Rottamazione e saldo e stralcio: nuovi termini al 31 luglio


Pace fiscale, modelli e versamenti: cambia il calendario con le scadenze.
Nel nuovo decreto Crescita approvato dal Governo c’è la riapertura dei termini per la rottamazione ter delle cartelle esattoriali. Visto il successo della precedente edizione, il Governo ha deciso di allungare i termini per la presentazione delle domande fino al 31 luglio. Lo stesso vale anche per il saldo e stralcio, la nuova sanatoria delle cartelle che consente di mettersi in regola pagando solo una parte dei debiti col fisco.
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Nuovo condono bollo auto, multe, Imu, Tasi e Tari
Si apre anche la possibilità di un nuovo condono sulle sanzioni relative alle imposte locali: condono che, quindi, toccherà bollo auto, Tari, Tasi e Imu. Almeno per quei Comuni che non hanno affidato la riscossione ad Equitalia (per questi ultimi, infatti, era già stata approvata una norma lo scorso inverno). Così vale anche per le multe stradali: qui, però, atteso che l’importo è sostanzialmente dovuto a titolo di sanzione, saranno condonati gli interessi: il 10% ogni sei mesi a partire dal 60° giorno previsto per il pagamento.
Nuovi termini rottamazione ter cartelle esattoriali
Tornando alla rottamazione delle cartelle esattoriali, sarà ancora possibile rottamare i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Aderendo alla rottamazione, si paga l’importo residuo del debito, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La riapertura prevede che il debitore, entro il 31 luglio prossimo, dichiari la propria volontà, con le modalità già previste per la rottamazione-ter, di voler aderire.
Il contribuente potrà poi scegliere per il pagamento in un’unica soluzione al 30 novembre 2019 oppure in 17 rate, la prima delle quali sempre al 30 novembre.
Nel caso della riapertura dei termini della rottamazione, le rate successive alla prima (che dovrà essere del 20% della somma dovuta) saranno di pari importo e avranno quattro scadenze annue fisse a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Gli interessi saranno dovuti, comunque, a partire dal 1° dicembre 2019.
Non possono invece beneficiare della riapertura le partite già incluse nell’istanza trasmessa entro la fine di aprile. Questo significa che i soggetti interessati non potranno approfittare della nuova scadenza per revocare la domanda già presentata, com’è invece consentito dalla prassi dell’Ader entro i termini di legge. Nessun problema, invece, per includere nella sanatoria partite diverse da quelle indicate nell’istanza tempestivamente presentata in precedenza. La riapertura non vale inoltre nei riguardi dei carichi costituenti risorse proprie Ue e per l’Iva all’importazione. Il nuovo modello di istanza sarà pubblicato sul sito dell’Ader, entro cinque giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Il pagamento può avvenire in rate con scadenza al 30 novembre 2019, per il 20%, e per la differenza in 16 rate di pari importo scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2020. Per i debiti derivanti dalla rottamazione bis, in scadenza al 7 dicembre 2018 e non pagati, il versamento deve avvenire a novembre 2019, per il 20%, e in otto rate scadenti nel 2020 e 2021. I soggetti che hanno rispettato il termine del 7 dicembre non devono fare nulla perché sono già entrati di diritto nella versione iniziale della rottamazione ter.
Attenzione però alle cartelle già prescritte. Nel conteggio, infatti, potrebbero finire anche dei debiti non più dovuti. Ne avevamo già parlato in Rottamazione: attenzione alle cartelle già prescritte. In pratica, chi presenta la domanda deve prima scorporare dal calcolo le cartelle cadute in prescrizione poiché la rottamazione si riferisce ai carichi affidati all’esattore tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Molti di questi non sono più dovuti proprio per la scadenza dei termini. Com’è facile intuire, quindi, molte delle cartelle di pagamento finite nell’ultima rottamazione sono già prescritte. Il contribuente può, dunque, escluderle dall’istanza, chiedendo di dilazionare tutte le altre. In questo modo, non si troverà a dover sborsare somme inutilmente.
Nuovi termini saldo e stralcio cartelle esattoriali
Diverso è, invece, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali (anche per questo è prevista la riapertura dei termini fino al 31 luglio). Esso consente di pagare solo una percentuale della sorte capitale, decurtando sanzioni e interessi. La percentuale da pagare cambia in base al reddito risultante dall’Isee del nucleo familiare. Essa corrisponde al:
- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo per chi ha l’Isee fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo per chi ha l’Isee da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo per chi ha l’Isee da 12.500,01 a 20.000 euro.
Rinvio Isa
Il testo del decreto Crescita uscito dall’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera (e ora atteso al voto dell’Aula prima di passare al Senato) cambia sia i termini di versamento che di dichiarazione dei redditi. Molto atteso – vista l’imminenza della scadenza attuale del 1° luglio – è il differimento delle nuove pagelle fiscali, gli Isa. Un differimento al 30 settembre di tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dell’Irap e anche dell’Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre.
Nuovi termini dichiarazioni Imu-Tasi e redditi
Un’altra novità introdotta dalla conversione del decreto Crescita e “mutuata” dalla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali che era stata già approvata in prima lettura alla Camera è che passa a regime dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e Irap. Per il 2019, quindi, la scadenza sarà il 2 dicembre, in quanto il 30 novembre cade di sabato.
Viene spostato a fine anno (31 dicembre) il termine per la dichiarazione Imu-Tasi per le variazioni intervenute nel 2018: variazione anche questa a regime.