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Donazione denaro: ultime sentenze

11 Giugno 2021
Donazione denaro: ultime sentenze

Conferimento di denaro finalizzato all’acquisto di un immobile; spirito di liberalità; donazione indiretta dell’immobile.

Donazione di denaro depositato in un istituto di credito straniero

La donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia atteso che, in forza del principio di territorialità di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, l’imposta è dovuta solamente per i beni e “diritti esistenti” sul territorio nazionale.

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, n.8720

Donazione diretta nulla per mancanza dell’atto pubblico

Anche qualora si dovesse ritenere che il trasferimento di una somma di denaro dalla relazione bancaria del padre a quella della figlia non costituisca una donazione indiretta, bensì una donazione diretta nulla per mancanza dell’atto pubblico, ne deriverebbe comunque l’assoggettamento dell’atto all’imposta sulle donazioni, il cui presupposto è un trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art.782 cod. civ., per l’atto di donazione e la sua accettazione ma non già per l’assoggettamento a tassazione.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIII, 29/12/2020, n.3223

La donazione di denaro non sempre configura donazione indiretta

Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale ultimo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9379

Donazione diretta del denaro

Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il denaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non già del denaro impiegato per il suo acquisto.

Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179 lett. b) c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio -mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità.

Tribunale Genova sez. II, 14/08/2020, n.1321

Donazione denaro e acquisto dell’immobile

Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale ultimo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9379

Donazione diretta di denaro e donazione indiretta del bene: differenze

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile, che integra un’ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all’alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d’un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all’acquisto.

Tribunale Napoli sez. VIII, 30/01/2018, n.982

Donazione di una consistente somma di denaro

La donazione consistente in una dazione di denaro -non di modico valore- senza i requisiti di forma (atto pubblico, testimoni) non è valida ma nulla. Conseguentemente la persona che ha ricevuto tale somma di denaro è tenuta a restituirla.

Tribunale Arezzo, 28/08/2017, n.970

Il trasferimento di denaro dal de cuius al congiunto

L’elemento documentale su cui l’appellante incentra le sue doglianze (la prova che alcune somme di denaro siano state utilizzate dalla appellata tramite l’incasso di assegni di c/c) non può fondare – automaticamente – il fatto “controverso” (e contestato dalla controparte) della donazione (diretta e/o indiretta) dalla madre alla figlia perché le ragioni del versamento/consegna di denaro da un soggetto ad un altro sono più di una (donazione, prestito, anticipazione di provvista per spese delegate ad un terzo… ecc.) e non è certo la “donazione” l’ipotesi più verosimile quando quei pagamenti si presentino eseguiti nelle forme poste in evidenza dalla sentenza appellata (emissione di assegni con cadenza mensile per importi non elevati, condizioni del soggetto emittente, contesto dei rapporti con il prenditore, ecc).

Corte appello Roma sez. III, 10/07/2017, n.4580

Versamento su conto cointestato: è donazione?

Il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida donazione indiretta a favore dell’altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità. In mancanza di tale caratteristica, invece, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato e il cointestatario che lo utilizzi sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta tiene un comportamento illecito.

Ad affermarlo è la Cassazione che chiarisce che sussiste la donazione, pur se indiretta, solo se sia verificata la sussistenza dello spirito di liberalità, ovvero l’intenzione dell’autore del versamento di arricchire l’altro cointestatario.

Cassazione civile sez. II, 28/02/2018, n.4682

Acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro di un altro soggetto

Nella donazione indiretta realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parli che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all’effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all’arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Tribunale Bari sez. I, 07/07/2015, n.3110

Conferimento di denaro per l’acquisto di un immobile

La dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d’immobile ove sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare.

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2014, n.18541

Donazione diretta di denaro

Affinché si abbia una donazione indiretta tramite intestazione di bene a nome d’altri, il donante deve essere partecipe dell’atto di acquisto, anche se non necessariamente in veste formale di promissario acquirente o di debitore del prezzo.

L’acquisto operato dal beneficiario in piena autonomia fa sì che si versi in un’ipotesi di donazione diretta di denaro, la quale deve rivestire, a pena di nullità, la forma solenne propria della donazione.

Tribunale Fasano, 05/07/2006

Denaro donato dal genitore al figlio per l’acquisto di un immobile

Un immobile, acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, e pagato dal genitore di questo, poiché la finalità della donazione della somma di denaro è quella dell’acquisto del bene immobile, è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179 lett. b) c.c.: ne deriva che non è all’uopo necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità.

Tribunale Monza, 13/07/2006

Elargizione del denaro paterno e acquisto del bene da parte del figlio

Nell’ipotesi in cui un soggetto (il padre) abbia erogato il denaro occorrente per l’acquisto di un immobile in capo ad un soggetto (il figlio, in comunione legale con il proprio coniuge), devesi distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane la somma, dal caso in cui il denaro sia stato fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione; in tale secondo caso, il collegamento tra la elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene da parte del figlio porta a concludere che si sia in presenza di una donazione indiretta dell’immobile e non già del denaro impiegato per l’acquisto: ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquistato, dopo il matrimonio, dal figlio è escluso dal regime di comunione legale, ai sensi dell’art. 179 lett. b) c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo necessaria, ma sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il c. d. negozio – mezzo e l’arricchimento del coniuge onorato per spirito di liberalità.

Cassazione civile sez. I, 14/12/2000, n.15778



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4 Commenti

  1. Ho prestato denaro ad un mio amico, da quasi 10 anni, senza alcuno scritto. Erano due pagamenti di 2.500 e 2.000 euro uno in bonifico postale ed uno a mezzo assegno, ma tuttavia sono andate perdute matrici e ricevuta dell’invio. Ho comunque mail e messaggi su messenger, dove il soggetto dichiara di dovermi il denaro prestatogli (assieme a decine di promesse di risarcimento mai avvenute). È possibile riavere il mal tolto? In caso con relativi interessi, attivi e passivi?

    1. Il lettore ha il diritto di ottenere la restituzione del denaro prestato, esercitando quella che, in gergo tecnico, viene definita azione di ripetizione di indebito. Quest’ultima può essere esercitata entro il termine di dieci anni, ragion per cui dovrebbe attivarsi tempestivamente prima che tale termine scada e il lettore non possa più agire per la restituzione. Dal momento che il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili, si consiglia al lettore di recuperare, tramite estratti conto bancari e postali, le relative ricevute. Sussiste, infatti, in capo all’istituto di credito, un obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni contabili effettuate dai clienti. Unitamente alle ricevute, che servono a provare l’avvenuto trasferimento di denaro a favore dell’amico del lettore, risultano certamente utili le dichiarazioni scritte rese da quest’ultimo a mezzo mail o messaggio, in quanto trattasi di strumenti di prova ormai ammessi nel processo civile. L’azione di ripetizione di indebito può essere esercitata, nel caso specifico, attraverso tre strumenti processuali:
      1) ricorso per decreto ingiuntivo: per ottenere il decreto, servirebbe una prova scritta. Esistono diversi recenti casi in giurisprudenza in cui è stata riconosciuta come prova scritta idonea a fondare il decreto ingiuntivo la semplice email di ammissione del debito. Tuttavia, per una maggiore certezza, sono a parere dello scrivente indispensabili le ricevute di pagamento;
      2) giudizio ordinario di cognizione: tradizionale causa da svolgere dinanzi al tribunale per ottenere una sentenza di accertamento del diritto di credito del lettore e di condanna dell’amico alla restituzione del dovuto;
      3) giudizio sommario di cognizione: si distingue dal giudizio ordinario, in quanto prevede una procedura più snella, utilizzabile quando la fattispecie non presenta aspetti particolarmente controversi. Prima di poter agire in giudizio, è comunque obbligatorio il tentativo di negoziazione assistita. Si tratta di un lettera formale notificata dall’avvocato alla controparte, in cui si intima il pagamento del dovuto e si invita ad un accordo bonario, denominato appunto negoziazione assistita, firmato dagli avvocati delle parti. Se la controparte non risponde entro 30 giorni o non aderisce all’invito, è possibile procedere con la causa. La notifica dell’invito alla negoziazione assistita interrompe il termine di prescrizione decennale dell’azione di restituzione.

  2. Mio figlio è andato a convivere con la sua futura moglie. Hanno preso una casa in affitto durante la pandemia per evitare di fare tutto quel caos tra restrizioni e lockdown. Ma ora gli ho consigliato di acquistare un appartamento e farsi un mutuo piuttosto che regalare soldi al proprietario della casa in affitto. Quindi, per dargli una mano, sia io che i suoi suoceri abbiamo deciso di fare una donazione importante ai nostri rispettivi figli affinché possano iniziare un nuovo percorso insieme in una casa che possa essere di loro proprietà

  3. Visto che mio genero ha chiesto la mano a mia figlia voglio che abbiano adesso il mio regalo di matrimonio visto che stanno iniziando a cercare casa, così ho pensato di fargli una donazione in denaro finalizzata all’acquisto della loro futura prima casa. Inutile aspettare il giorno delle nozze per dargli quello di cui hanno bisogno adesso. Poi, ovviamente, anche in quella occasione gli farò un regalo, certo più modesto.

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