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Pagamento debito altrui

28 Giugno 2019
Pagamento debito altrui

Un parente o un amico può estinguere l’obbligazione altrui; a differenza del debitore, il creditore non può rifiutare il pagamento.

Immagina di avere un debito che non puoi onorare. Un tuo familiare, per aiutarti, decide di pagare al posto tuo. Potrà allora consegnarti il denaro – affinché tu lo dia a chi di competenza – oppure potrà versarlo direttamente al tuo creditore. 

Questo è un semplice ed elementare schema di pagamento del debito altrui, che può essere realizzato per una serie di motivi sottostanti: un prestito, una donazione o anche l’estinzione di un precedente debito esistente tra chi paga e il debitore. 

A regolare il pagamento del debito altrui è la stessa legge che vi ricollega una serie di effetti. Di tanto parleremo qui di seguito fornendo tutte le informazioni necessarie per comprendere come orientarsi.

Si può pagare un debito altrui?

Sicuramente è possibile pagare un debito altrui. A prevederlo è proprio il Codice civile [1] che stabilisce «L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione».

Di solito, in questi casi, chi paga consegna il denaro direttamente al creditore, facendosi lasciare una liberatoria con quietanza di pagamento. Questo documento libera, di conseguenza, il debitore da ogni pendenza.

Il creditore può rifiutare il pagamento del debito altrui?

Il creditore non può opporsi al pagamento eseguito da un soggetto diverso dal proprio debitore, a meno che non abbia particolari e valide ragioni per farlo: pensa al caso di una persona con dei precedenti penali piuttosto gravi con cui non si voglia avere alcun rapporto. Senza però un giustificato motivo, il creditore è obbligato ad accettare il pagamento del debito altrui.

Discorso diverso sorge quando invece la prestazione ha ad oggetto l’esecuzione di una attività specifica o di un’opera per la quale può essere rilevante la caratteristica e le qualità dell’obbligato. Si pensi a un quadro o a una consulenza fiscale o all’assistenza in giudizio da parte di un avvocato, attività per le quale si è deciso di incaricare un determinato professionista proprio in ragione delle sue capacità. In questo caso è possibile rifiutare la prestazione di un terzo.

Il debitore può rifiutare il pagamento del debito altrui?

Al contrario del creditore, il debitore può rifiutare il pagamento che un terzo voglia eseguire al posto suo. E ciò anche quando detto pagamento viene fatto a scopo di generosità, come donazione. Difatti, la donazione è concessa solo laddove accettata esplicitamente dal donatario. 

Cosa succede dopo il pagamento del debito altrui?

L’effetto principale del pagamento di un debito da parte di una persona diversa dal debitore è che l’obbligazione si estingue definitivamente e il creditore non potrà più avere nulla da recriminare. Ma come si regolano i rapporti tra debitore e terzo? 

Di solito, chi paga un debito di un’altra persona lo fa dopo aver trovato un accordo con quest’ultima per regolare i successivi rapporti. Accordo che può risiedere ad esempio in un prestito (ad esempio, Tizio chiede a Caio di pagargli una rata del mutuo con la promessa di restituirgli i soldi il mese successivo), in una donazione (ad esempio, il padre di Sempronio, conoscendo le difficoltà economiche del figlio, estingue il suo debito residuo con una finanziaria) o nella compensazione di un precedente debito esistente tra le parti (ad esempio, Tizio è debitore di Caio di 100 euro; Caio è debitore di Sempronio di 120 euro; Tizio, su richiesta di Caio, dà a Sempronio 100 euro in modo da liberarsi del debito che ha nei confronti dello stesso Caio).

Il problema si pone quando il terzo paga senza avere un accordo ben preciso con il debitore. Che diritti potrà vantare il terzo nei confronti del debitore liberato dall’obbligazione. A fronte di chi sostiene che il pagamento di un debito altrui fa sì che il terzo (colui che paga) si sostituisce al creditore pagato e può, a sua volta, pretendere la restituzione del pagamento al debitore, c’è anche chi sostiene la tesi opposta. È il tribunale di Roma [2] che, in un precedente, ha stabilito che «l’adempimento spontaneo di debito da parte del terzo determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo il diritto di agire direttamente nei confronti del debitore se tra di loro non c’è stato prima un accordo e un vero e proprio contratto (anche se orale)».

Insomma, la regola è abbastanza semplice da intuire: se il pagamento avviene spontaneamente, senza previ accordi, esso si considera una donazione (indiretta) e chi ha pagato il debito altrui non può poi chiedere la restituzione dei soldi.

Pagamento di un debito altrui per donazione

Quando il pagamento avviene per scopo di generosità, senza quindi prenderete la restituzione dell’importo, siamo dinanzi alla cosiddetta donazione indiretta: pagare un debito altrui infatti non configura una donazione diretta, quella cioè tradizionale (ti regalo una somma di denaro e te la bonifico sul conto; ti regalo una casa di mia proprietà, ecc.). In tale ipotesi, anche la somma versata al creditore è elevata, non c’è bisogno né di andare dal notaio, né dei testimoni, né si pagano le tasse sulle donazioni. È tuttavia necessario, all’atto di pagamento, specificare che l’adempimento avviene per conto del debitore ed a titolo di donazione. È questo il chiarimento fornito da poco dalle Sezioni Unite della Cassazione [3]. 

Il pagamento di un debito altrui deve essere messo per iscritto?

L’accordo sottostante che regola il pagamento del debito altrui (quello cioè tra il debitore e colui che paga) non deve essere per forza scritto. Chiaramente, però, quando si tratta di un prestito, sarà meglio formalizzare l’intesa verbale in una scrittura privata onde regolare la successiva fase di restituzione della somma.

Il creditore è tenuto a rilasciare una quietanza?

Il creditore che riceve il pagamento per conto di un terzo è obbligato, a richiesta di questo stesso, a rilasciargli una quietanza in cui dichiari di aver ricevuto il pagamento dal “terzo” e che lo stesso si riferisce al debito contratto da un’altra persona. Nella quietanza dovrà quindi dare atto della liberazione (totale o parziale, a seconda dell’entità del pagamento) del debitore principale.

Se il creditore non dovesse rilasciare alcuna attestazione è possibile agire contro di lui per l’accertamento della natura del pagamento e la dichiarazione di estinzione dell’obbligazione per la quale è stato eseguito il pagamento.

Posso pagare un debito altrui con bonifico?

La legge non pone limiti alle modalità di pagamento di un debito altrui. Si può, quindi, usare il bonifico bancario o la consegna dei contanti. Si tenga tuttavia conto che, per somme pari o superiori a tremila euro, è necessario pagare con mezzi tracciabili (bonifici, assegni, ecc.).

Si possono pagare le tasse per conto altrui?

Quanto abbiamo appena detto vale anche in materia fiscale: è possibile pagare le tasse per conto altrui. Si pensi alla madre che, ricevendo i bollettini per il versamento dell’imposta sui rifiuti dell’immobile intestato alla figlia, con cui questa convive, le paghi spontaneamente. Può chiedere la restituzione delle somme in un successivo momento? Anche in questo caso siamo dinanzi a un adempimento spontaneo di un debito di terzi che non dà diritto al rimborso, salvo sia stato previamente autorizzato e vi sia stato un apposita “delega”.


note

[1] Art. 1180 cod. civ.

[2] Trib. Roma, sent. del 17.05.2018: «L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201  c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 c.c. n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito».

[3] Cass. S.U. sent. n.  18725 del 27.07.2017.


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