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Mutuo di scopo: ultime sentenze

6 Ottobre 2021 | Autore:
Mutuo di scopo: ultime sentenze

Perseguimento di determinate finalità; impegno assunto dal mutuatario; clausola di inopponibilità delle eccezioni relative ai vizi del bene o del servizio.

Risoluzione del contratto per inadempimento

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nello stesso o in altro atto o documento cui le parti abbiano fatto espresso riferimento, quale, nel caso di mutuo di scopo, la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire di un mutuo a tasso agevolato o in quelle previste nella domanda di concessione.

Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22725

Mutuo fondiario e mutuo di scopo: differenze

Il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo: il mutuo fondiario, infatti, rappresenta una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine; garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili; ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell’immobile ipotecato.

Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l’attività programmata nel contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.

Tribunale Teramo sez. I, 24/05/2021, n.518

Mutuo di scopo: nullità

Il contratto di mutuo di scopo è affetto da nullità se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l’attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto, ovvero essere motivo di risoluzione per inadempimento.

Tribunale Lecco sez. I, 18/05/2021, n.278

Mutuo di scopo: caratteristiche

In tema di mutuo, la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione circostanza rimasta indimostrata nella specie.

Tribunale Bari sez. IV, 06/05/2021, n.1799

Mancato conseguimento dello scopo prefissato

Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto.

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1517

Configurabilità del mutuo di scopo convenzionale

La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1517

Mutuo di scopo: il contratto

I mutui sui quali si fonda la pretesa di pagamento della Banca rivestono la qualità di finanziamenti cosiddetti ‘di scopo’, che si configurano come fattispecie negoziali consensuali, onerose ed atipiche, con la conseguenza che in essi la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, anziché configurarsi come elemento costitutivo del contratto.

Tribunale Trani, 07/01/2021, n.47

Finalità delle somme

Il contratto di mutuo di scopo è affetto da nullità se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l’attribuzione delle somme è preordinata. In particolare, il mutuo di scopo è nullo se, stipulato per acquistare un immobile, viene impiegato dal mutuatario per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito, tra cui la banca mutuante, facente parte del medesimo gruppo bancario. In sostanza, il mancato perseguimento della finalità dedotta nella clausola di destinazione ne causa la nullità, con l’ulteriore precisazione che il contratto è invalido solo nell’ipotesi in cui la destinazione non venga rispettata, essendo irrilevante il momento della sua attuazione.

Tribunale L’Aquila, 09/12/2020, n.569

Contratto di finanziamento e contratto di compravendita

Nel contratto di mutuo di scopo, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, comporta che della somma concessa in mutuo benefici il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita e il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell’importo mutuato non al mutuatario ma direttamente al venditore; ne consegue il diritto del mutuatario alla restituzione di quanto già versato a saldo del mutuo.

Tribunale Piacenza, 09/10/2020, n.464

Funzione del mutuo di scopo

Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.

La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20552

Mutuo di scopo: natura

Il mutuo di scopo è figura contrattuale autonoma, distinta da quella del mutuo in senso proprio, consistendo in un contratto consensuale, oneroso ed atipico, con funzione essenzialmente creditizia, suscettibile di perfezionarsi con il solo incontro dei consensi e nel quale, a differenza di quanto si verifica nel contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, e non è elemento costitutivo del contratto; ne deriva che qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, ci si trova dinnanzi ad una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sè non comportante una modifica del tipo contrattuale, di talchè non può parlarsi di mutuo di scopo.

Tribunale Parma sez. I, 08/01/2019, n.45

Mutuo di scopo: caratteristiche

Il mutuo cosiddetto di scopo o di destinazione, cioè preordinato al perseguimento di determinate finalità, è caratterizzato dal fatto che il finanziato non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto, compiendo l’attività in concreto programmata, sì che un tale impegno interviene nel sinallagma contrattuale con rilevanza corrispettiva dell’attribuzione della somma.

Il mutuo di scopo, dunque, si caratterizza per il fatto che una somma di denaro viene consegnata al mutuatario (o addirittura ad altro soggetto, parte nel diverso contratto necessario per il raggiungimento dello scopo, come nella fattispecie) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale.

Tribunale Milano sez. VI, 28/02/2019, n.2036

Mutuo di scopo legale: l’impegno assunto dal mutuatario

Nel mutuo di scopo legale (nella specie, per l’impianto e l’avvio di stabilimento industriale), poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell’economia del contratto. Ne consegue che l’accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell’attuazione o meno di tale risultato.

Tribunale Roma sez. XVII, 13/03/2019, n.5521

Mutuo erogato per estinguere debiti precedenti

Nel mutuo di scopo poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell’economia del contratto: proprio in tale prospettiva, tuttavia, l’accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell’attuazione o meno di tale risultato, tanto che neppure l’eventuale parziale utilizzazione delle somme mutuate per estinguere eventuali debiti precedenti determina la nullità del contratto ove comunque sia stata realizzata l’opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi.

Tribunale Ancona sez. I, 21/02/2019, n.349

Mutuo di scopo: destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata

Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa; la destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva.

Tribunale Trani, 07/02/2019, n.329

Conclusione di operazioni di credito fondiario: implica la stipula di un mutuo di scopo?

In tema di contratti bancari, la conclusione di operazioni di credito fondiario non implica la stipula di un mutuo di scopo, non essendo elemento essenziale di tali operazioni la destinazione della somma mutuata a determinate, in particolare non essendo necessario che il finanziamento sia concesso per la realizzazione di operazioni di natura immobiliare.

Tribunale Novara, 07/01/2019, n.21

Mutuo di scopo volontario: nullità

La ipotesi di nullità di un mutuo di scopo volontario per mancanza della causa concreta trova spazio soltanto in quei casi nei quali i contraenti vogliano effettivamente vincolare l’erogazione del finanziamento ad una determinata destinazione, ma questa, in concreto, manchi. Viceversa, non essendovi un interesse pubblico sotteso al contratto, ove la clausola di destinazione sia soltanto formalmente inserita ma le parti siano concordi nel non volerne gli effetti più che di nullità si verte in una ipotesi di divergenza tra il dichiarato ed il voluto, con la conseguente efficacia di ciò che realmente le parti hanno inteso stipulare.

Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2018, n.3822

Cosa deve dimostrare il soggetto che ha erogato un mutuo di scopo?

Il soggetto che ha erogato un mutuo di scopo, ove intenda insinuarsi al passivo del mutuatario nell’ambito della relativa procedura concorsuale di insolvenza, è tenuto a dare dimostrazione del fatti costitutivi del proprio diritto, che sono costituiti dalla stipula del contratto di mutuo e dall’adempimento della specifica obbligazione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a realizzare l’obiettivo in vista del quale la erogazione del denaro ha avuto luogo.

Al contrario, la realizzazione dell’opera finanziata da parte del mutuatario non costituisce il presupposto del diritto del mutuante di insinuarsi al passivo del primo e avrebbe potuto al più giustificare, ove mancante, una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto nei confronti del mutuatario in bonis.

Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.15929

Contratto di finanziamento e contratto d’acquisto di merce

È mutuo di scopo quando i due negozi sono finalizzati al perseguimento di un fine comune. Il contratto di finanziamento è distinto e separato dal contratto d’acquisto di merce, dunque l’istituto di credito che eroga il finanziamento è totalmente estraneo alle vicende negoziali che scaturiscono dalla compravendita, fatta eccezione per il mutuo di scopo, purché si provi il comune fine perseguito dai differenti contratti.

Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n.11147

Mutuo di scopo e patto di compensazione tra debito preesistente e somme mutuate

In tema di nullità di mutuo di scopo, secondo l’orientamento consolidato, la destinazione delle somme mutuate costituisce parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dai contraenti e poichè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell’economia del contratto: pertanto, l’accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell’attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l’opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi.

Tribunale Mantova sez. II, 24/01/2018, n.55



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