risulti il pagamento dei canoni.
Tribunale Benevento sez. II, 10/06/2022, n.1394
Accettazione tacita dell’eredità
L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.
Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10655
Responsabilità del notaio
Di fronte all’interpretazione di leggi o alla risoluzione di questioni opinabili, qual è quella relativa alla possibilità di una fondazione in attesa di riconoscimento di veder costituita la propria dotazione patrimoniale attraverso disposizioni testamentarie, è da escludersi, la responsabilità del notaio che, senza dolo o colpa grave, abbia ricevuto l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario in favore della fondazione medesima.
Corte appello Torino sez. III, 31/03/2022, n.359
Comportamento del chiamato all’eredità
In tema di accettazione ereditaria, se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
(Nel caso di specie, accogliendo la domanda proposta dalla sorella del “de cuius” nei confronti della convenuta, coniuge del medesimo, il giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 476 del Cc, ha dichiarato l’intervenuta accettazione dell’eredità e, di conseguenza, l’intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di quest’ultima, ordinandone al contempo, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione).
Tribunale Arezzo, 29/03/2022, n.376
Azione di riduzione promossa dal legittimario
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è la condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario; analoga condizione non è richiesta qualora il legittimario agisca in riduzione contro persone chiamate come coeredi, ancorché questi abbiano rinunciato all’eredità.
Tribunale Trani, 07/03/2022, n.431
Alienazione di un bene ereditario
L’atto di accettazione dell’eredità non essendo conseguenza “diretta” e necessaria di una successiva alienazione di un bene ereditario, pervenuto all’alienante in virtù di un titolo diverso, non è necessariamente soggetto a trascrizione e conseguentemente al pagamento delle relative imposte, in applicazione del cd. “principio di assorbimento” delle imposte di bollo, ipotecarie e catastali nell’imposta “principale” che si paga sull’atto pubblico traslativo.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. V, 04/03/2022, n.796
Cosa deve dimostrare l’erede?
In materia di successioni, l’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius” deve provare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quest’ultimo, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l’accettazione dell’eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l’esercizio di un’azione petitoria.
Tribunale Lecce sez. II, 24/02/2022, n.517
Patrimonio ereditario
In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’articolo 493 del codice civile non consente all’erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell’asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l’obbligo di amministrazione dei beni nell’interesse dei creditori e dei legatari. Anche gli atti dismissivi del patrimonio relitto vanno apprezzati in relazione alla effettiva rilevanza del bene dismesso e all’idoneità dell’atto a pregiudicare le ragioni creditorie.
Cassazione civile sez. II, 24/02/2022, n.6146
Responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del defunto
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è pur sempre un’accettazione e come tale non determina, di per sé, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del defunto, né preclude al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) nei confronti di quest’ultimo per l’intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell’inventario – e quindi la responsabilità dell’erede – nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo.
Tribunale Milano sez. V, 21/02/2022, n.1517
Soggetto totalmente estromesso dall’eredità
La preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – richiesta dall’articolo 564 del Cc per la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati – non è richiesta per chi sia stato totalmente estromesso dall’eredità, neppure nel caso in cui abbia ricevuto beni dal “de cuius” a titolo di donazione, ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, potendo acquisire la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell’azione di riduzione e del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ove pertanto impugni per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede, come tale, non è tenuto agli adempimenti prescritti dall’articolo 564 del Cc, né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta o anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato.
Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4528
Acquisto definitivo della qualità di erede
In virtù del principio “semel heres semper heres”, l’atto di accettazione dell’eredità è irrevocabile e comporta l’acquisto definitivo della qualità di erede, che permane non solo qualora l’accettante revochi successivamente l’atto di accettazione, ma anche quando l’erede compia un successivo atto di rinuncia all’eredità. Infatti la regola della retroattività della rinuncia si riferisce alla sola ipotesi in cui nelle more tra l’apertura della successione e la rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l’eredità.
Tribunale Palermo sez. III, 10/01/2022, n.58
Azione di riduzione
L’art. 564 co. 1 c.c. prevede, quale condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione, che il legittimario abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario. Tuttavia, quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore, questa condizione non è richiesta, atteso che quest’ultimo non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Con la conseguenza che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, ex art. 564 co. 1 c.c., ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, opera soltanto per il legittimario che abbia al contempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Tribunale Sciacca sez. I, 22/12/2021, n.500
Mancata o tardiva formazione dell’inventario
Una volta che la dichiarazione di accettazione dell’eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell’inventario nei termini stabiliti dalla legge, la persona giuridica, in mancanza di un’espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva il diritto di accettare l’eredità. Tuttavia va precisato che, in base all’art. 473 c.c., l’accettazione dell’eredità da parte di una persona giuridica non può che avvenire con beneficio d’inventario per cui tale diritto viene meno qualora l’associazione non abbia accettato con tale modalità.
Corte appello Milano sez. II, 16/12/2021, n.3639
Diritto di accettare l’eredità: prescrizione
In tema di successione mortis causa, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione, ex art. 480 c.c. e il suo decorso comporta l’estinzione del diritto di accettare, che deve ritenersi consumato ex art. 2934 c.c. l’art. 480 comma 1 cod. civ., stabilendo che il diritto di accettare l’eredità si estingue con il decorso del tempo (dieci anni), prevede un termine di prescrizione estintiva.
Tribunale Treviso sez. III, 06/05/2021, n.837
Accettazione di eredità con beneficio d’inventario: presupposti
Le regole cui la legge subordina la facoltà, per l’erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l’eredità con beneficio d’inventario sono stabilite dall’articolo 485 del Cc, che distingue tre ipotesi: il chiamato all’eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l’inventario entro tre mesi dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1); se fa l’inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all’eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall’ultimazione dell’inventario (comma 3); se, invece, il chiamato all’eredità non compie l’inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all’eredità (comma 2).
Deriva da quanto precede, sul piano sostanziale, che quando il chiamato all’eredità si trovi, al momento dell’apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l’onere del compimento dell’inventario nel termine di legge condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, sul piano processuale, che quando l’erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all’eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall’articolo 485 del Cc senza che l’inventario sia stato redatto implica che il chiamato all’eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia.
Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12437
Accettazione tacita dell’eredità
La condotta dell’erede che si costituisca come tale, difendendosi nel merito, senza mai formulare alcuna domanda di estromissione, coltivando volontariamente un giudizio di opposizione a d.i. che lo vede ingiunto proprio nella qualità di erede, tenendo una condotta del tutto incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità del de cuius, compie un vero e proprio atto di accettazione tacita di eredità.
Tribunale Bari sez. IV, 01/06/2021, n.2100
Accettazione presunta dell’eredità
La ricorrenza di un’accettazione presunta dell’eredità , secondo la previsione dell’art. 485 c. c., da parte del chiamato che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso di beni ereditari, e non compia l’inventario o non emetta la dichiarazione di accettare o rinunciare nel termine all’uopo stabilito, va riscontrata anche nel caso di compossesso del patrimonio ereditario indiviso, pure se non esercitato materialmente su tutti i singoli beni che lo compongono (dovendosi ritenere che ciascun erede possegga anche in rappresentanza degli altri.
Tribunale Milano sez. XIII, 19/04/2021, n.3210
Denuncia di successione: può desumersi la volontà di accettare l’eredità?
Dalla sola denuncia di successione nella quale sia stato inserito, tra gli eredi pro quota, il nominativo di un soggetto, non può trarsi – ex se – l’elemento della volontà di quest’ultimo di accettare l’eredità.
Corte appello Reggio Calabria sez. I, 07/04/2021, n.213
Possesso dei beni ereditari: non comporta l’accettazione tacita dell’eredità
In tema di successioni “mortis causa”, l’immissione nel possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente ad integrare l’accettazione tacita dell’eredità, poiché non presuppone la volontà di accettare; tuttavia se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l’inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius.
Tribunale Roma sez. lav., 06/04/2021, n.3231
Accettazione tacita dell’eredità: legittimazione
L’accettazione tacita dell’eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d’ipoteca su uno dei beni compresi nell’eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, n.5569
Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e debiti ereditari
A seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell’azione, dall’art. 564 c.c., l’erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo “intra vires hereditatis”, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente “cum viribus hereditatis”, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicché già in fase antecedente l’esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell’erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione.
Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, n.29252
Coeredi dopo l’apertura della successione
In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all’apertura della successione ed alla stessa accettazione dell’eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l’insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest’ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi.
Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n.7869
La qualità di erede: può desumersi dalla mera chiamata all’eredità?
In tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Tribunale Parma, 26/02/2019, n.336
Termine di prescrizione ordinaria e apertura della successione
L’art. 463 c.c. enumera, con elencazione tassativa, i fatti dai quali si origina l’indegnità a succedere e, al n. 6, esclude dalla successione chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Si deve reputare che l’indegnità, a differenza dell’incapacità a succedere, non impedisca la chiamata, ma comporti unicamente la rimozione dell’acquisto successorio, in ossequio al noto brocardo indignus potest capere sed non potest retinere. In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall’eredità e comporta l’esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall’indegno in virtù dell’accettazione.
L’indegnità opera, in altri termini, come una sorta di sanzione civile che non si risolve nell’incapacità all’acquisto dell’eredità, ma quale causa di esclusione dalla successione, da dichiararsi con sentenza costitutiva su domanda dell’interessato. Così configurato l’istituto, si reputa che la relativa azione sia soggetta al termine di prescrizione ordinario.
Più specificamente, dalla natura costitutiva della sentenza con cui il giudice si pronuncia sull’indegnità del soggetto chiamato all’eredità (da cui discende l’effetto della esclusione dello stesso dalla successione) si ricava il corollario per cui la relativa azione non è imprescrittibile, ma è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dal giorno dell’apertura della successione.
Tribunale Palermo sez. II, 22/02/2019
Accettazione espressa e tacita dell’eredità
In tema di accettazione dell’eredità, la normativa di cui agli articoli 475 e seguenti del c.c. prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita che si verifica quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4843
Morte di una delle parti in corso di giudizio
Nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all’eredità bensì (in via esclusiva) all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.116
Giudizio contro il preteso erede per debiti del de cuius
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 del Cc, l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n.30456
Azione giudiziaria nei confronti del presunto erede
In caso di azione giudiziaria instaurata nei confronti del presunto erede, grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova dell’assunzione da parte del convenuto della citata qualità, in applicazione del principio generale dell’art. 2697, comma 1, c.c., rivestendo la qualità di erede natura di elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
L’attore dovrà, dunque, dedurre e comprovare non soltanto la chiamata all’eredità del convenuto, ma altresì l’avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera chiamata all’eredità.
Tribunale Castrovillari sez. I, 12/11/2018, n.1010
Omicidio colposo causato dal crollo di un muro: chi ne risponde?
Risponde, nella ricorrenza dei restanti presupposti di legge, del reato di omicidio colposo cagionato dal crollo di un muro colui che sia subentrato, al momento del fatto, per effetto dell’accettazione di eredità, nella posizione di garanzia collegata alla veste di proprietario.
Cassazione penale sez. IV, 09/11/2018, n.52799
Acquisto della qualità di erede
In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità.)
Cassazione civile sez. lav., 30/08/2018, n.21436
Pagamento dell’indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del de cuius
Poiché l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la ricezione, da parte del chiamato all’eredità, del pagamento dell’indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del “de cuius” comportasse l’accettazione tacita dell’eredità).
Cassazione civile sez. II, 06/06/2018, n.14499
Rinuncia all’eredità: quando è inefficace?
In materia di rinuncia all’eredità, per il principio di diritto sancito nel noto brocardo “semel heres semper heres”, la rinuncia intervenuta successivamente all’accettazione dell’eredità è inefficace. Nel caso di specie è inefficace la rinuncia effettuata dall’erede dopo la sua costituzione in giudizio per l’impugnazione del testamento, dal momento che, trovandosi egli nel possesso dei beni ereditari fin dal momento della morte del de cuius, non ha provveduto a redigere l’inventario entro i tre mesi dall’apertura della successione e pertanto, ai sensi dell’art. 485 c.c., deve considerarsi erede puro e semplice.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 18/05/2018, n.1711
La prescrizione del diritto di accettare
In mancanza di limitazioni normative, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, ex art. 480 c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità: pertanto, il convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari può, in virtù di tale sola circostanza e senza che sia necessario che in proprio favore si sia compiuta l’usucapione, opporre la relativa eccezione a qualunque chiamato all’eredità.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2018, n.9980