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Lavoro in nero: ultime sentenze

5 Ottobre 2021 | Autore:
Lavoro in nero: ultime sentenze

Tutela e sicurezza sul lavoro; lavoro in nero; rilascio del permesso di soggiorno; agevolazioni e mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione.

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

La falsità della dichiarazione in ordine all’esistenza di un rapporto di lavoro in nero da regolarizzare non contraddice la ratio sottesa alla disciplina del d.lgs. n. 109 del 2012 ed esclude che possa permanere nell’ordinamento giuridico il titolo acquisito sulla base di tali presupposti non veritieri, dovendosi evitare la regolarizzazione e/o la stabilizzazione dello straniero nel territorio italiano in tutte le situazioni in cui si ravvisi nella sostanza un rapporto fittizio, artatamente posto in essere per assicurare indebitamente la regolarizzazione.

Consiglio di Stato sez. III, 05/07/2021, n.5128

Lavoro nero: collaboratori familiari

La norma finalizzata all’emersione del lavoro nero è applicabile anche ai rapporti di lavoro di collaboratori familiari che siano inquadrabili come coadiuvanti delle imprese familiari e conseguentemente soggetti all’obbligo di iscrizione nel libro matricola, presentando requisiti di abitualità, prevalenza e che l’apporto lavorativo sia legato alla ordinaria attività dell’impresa costituendone la prevalenza.

Corte appello Napoli sez. V, 13/04/2021, n.1356

Reddito percepito in nero e rinnovo del permesso di soggiorno

In tema di permesso di soggiorno, anche il reddito percepito in nero è un reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l’obbligo di versare i contributi previdenziali a favore del lavoratore dipendente.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 22/03/2021, n.413

Distrazione di somme mediante l’utilizzo di lavoro nero

Il lavoro nero costituisce una modalità di gestione alternativa delle risorse societarie, in contrasto con la legge e le norme statutarie e l’impiego di somme in tal senso, un un’ottica di bancarotta fraudolenta, integra una vera e propria distrazione di somme in quanto attuata mediante capitali sociali non regolarmente registrati.

Corte appello Cagliari sez. II, 07/01/2021, n.625

Documenti per la regolarizzazione del lavoro in nero

La finalità della norma di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 109/2012, in tema di emersione dal lavoro irregolare, è assicurare l’affidabilità delle circostanze che risultano dalla documentazione presentata dal datore di lavoro, ciò peraltro a prescindere dall’accertamento del rilievo penale dell’eventuale falsa dichiarazione o attestazione, al fine di evitare applicazioni fraudolente della disciplina del regolarizzazione del lavoro c.d. ‘in nero’.

Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020, n.3750

Lavoro in nero: controversia

Nel caso di controversia concernente il presunto svolgimento di lavoro “in nero” è opportuno precisare che l’esistenza – provata documentalmente a mezzo di assegni – di pagamenti effettuati dal datore di lavoro in favore del lavoratore nel periodo presuntivamente irregolare non dimostra in alcun modo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Tribunale Velletri sez. lav., 05/11/2019, n.1584

Lavoro in nero: dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno?

L’eventuale prestazione, da parte del richiedente permesso di soggiorno, di attività lavorativa in nero non costituisce fonte lecita di reddito e, pertanto, non da titolo alcuno al rilascio del permesso.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 11/02/2019, n.148

Lavoro nero: la maxi sanzione amministrativa

Attesa la loro natura risarcitoria, solo la maxi-sanzione civile prevista per l’ipotesi di c.d. lavoro nero è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, non già la concettualmente distinta maxi-sanzione amministrativa, pure contenuta nella medesima norma.

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2018, n.26489

Diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro nero

La controversia avente ad oggetto il diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro nero, prevista dall’art. 1, comma 1192 ss., della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale e assicurativa dei rapporti di lavoro subordinato costituiti irritualmente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (sezione lavoro) atteso che le disposizioni dettate dalla norma succitata vanno ad integrare il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 07/05/2018, n.188

Prova del materiale esborso della retribuzione

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzione, anche sotto forma di compensi in nero.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione della corte territoriale che aveva desunto, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori dalla presentazione dei modelli DM-10 da parte del datore di lavoro).

Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.6934

Verifica del rispetto del requisito reddituale per il permesso di soggiorno

Ai fini del rispetto delle norme sull’immigrazione l’extracomunitario deve dimostrare di disporre di un reddito sufficiente al suo mantenimento e la prova non può che derivare da un lavoro in regola con le norme esistenti, giacché sarebbe paradossale consentire ad un extracomunitario di poter permanere sul territorio nazionale laddove riesca a dimostrare di conseguire redditi irregolari poiché costituirebbe un’istigazione a lavorare in nero, fenomeno che gli organi statali combattono sistematicamente.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 05/12/2017, n.804

Transazione sul lavoro nero fra azienda e Inps

L’amministrazione finanziaria, nelle ipotesi in cui l’azienda e l’INPS raggiungano un accordo con una transazione sul lavoro nero, non può emettere un accertamento induttivo sugli accordi presi con l’ente previdenziale.

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2017, n.27054

Accesso ai documenti amministrativi

L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994, posto a tutela della riservatezza dei lavoratori, non preclude in via assoluta l’accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, bensì limita il diritto di accesso ai documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi: la sottrazione all’accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta.

Occorre cioè contemperare l’interesse del richiedente l’accesso con l’esigenza di tutela rafforzata prevista dall’art. 2 del D.M. n. 757 del 1994, in funzione dell’interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro ed in considerazione dell’ampiezza e rilevanza del fenomeno del lavoro in nero e della connessa necessità di farvi fronte con misure di controllo incisive.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 10/11/2017, n.1374

Regolarizzazione del lavoro in nero

In tema di lavoro irregolare, l’accordo sindacale, da allegare all’istanza di regolarizzazione, deve riguardare i lavoratori ancora in servizio alla data della presentazione della relativa istanza e non quelli il cui rapporto sia cessato prima di tale data, atteso che la procedura è finalizzata all’emersione del lavoro cd. nero e all’incremento dell’occupazione.

La concessione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1196, della l. n. 296 del 2006 è condizionata, infatti, al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione e le ipotesi di risoluzione, per dimissioni o licenziamento per giusta causa, successive alla regolarizzazione, configurano una deroga alla necessità di stabilizzazione del rapporto in essere e non autorizzano la sanatoria di rapporti cessati anteriormente all’istanza di regolarizzazione.

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2017, n.24459

Accordi fra datore e dipendente

In conseguenza della connotazione di stretta interpretazione della elencazione dell’art. 29 l.341/1995 e delle fonti normative cui esso rinvia, si deve escludere che accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle causali individuate, possano condurre all’esonero dall’obbligo del minimale contributivo.

Pertanto, non è possibile dare rilevanza a meri accordi verbali tra dipendenti e lavoratori, volti a modificare l’esecuzione del rapporto di lavoro, senza disattendere la ratio legis della legge, intesa ad evitare sia il ricorso al lavoro nero, sia l’elusione della normativa previdenziale nel settore edile attraverso la stipulazione di tali accordi.

L’appellante, invero, avrebbe dovuto provare, ai fini della legittima esenzione dall’obbligo del minimale, la sussistenza di ipotesi di sospensione dell’attività comunicate all’INPS, in via preventiva ed accertabili oggettivamente.

Corte appello Ancona sez. lav., 18/08/2017, n.309

Unicità del rapporto lavorativo a tempo indeterminato

E’ corretta la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado circa la unitarietà del centro di imputazione datoriale, cui si è pervenuti in questa sede attraverso l’accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia nei periodi a nero, sia convertendo il contratto di collaborazione trimestrale con la prima Società, sia convertendo il rapporto di lavoro a tempo determinato con la seconda Società in lavoro a tempo indeterminato, sia accertando la intermediazione fittizia di manodopera nel periodo contrattualizzato con la terza Società, ricorrendo sin dall’inizio gli elementi caratterizzanti della subordinazione, la caratterizzazione da una interposizione di manodopera, con mutamento fittizio del soggetto datore, nell’assenza in contratto di alcuna esplicita ragione giustificativa del termine.

Corte appello Salerno sez. lav., 10/08/2017, n.561

Datore di lavoro e mancata attuazione degli obblighi di sicurezza

Il datore di lavoro anche di fatto (e quindi colui che si qualifica tale come datore di lavoro “in nero” o a titolo di amicizia o di collaborazione spontanea) risponde in sede civile (ed anche penale) per la mancata attuazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Tale ragione risulta assorbente di ogni altra argomentazione ed è sufficiente a far ritenere il convenuto responsabile nei confronti dell’Inail ex art. 10 e 11 del T.U. 1124/65 per la violazione dell’art. 71 comma 1 del D.Lgs 81/08 poiché non è emerso dalla istruttoria che il lavoratore infortunato fosse stato fornito delle attrezzature necessarie ai fini della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Tribunale Terni sez. lav., 29/06/2017, n.243

Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, lett. d), l. reg. Campania 5 aprile 2016, n. 6, censurato per violazione dell’art 117, comma 3, Cost., in riferimento all’art. 44-bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto prevede che, per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere allo Sportello unico dell’edilizia (SUE), all’inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell’azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.

La censura, oltre che generica ed assertiva nei suoi tratti essenziali, è anche oscura perché non coerente con il parametro evocato, non esplicitando le ragioni a conforto del denunciato contrasto con la disciplina statale, con riguardo alla materia «tutela e sicurezza del lavoro».

Il ricorso difetta, altresì, del necessario confronto con il quadro normativo offerto dalla specifica normativa di settore, avendo omesso di considerare il disposto di cui all’art. 90 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, al comma 9, impone o al committente, o al responsabile dei lavori edili privati, presi in considerazione dalla norma censurata, non solo la verifica della idoneità tecnico professionale della impresa esecutrice dei lavori anche tramite l’obbligatoria acquisizione del DURC, ma anche la trasmissione di quest’ultimo documento all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, pena la sospensione di efficacia del titolo abilitativo (sentt. nn. 13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 60 del 2017) .

Corte Costituzionale, 11/05/2017, n.107



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6 Commenti

  1. Salve. vorrei candidarmi per una posizione all’interno di un’azienda. Ho una certa esperienza in quel settore, perché ci ho lavorato per molti anni. c’è un problema… Loro vogliono il mio curriculum. Il problema è che l’azienda precedente mi ha fatto lavorare in nero. Ora, mi chiedo… Posso inserire nel curriculum che ho lavorato in nero?

    1. Ebbene, se hai svolto, in passato, qualche lavoro in nero, ma si è trattato solamente di esperienze sporadiche che ritieni non siano state determinanti per la tua formazione, allora puoi anche tralasciare di inserirle. Al contrario, se la maggior parte della tua esperienza professionale si basa su precedenti lavori in nero, allora il consiglio è di inserire tali attività del tuo curriculum vitae: ricorda, infatti, che al tuo futuro datore di lavoro non interessano i tuoi precedenti contratti, ma le conoscenze che hai acquisito sul campo. Pertanto, non precluderti la possibilità di essere assunto solamente perché ritieni che l’indicazione di un lavoro svolto in nero possa farti sfigurare: la colpa, infatti, è del tuo precedente datore che non ti ha messo in regola, non tua.

    1. Come anticipato in apertura dell’articolo https://www.laleggepertutti.it/273673_lavoro-in-nero-denuncia-alla-finanza-ed-evasione-fiscale, il dipendente che lavora in nero e nello stesso tempo percepisce la Naspi può subire un procedimento penale per truffa, oltre ovviamente a dover restituire le somme percepite. Non rischia però un accertamento per violazione fiscale: è vero che percepisce il reddito in netto, senza cioè pagare le tasse, ma è anche vero che, nel suo caso, l’Irpef è a carico del datore di lavoro che esegue la trattenuta sullo stipendio. A tanto è arrivata sempre la CTR Lazio. Il dipendente, «essendo una persona fisica in possesso di un solo reddito da lavoro dipendente corrisposto da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute, non è appunto soggetto l’obbligo dichiarativo».

    1. Possibilità numero 1 per fare denuncia di lavoro in nero: rivolgersi alla Guardia di Finanza. Si può inviare una segnalazione compilando l’apposito modulo per denunciare un lavoro in nero che trovi qui https://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2017/05/Esposto_per_lavoro_in_nero1.pdf
      La segnalazione alla Guardia di Finanza non potrà essere anonima ma sarà, comunque protetta. C’è bisogno di un firmatario, ma sia la giurisprudenza sia Ministero del Lavoro consentono – anzi, consigliano – di tenere segrete l’identità e le dichiarazioni di chi si decide a fare denuncia di lavoro nero. Quindi, il datore di lavoro non potrà in alcun modo pretendere di sapere chi l’ha denunciato e che cosa ha detto alle Fiamme Gialle. Si eviterà così di mettere in grave difficoltà chi ha inviato la segnalazione.E’ anche vero che alcuni tribunali hanno riconosciuto in passato il diritto del datore di lavoro ad accedere al contenuto di quel modulo in modo da potersi difendere meglio. Tuttavia, c’è un modo per tutelare maggiormente il lavoratore. Quale? Come fare denuncia di lavoro nero nella maniera più discreta possibile? La risposta è semplice: chiedere di farlo ad una terza persona il cui legame con il lavoratore che vuole denunciare la propria situazione sia sconosciuto al datore di lavoro. Certo, non sarebbe efficace incaricare la propria moglie, il figlio o il fratello. Ma sì, ad esempio, un amico fidato (e disponibile). La denuncia di lavoro in nero alla Guardia di Finanza, infatti, può essere presentata da una terza persona, non necessariamente impiegata nella stessa azienda.Che cosa farà la Guardia di Finanza, una volta ricevuta la segnalazione? Può decidere di avviare un controllo con i propri uomini oppure di coinvolgere a tal fine l’Ispettorato del lavoro, inviando gli atti alla Direzione del lavoro.

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