In questo articolo, troverai le ultime sentenze su inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; microspie; rispetto delle norme costituzionali e procedimentali; trascrizione integrale delle registrazioni; modalità esecutive delle captazioni.
Indice
- 1 Localizzazione con Gps e intercettazioni ambientali
- 2 Intercettazioni ambientali ed utilizzabilità delle registrazioni eseguite
- 3 Luogo di svolgimento delle intercettazioni
- 4 Le captazioni audiovisive in istituto scolastico
- 5 Intercettazioni ambientali in un procedimento penale: quando sono utilizzabili?
- 6 Apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali
- 7 Recupero spese di giustizia straordinarie per intercettazioni ambientali
- 8 Modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali
- 9 Omessa trascrizione del nome dell’interprete nel verbale delle intercettazioni
- 10 Nullità delle intercettazioni
- 11 Pubblico ministero: può disporre la modifica delle modalità esecutive delle intercettazioni
- 12 La collocazione di microspie nella dimora privata
- 13 Intercettazioni disposte dal pm
- 14 Autorizzazione di intercettazioni ambientali
- 15 Mancata documentazione delle operazioni di polizia
Localizzazione con Gps e intercettazioni ambientali
Il difettoso funzionamento in ricezione dell’impianto di localizzazione mediante sistema GPS da utilizzare, per esigenze investigative, in abbinamento con attività di intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, da effettuarsi a bordo di un’autovettura, giustifica l’esecuzione di dette operazioni per mezzo di impianti esterni atti ad assicurare la contestuale ricezione dei dati, sulla base di un decreto del pubblico ministero adeguatamente motivato.
Cassazione penale sez. III, 10/12/2020, n.3252
Intercettazioni ambientali ed utilizzabilità delle registrazioni eseguite
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le registrazioni eseguite, anziché con microspie idonee a trasferire immediatamente le captazioni, mediante un registratore che consenta solo l’immagazzinamento in loco dei dati, destinati ad essere scaricati periodicamente e riversati sul server della Procura, atteso che l’utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso l’ufficio inquirente è consentito a condizione che il pubblico ministero, cui compete l’individuazione delle modalità esecutive, motivi la scelta compiuta. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva dato atto della inidoneità tecnica delle microspie collocate all’interno del bar monitorato a trasmettere i dati e della necessità di avvalersi di un registratore).
Cassazione penale sez. VI, 26/10/2020, n.34671
Luogo di svolgimento delle intercettazioni
In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico (“trojan”), il riferimento al luogo di svolgimento dell’intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario ai fini del rispetto dell’art. 8 CEDU secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all’indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresì della natura dinamica ed “itinerante” della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi.
Cassazione penale sez. V, 30/09/2020, n.35010
Le captazioni audiovisive in istituto scolastico
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le captazioni audiovisive svolte in istituto scolastico, perché non costituente luogo di privata dimora.
Cassazione penale sez. VI, 14/02/2019, n.14150
Intercettazioni ambientali in un procedimento penale: quando sono utilizzabili?
È illegittimo il licenziamento irrogato al prestatore avente fondamento su fatti acquisiti attraverso le intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili a causa di violazioni procedurali. In ambito civile, invero, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.
Tribunale Bergamo sez. lav., 31/01/2019, n.60
Apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali
In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Cassazione civile sez. I, 24/01/2019, n.2074
Recupero spese di giustizia straordinarie per intercettazioni ambientali
I costi relativi alle intercettazioni ambientali e telefoniche necessarie per le indagini investigative, compresi quelli per l’utilizzazione di impianti privati ad esse finalizzati, costituiscono una voce delle spese di giustizia, quali definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115; esse soggiacciano pertanto alla relativa disciplina e sono sottratte all’ambito delle obbligazioni di natura privatistica.
Per tale ragione è inammissibile la procedura monitoria attivata contro il Ministero della Giustizia da parte di impresa di noleggio di apparecchiature per intercettazioni in favore di Procure della Repubblica, concernendo la somma ingiunta spese processuali straordinarie, necessarie all’espletamento dell’attività giudiziale, ossia spese di giustizia per la liquidazione delle quali la legge prevede l’emissione, da parte dell’autorità giudiziaria, del decreto di liquidazione, che costituisce titolo esecutivo (art. 168 dpr n. 115/2002).
Tribunale Milano sez. XIII, 15/01/2019, n.312
Modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali
In tema di intercettazioni ambientali, fermo restando che non è compito del PM indicare alla polizia giudiziaria regole di condotta sulle modalità di intrusione nei luoghi destinati alla captazione (in quanto atti materiali coperti dalla valutazione «dinamica e imprevedibile» della stessa polizia giudiziaria), può essere comunque consentita un’indicazione specifica da parte del PM nell’esercizio della sua discrezionalità.
Tale valutazione deve inoltre essere ricondotta al contesto specifico del caso di specie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, era risultato connotato dalla preoccupazione dell’incolpato di circoscrivere le iniziative estemporanee della polizia giudiziaria anche a causa delle tensioni esistenti con il maresciallo (esclusa, nella specie, la natura abnorme del comportamento del PM non soggetto, pertanto, a sanzione disciplinare).
Cassazione civile sez. un., 17/07/2018, n.19041
Omessa trascrizione del nome dell’interprete nel verbale delle intercettazioni
In tema di intercettazioni, la trascrizione integrale delle registrazioni, nonché la loro traduzione, con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi ai fini delle misure cautelari. Di conseguenza, l’omessa trascrizione del nome dell’interprete utilizzato dalla Pg nel verbale delle intercettazioni non rende inutilizzabili le intercettazioni.
(Nella fattispecie, è stato respinto il ricorso teso a far affermare la nullità dei verbali delle conversazioni telefoniche e ambientali, in lingua albanese, uniche e determinanti fonti degli indizi di reità a carico del ricorrente, in quanto prive del nome del traduttore).
Cassazione penale sez. III, 25/05/2018, n.50017
Nullità delle intercettazioni
In tema di intercettazioni ambientali di colloqui in carcere, il decreto del pubblico ministero che autorizza l’uso di apparecchiature esterne rispetto a quelle in dotazione alla Procura della Repubblica è sufficientemente motivato mediante il richiamo alla necessità di programmare servizi di osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti intercettati, nonché di ogni altra opportuna attività, con conseguente imprescindibilità di un raccordo immediato tra gli addetti all’ascolto e le rispettive centrali operative ed unità investigative territoriali.
(In applicazione del principio, la Corte ha rilevato che detta motivazione è assorbente rispetto a quella relativa ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, la cui mancanza non è causa di nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni).
Cassazione penale sez. I, 16/05/2018, n.39769
Pubblico ministero: può disporre la modifica delle modalità esecutive delle intercettazioni
In tema di intercettazioni ambientali, la modifica delle modalità esecutive delle captazioni, concernendo un aspetto meramente tecnico, può essere autonomamente disposta dal pubblico ministero, non occorrendo un apposito provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni acquisite tramite la collocazione di microspie anziché mediante l’impiego di un software spia, così come disposto nel decreto autorizzativo del giudice).
Cassazione penale sez. VI, 08/03/2018, n.45486
La collocazione di microspie nella dimora privata
In tema di intercettazioni ambientali, la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto le operazioni di intercettazione, senza la necessità di una specifica autorizzazione.
Cassazione penale sez. VI, 13/06/2017, n.36874
Intercettazioni disposte dal pm
La legittimità del decreto con cui il P.M. dispone le intercettazioni ambientali deve valutarsi sotto il profilo dell’urgenza dell’accertamento e dell’attività illecita contestata.
Cassazione penale sez. VI, 08/11/2017, n.53584
Autorizzazione di intercettazioni ambientali
In tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza “de relato”.
Cassazione penale sez. IV, 12/09/2017, n.46953
Mancata documentazione delle operazioni di polizia
In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell’intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l’intercettazione.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali).
Cassazione penale sez. VI, 23/06/2017, n.39403
note
Autore immagine: 123rf com.