Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Esercizio abusivo professione: ultime sentenze

14 Ottobre 2021 | Autore:
Esercizio abusivo professione: ultime sentenze

Reato di esercizio abusivo della professione: casistica, responsabilità e particolare tenuità del fatto.

Quando si configura il reato di esercizio abusivo della professione? E’ applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze.

Esercizio abusivo della professione

Il delitto di esercizio abusivo della professione è integrato ogni qualvolta l’agente sia sfornito del titolo, ovvero non abbia adempiuto alle finalità prescritta, la cui sussistenza deve essere accertata in concreto in relazione alla legittimazione del soggetto. È responsabile del predetto delitto il soggetto che, titolare della qualifica di igienista dentale, abbia posto concretamente in essere, in autonomia, prestazioni odontoiatriche proprie del professionista odontoiatra, pur nel caso in cui si sia avvalso della collaborazione di soggetti dotati del titolo.

Tribunale Taranto sez. II, 15/07/2021, n.749

Esercizio abusivo della professione e danni al paziente

Posto che la condotta costitutiva dell’abusivo esercizio deve consistere nel compimento di uno o più atti riservati alla attività medica, e che tale professione si può estrinsecare oltre che nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche nell’utilizzo di tecniche e macchinari particolarmente invasivi finalizzati all’eliminazione di inestetismi, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica anche colui che esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed appresti rimedi volti ad eliminare inestetismi, ogni qualvolta a tal fine sia necessario procedere mediante tecniche chirurgiche o con procedure altrimenti non consentite se non al medico in ragione della loro invasività o rischiosità.

(Nella specie, relativa alla rimozione di un tatuaggio mediante luce pulsata, la Corte ha ritenuto integrato il reato perché indipendentemente dal metodo utilizzato, l’imputato aveva abusivamente assunto in qualità di dermatologo l’incarico di rimuovere un tatuaggio, compiendo un’attività tipicamente riservata ad esercenti la professione medica).

Cassazione penale sez. IV, 23/06/2021, n.28174

Contratto tra professionista esperto contabile e cliente

In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 2231 c.c. – il quale, in combinato disposto con l’art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all’albo – le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d. lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l’apparenza della prescritta iscrizione.

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, n.15004

Esercizio abusivo di una professione: la continuità e la pluralità degli atti tipici

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

Tribunale Ferrara, 12/05/2021, n.639

Esercizio abusivo della professione forense

Per l’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione forense è sufficiente il compimento di un solo atto tipico della professione, mentre in caso di esercizio di atti liberi, i quali pur essendo connessi in maniera strumentale a quelli tipici della professione forense possono essere posti in essere da chiunque, è richiesta la continuità, sistematicità ed organizzazione della condotta criminosa.

Tribunale Nocera Inferiore, 19/02/2021, n.334

Esercizio abusivo della professione di avvocato: prescrizione

Essendo il reato di esercizio abuso della professione un reato abituale con consumazione prolungata, ai fini della prescrizione deve individuarsi il momento in cui sia cessato l’effetto tipico dell’attività abusivamente svolta e, nel caso in esame, attraverso il patrocinio in giudizio, che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, non era cessato alla data dell’accertamento compiuto dal direttore di cancelleria che aveva attestato la pendenza, con il perdurante patrocinio dell’imputato, dei ricorsi e atti di citazione indicati (fattispecie relativo ad un avvocato destinatario di un provvedimento di cancellazione dall’Albo che aveva esercitato abusivamente la professione, attraverso il patrocinio in giudizio).

Cassazione penale sez. VI, 04/12/2020, n.7252

Responsabilità a titolo di concorso: configurabilità

In tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il professionista abilitato non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso dal soggetto non abilitato, sicché la responsabilità a titolo di concorso si fonda sulla consapevolezza dell’assenza del titolo ed il connesso assenso, anche tacito, all’esecuzione di atti professionali).

Cassazione penale sez. VI, 08/07/2020, n.21989

Consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuato

Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell’art. 2, comma 6, l. n. 247/2012, assume rilevanza anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Cassazione penale sez. II, 26/09/2019, n.46865

Esercizio abusivo della professione: quando si configura il reato?

Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell’art. 2, comma 6, l. n. 247/2012, assume rilevanza anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Cassazione penale sez. II, 26/09/2019, n.46865

Iscrizione di associazioni all’elenco delle professioni non regolamentate MiSE

L’iscrizione di un’associazione all’elenco delle professioni non regolamentate del ministero dello Sviluppo Economico non si fonda sulla verifica preventiva di sovrapposizioni con altre attività. La responsabilità per l’eventuale esercizio abusivo di una professione è, invece, posta su un piano diverso e riguarda la sfera dei singoli.

Così affermando il Consiglio di Stato ha di fatto riammesso l’iscrizione di Assocounseling nelle liste del Mise, dopo che su ricorso del Consiglio nazionale degli psicologi ne era stata sancita la sua esclusione, in quanto vi erano punti di contatto dubbi tra le attività del counselor e quelle dello psicologo. Per i giudici amministrativi il Ministero non effettua una valutazione, ma esegue “una mera attività di acclaramento circa la completezza documentale della domanda”.

Consiglio di Stato sez. VI, 22/01/2019, n.546

Infermiere e ostetrica: differenze

In tema di esercizio abusivo della professione, le figure professionali dell’infermiere e dell’ostetrica sono fra loro profondamente differenti quanto a rispettivo ambito di operatività e a titolo abilitativo, trovando la rispettiva disciplina nei decreti del ministro della Sanità n. 739 e 740 del 14 settembre 1994: l’infermiere è, infatti, l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, deputata principalmente alla prevenzione delle malattie, all’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e alla educazione sanitaria; mentre l’ostetrica è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.

Cassazione penale sez. VI, 07/06/2018, n.37767

Esercizio dell’attività di odontoiatra senza iscrizione all’albo nazionale

Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell’attività di odontoiatra da parte di soggetto che non sia iscritto al relativo albo nazionale, pur avendo conseguito l’abilitazione in altro Stato comunitario, in quanto la direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede la libera prestazione dei servizi solo per attività temporanee ed occasionali, mentre per l’esercizio della professione, in modo stabile e continuativo, il d.lg. 9 novembre 2007, n.206 richiede l’iscrizione all’ordine professionale dei medici ed odontoiatri.

Cassazione penale sez. VI, 13/11/2018, n.6129

Esercizio di attività odontoiatrica senza autorizzazione

Anche per le contravvenzioni, come quella di esercizio di attività odontoiatrica in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 193, R.D. n. 1265/34 (TULLSS), è necessario dimostrare che l’imputato abbia agito quanto meno per colpa, ovvero dimostrare una forma di negligenza o imperizia nel valutare la norma di settore e nel violarla.

Tribunale Napoli sez. I, 06/11/2018, n.12166

Sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione

È configurabile il reato previsto dall’art. 348 c.p. nel caso in cui l’odontoiatra, cui sia stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione, dopo averla impugnata dinanzi alla competente commissione centrale, abbia erroneamente ripreso l’attività calcolando quale termine iniziale della sospensione la data di irrogazione della stessa e non quella di definizione del procedimento di impugnazione, come previsto dall’art.53, d.P.R. 5 aprile 1950, n.221.

(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art.43 del d.P.R. 5 aprile 1950, n.221, prevede l’immediata efficacia della sospensione solo qualora questa consegua alla condanna alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, atteso che in tale ipotesi la sanzione non è suscettibile di sospensione della sua efficacia essendo stata emessa all’esito del giudizio penale).

Cassazione penale sez. VI, 16/10/2018, n.4456

Struttura assistenziale per anziani 

La gestione di una struttura socio assistenziale per anziani senza alcuna autorizzazione o abilitazione professionale nella quale vengono svolte attività tipicamente sanitarie integra il reato di esercizio abusivo della professione.(Nel caso di specie si trattava di una casa per anziani dove ve ne erano ricoverati 13 con 2 o 3 operatori non qualificati per svolgere l’assistenza tanto che riponevano in frigo insieme agli alimenti le medicine).

Tribunale Pescara, 21/05/2018, n.1623

Svolgimento della professione di assistente sociale senza la laurea

Lo svolgimento della professione di assistente sociale all’interno di una comunità di recupero per tossicodipendenti con colloqui con detenuti e avvocati e la firma di documenti con il titolo di dottoressa senza aver conseguito la laurea prevista per il ruolo di assistente sociale integra il reato di esercizio abusivo di una professione.

Tribunale Pescara, 08/05/2018, n.1467

L’esercizio abusivo della professione legale

L’esercizio abusivo della professione legale, sussiste anche in assenza della spendita della qualità indebitamente assunta dinanzi ad un giudice o altro pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l’agente curi pratiche legali di clienti oppure provveda alla predisposizioni di ricorsi anche senza comparire poi in udienza.

Cassazione penale sez. VI, 06/04/2018, n.20233

Esercizio abusivo della professione medica

Integra “il fumus comissi delicti”, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.

Cassazione penale sez. VI, 08/03/2018, n.29667

Odontoiatra in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell’Unione Europea

In tema di esercizio abusivo della professione, fatti salvi i casi di urgenza, lo svolgimento dell’attività di odontoiatra da parte dei cittadini dell’Unione europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell’Unione non configura gli estremi del reato previsto dall’art. 348 c.p. solo se l’interessato abbia presentato domanda al Ministero della salute e questo, dopo avere accertato la regolarità dell’istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all’ordine professionale competente per l’iscrizione.

Cassazione penale sez. VI, 22/02/2018, n.13307

Particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di esercizio abusivo della professione. Si tratta, infatti, di un delitto che presuppone una condotta che, “in quanto connotata di ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità”. Ad affermarlo è la Cassazione che ha escluso il beneficio di cui all’articolo 131-bis del Cp in capo ad un “falso” odontoiatra che aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario in uno studio dentistico senza avere le necessarie abilitazioni e che inoltre si era qualificato come odontoiatra nella dichiarazione all’Asl.

Cassazione penale sez. VI, 23/03/2018, n.14501



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA