Le più recenti pronunce giurisprudenziali sul reato di violenza sessuale, perpetrato anche in danno di minorenni, e risarcimento.
Indice
- 1 Violenza sessuale: liquidazione danno biologico
- 2 Presunto stupro e risarcimento
- 3 Reati sessuali su minorenne: anche i genitori sono legittimati a chiedere il risarcimento
- 4 Violenza privata e risarcimento del danno morale
- 5 Risarcimento del danno non patrimoniale
- 6 Violenza sessuale: risarcimento dei danni morali e materiali
- 7 Reati sessuali: è configurabile l’attenuante del ravvedimento attivo?
- 8 Risarcimento del danno alla persona offesa e attenuante del ravvedimento operoso
- 9 Legittimazione all’azione civile
- 10 Violenza sessuale: quantificazione del risarcimento
- 11 Violenza sessuale minore: risarcimento del danno morale
Violenza sessuale: liquidazione danno biologico
A parità di percentuale di invalidità, temporanea e/o definitiva, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso – commesso tramite violenza su persona minore – rivestono maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale: per cui risulta equa una personalizzazione del danno biologico in termini doppi rispetto alla percentuale massima prevista dalla Tabella milanese.
A fronte di un illecito plurioffensivo, quale il reato di violenza sessuale, il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce i pregiudizi non patrimoniali, dovendosi procedere all’autonoma e separata liquidazione del danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione sessuale.
Tribunale Milano sez. X, 11/08/2021, n.6963
Presunto stupro e risarcimento
In un procedimento penale relativo ad un presunto stupro subito da una donna, sono del tutto ingiustificati i riferimenti fatti dai giudici nella motivazione a particolari quali la biancheria intima indossata, nonché i commenti sulla sua presunta bisessualità. Ad affermarlo con una durissima sentenza è la cedu che si è pronunciata su un caso deciso dalla Corte d’appello di Firenze nel 2015, in cui furono assolti i 7 imputati accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nella Fortezza da Basso nel 2008 ai danni di una donna. A ricorrere alla Corte di Strasburgo è stata la presunta vittima della violenza, la quale non ha chiesto ai giudici di esprimersi sull’assoluzione degli imputati, bensì sul contenuto della sentenza, che secondo lei ha violato la sua vita privata e l’ha discriminata.
La Corte di Strasburgo le ha dato ragione accordandole un risarcimento per danni morali di 12mila euro condannando l’Italia per aver violato i diritti della «presunta vittima di stupro» con una sentenza che contiene «dei passaggi che non hanno rispettato la sua vita privata e intima», «dei commenti ingiustificati» e un «linguaggio e argomenti che veicolano i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana».
Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 27/05/2021, n.5671
Reati sessuali su minorenne: anche i genitori sono legittimati a chiedere il risarcimento
Nel caso di reati sessuali perpetrati in danno di minorenne, ai genitori, ancorché vittime secondarie, va riconosciuto un interesse di rilevanza costituzionale che si fonda sul riconoscimento dei “diritti della famiglia” garantiti dall’art. 29 Cost., comma 1; da ciò deriva che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell’ambito del rapporto familiare. Di conseguenza anche i genitori del minorenne vittima di reato di atti sessuali, pur non essendo vittime primarie dell’illecito penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali per il disagio e lo scoramento provato alla luce dei fatti che vedono coinvolto il loro figlio.
Tribunale Napoli sez. IX, 14/04/2021, n.3523
Violenza privata e risarcimento del danno morale
Impedire il rientro del coniuge nella abitazione, attraverso il cambio della serratura della porta di ingresso, configura quella condotta violenta richiesta dalla norma di cui all’ art 610 c.p. idonea ad esercitare pressione sulla volontà di autodeterminazione altrui. Ne consegue quindi il diritto risarcimento del danno morale.
Tribunale Catania sez. III, 02/05/2020, n.1533
Risarcimento del danno non patrimoniale
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Nel consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c.
(Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva operato una drastica riduzione dell’importo dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a reato di violenza sessuale sulla base del rilievo, puramente assertivo, secondo cui il maggiore importo liquidato dal primo giudice era “sproporzionato” rispetto ai fatti e la riduzione dello stesso appariva “conforme a giustizia”).
Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n.22272
Violenza sessuale: risarcimento dei danni morali e materiali
In tema di reati sessuali, il Comune nel cui territorio il reato è stato commesso è legittimato a costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall’offesa, diretta ed immediata, dello scopo statutario.
(Nella specie è stata ritenuta legittima la costituzione del Comune di Torino in quanto finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale, e statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne).
Cassazione penale sez. III, 27/06/2017, n.45963
Reati sessuali: è configurabile l’attenuante del ravvedimento attivo?
Nei reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile con riferimento all’ipotesi di ravvedimento attivo di cui alla seconda parte della disposizione, postulando una reversibilità degli effetti delittuosi non applicabile a reati di natura istantanea, come quelli indicati, nei quali la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa; l’attenuante è invece sempre configurabile con riferimento all’ipotesi di risarcimento del danno di cui alla prima parte della disposizione citata, sempre che il reo provveda alla integrale riparazione di ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivata dal reato.
Cassazione penale sez. III, 09/02/2017, n.18483
Risarcimento del danno alla persona offesa e attenuante del ravvedimento operoso
Nei reati sessuali, nel caso di somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa e da questa accettata, il giudice che ritenga tale somma insufficiente al ristoro dell’integrale pregiudizio, e dunque inidonea a dimostrare l’effettivo ravvedimento del colpevole, deve negare la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., non potendo tuttavia limitarsi ad enunciare, quale elemento ostativo al suo riconoscimento, l’inadeguatezza del risarcimento versato in relazione al danno morale e di relazione patito dalla vittima, ma dovendo invece esprimere una rigorosa valutazione delle specifiche configurazioni assunte dal danno non patrimoniale in relazione alle concrete ripercussioni negative sulla vittima, in relazione alle quali commisurare la liquidazione equitativa.
Cassazione penale sez. III, 09/02/2017, n.18483
Legittimazione all’azione civile
In tema di reati sessuali, il Comune nel cui territorio il reato è stato commesso è legittimato a costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall’offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale.
(Nella specie è stata riconosciuta la titolarità della relativa costituzione al Comune di Milano sia in quanto finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale sia in quanto statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne).
Cassazione penale sez. III, 09/06/2011, n.29905
Violenza sessuale: quantificazione del risarcimento
In ipotesi di violenza sessuale, costituisce fatto ormai notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore), specialmente se la vittima è un soggetto infraquattordicenne, con conseguentemente lesione della personalità, il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa, stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, n.13611
Violenza sessuale minore: risarcimento del danno morale
È corretta la statuizione con cui, nel condannare al risarcimento del danno morale chi ha commesso violenza sessuale in danno di un minore mentre si trovava in vacanza, il giudice di merito ha tenuto conto del pregiudizio correlato alla vacanza rovinata, ancorché l’episodio criminoso sia avvenuto l’ultimo giorno di vacanza, in quanto essa deve ritenersi compromessa non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo.
Cassazione penale sez. III, 18/03/2010, n.19523