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Trasferimento dipendente pubblico: ultime sentenze

13 Ottobre 2021 | Autore:
Trasferimento dipendente pubblico: ultime sentenze

Diritto del dipendente pubblico alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; condizioni e presupposti di riconoscimento del trasferimento.

Trasferimento per ragioni familiari del dipendente pubblico

La posizione del dipendente pubblico che, invocando la legge 104/1992, chieda per ragioni familiari l’assegnazione per il trasferimento ad altra sede di servizio si qualifica come interesse legittimo pretensivo, siccome la locuzione “ove possibile” contenuta nell’articolo 33 comma 5 legge 104 del 1992 espressamente limita il diritto del lavoratore (di cui al comma 3) ad ottenere il trasferimento in una sede di servizio più vicina che gli consenta di prestare assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità, legittimando solo il trasferimento compatibile con le esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio, la cui valutazione pertiene alla discrezionalità della P.A.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 15/07/2021, n.1215

Indennità di trasferimento: quando spetta?

Il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualifica necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse.

Consiglio di Stato sez. II, 05/05/2021, n.3499

Trasferimento per assistere un disabile grave: presupposti

In materia di trasferimenti ai sensi della normativa di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che il trasferimento di un militare, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, può essere disposto laddove sussista la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo dello stesso

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 19/03/2021, n.409

Trasferimento temporaneo

L’art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001, che disciplina il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, è applicabile, in generale, anche agli appartenenti alle Forze di Polizia e, tra esse, ai Vigili del Fuoco, non contenendo alcuna limitazione soggettiva capace di escludere dal suo ambito applicativo il pubblico impiego non contrattualizzato.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 15/02/2021, n.116

Bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici

Nell’ambito del pubblico impiego, il trasferimento ex art. 33, co. 5, della L. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi, implicando un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, dovendo considerare che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione.

Consiglio di Stato sez. IV, 26/01/2021, n.787

Trasferimento per assistenza congiunto portatore di handicap

Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito; difatti, l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado; in tale contesto, l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione; di modo che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente.

Consiglio di Stato sez. IV, 04/01/2021, n.48

Dipendente pubblico: richiesta di trasferimento ad altra sede di servizio

La posizione del dipendente pubblico, il quale chieda l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della predetta norma deve essere qualificata in termini non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dovendo l’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio. In tal senso depone il chiaro disposto della legge “ove possibile”.

Nondimeno il trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l’Amministrazione deve indicare in maniera compiuta.

Trattandosi, infatti, di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Il trasferimento può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l’Amministrazione, la quale ha l’onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 15/03/2018, n.738

L’assistenza prestata al soggetto portatore di handicap

L’assistenza prestata al soggetto portatore di handicap deve avvenire con continuità ed esclusività e in particolare, da un lato, deve trattarsi di un’assistenza effettiva e non soltanto morale già in atto e, dall’altro lato, solo la mancanza di altri congiunti e/o comunque soggetti tenuti in via di legge o di altro provvedimento a prestare assistenza alla persona bisognosa legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento.

La disposizione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 non prevede l’attribuzione di un diritto soggettivo perfetto al trasferimento, essendosi invece in presenza di un mero interesse pretensivo, e ciò, in considerazione dell’esistenza dell’inciso “ove possibile” presente nella norma che, in quanto tale, non può che essere interpretato nel senso di prevedere il rilievo (quanto meno) paritario e concorrente dell’interesse pubblico a garantire la funzionalità operativa dell’Amministrazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/02/2018, n.2199

Trasferimento ad altra sede di servizio per ragioni familiari

La posizione del dipendente pubblico che, invocando la l. 5 febbraio 1992, n. 104, chiede per ragioni familiari l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio, si qualifica come interesse legittimo, per cui spetta alla Pubblica Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata; di conseguenza, ai fini di ottenere una sede di lavoro più vicina alla residenza delle persone cui prestare assistenza, sussistendone le condizioni di legge la Pubblica Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio.

Consiglio di Stato sez. IV, 20/12/2017, n.5983

Misure di politica socio-assistenziale

La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha introdotto diverse misure di politica socio-assistenziale consistenti in facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave, in funzione della salvaguardia dei valori di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, di rilievo costituzionale; con la novella di cui alla legge n. 183 del 2010 è stata eliminata la previsione dei requisiti della continuità ed esclusività che in ragione della loro imprescindibilità, limitavano sensibilmente la concessione dei benefici in questione.

La suindicata novella, peraltro, non ha configurato la posizione del richiedente il trasferimento in termini di diritto incondizionato, potendo la p.a. respingere legittimamente l’istanza di trasferimento di un proprio dipendente ex lege 104/1992 quando, anche a prescindere dalla disponibilità di un posto vacante nella sede di destinazione, le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/10/2017, n.1006

Sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere

Il dipendente pubblico non ha un diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ma può vantare solo una posizione di interesse legittimo (in tal senso, depone il chiaro disposto della legge “ove possibile”); nondimeno il trasferimento ex art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l’Amministrazione deve indicare in maniera compiuta

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 14/04/2017, n.20

Trasferimento per assistenza al congiunto: quando può essere revocato?

La scelta della sede, che la l. 5 febbraio 1992, n. 104 assicura ai pubblici dipendenti che devono prestare assistenza a congiunti disabili, con handicap grave, non è un beneficio che la succitata normativa assicura permanentemente, ma uno strumento derogatorio del principio di parità di trattamento vigente in materia di trasferimenti a domanda dei dipendenti, al limitato fine di garantire e rendere effettiva l’assistenza al congiunto disabile per il periodo in cui essa è necessaria; ne consegue che il provvedimento di trasferimento, disposto ai sensi della succitata l. n. 104 del 1992, non determina un diritto del pubblico dipendente, essendo legittima la revoca del trasferimento quando è venuto meno il motivo dell’assistenza al congiunto, che tale provvedimento doveva soddisfare.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 21/09/2016, n.357

Dipendente pubblico: trasferimento ad altra sede di servizio

La posizione del dipendente pubblico, il quale per ragioni familiari chieda, invocando la l. 5 febbraio 1992, n. 104, l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio, non può qualificarsi diritto soggettivo, ma costituisce un interesse legittimo, nel senso che all’Amministrazione spetta valutarne la richiesta alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio; peraltro, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata; di conseguenza, ai fini dell’ottenimento di una sede di lavoro più vicina alla residenza della persona cui prestare assistenza, devono innanzi tutto sussistere le condizioni di parentela, coniugio o affinità previste dalla legge e la prova dell’inesistenza nell’ambito parentale di soluzioni di assistenza alternative; inoltre l’Amministrazione ben può condizionare il trasferimento, fornendone adeguata motivazione, ad esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio, valori anch’essi direttamente tutelati dall’art. 97 Cost., e inoltre strumentali alla cura di altri valori costituzionalmente garantiti, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la tutela della salute, etc..

Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2015, n.3262

Obbligo di motivazione

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge n. 104/1992, il beneficio del trasferimento del pubblico dipendente per assistenza a disabile non costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto e, tra gli interessi in gioco, dev’essere data prevalenza alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione; ciò non toglie, ovviamente, che di tali esigenze organizzative l’amministrazione debba fornire adeguata dimostrazione in sede di motivazione.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 19/06/2015, n.586

Assistenza a congiunti portatori di handicap

Il trasferimento ex art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104 non costituisce oggetto di un diritto soggettivo del pubblico dipendente e neppure la legge assegna ad esso, in linea di principio, priorità rispetto alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione, specie nel caso di vacanze di organico nella sede di appartenenza, che non possono essere facilmente coperte al di fuori delle ordinarie procedure di trasferimento; di conseguenza il beneficio del trasferimento può essere ragionevolmente chiesto all’Amministrazione solo quando la situazione dell’organico di destinazione sia, a livello locale o provinciale, pari o deteriore rispetto a quello della sede di provenienza, e non nel caso contrario.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 09/10/2013, n.1054

Continuità dell’assistenza al soggetto portatore di handicap

I requisiti che devono ricorrere per legittimare il pubblico dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell’assistito, ai sensi dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104, sono quello della continuità dell’assistenza al soggetto portatore di handicap e quello della sua esclusività.

Con riferimento al requisito della continuità, la norma tutela situazioni di continuità assistenziale in atto al momento della domanda e non future rispetto ad essa; quanto al requisito della esclusività, quest’ultimo va inteso nel senso che solo la mancanza o l’impossibilità a sopperire alle esigenze del portatore di handicap di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 03/06/2010, n.1343



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