Prelievo di denaro da parte dell’amministratore di condominio; trasferimento sul proprio conto corrente delle somme depositate dagli inquilini per ottenere un tasso di interesse migliore.
Indice
- 1 Appropriazione indebita
- 2 Soggetto legittimato ad operare sul conto altrui
- 3 Quando l’amministratore di condominio commette appropriazione indebita?
- 4 Reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito
- 5 Percezione della pensione di soggetto deceduto
- 6 Appropriazione del denaro ricevuto dal mandante
- 7 Indebita percezione della pensione di soggetto detenuto conseguita dal congiunto cointestatario del conto
- 8 Appropriazione indebita: il prelievo da parte dell’amministratore di condominio
- 9 Cessazione carica di amministratore di condominio
- 10 Prelievo dal conto corrente cointestato
- 11 Appropriazione indebita di somme di denaro spettanti al cliente
- 12 Prelievo illegittimo del mandatario sul conto corrente del mandante
- 13 Amministratore e conto corrente condominio
- 14 Imputabilità dell’amministratore di condominio
- 15 Amministratore trasferisce sul suo conto le somme depositate dagli inquilini
- 16 Accredito sul proprio conto corrente di somme superiori a quelle necessarie per il mandato
- 17 Particolare tenuità dell’offesa
- 18 Fraudolento rinnovo di libretti di deposito in assenza del titolare
Appropriazione indebita
In tema di appropriazione indebita, sussiste l’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 c.p., laddove il soggetto agente, avendo la disponibilità delle somme depositate sul conto corrente e di altri beni in virtù del rapporto di lavoro o di una sua carica sociale, proprio da tale veste sia stato facilitato nella sua condotta delittuosa.
Tribunale Campobasso, 20/05/2022, n.298
Soggetto legittimato ad operare sul conto altrui
Risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga “ultra vires” delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall’espletamento di un mandato.
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2022, n.23129
Quando l’amministratore di condominio commette appropriazione indebita?
L’amministratore di condominio che apra un conto corrente condominiale e dallo stesso distragga somme per scopi personali o per remunerare terzi (ivi compresi anche altri condominii), è responsabile per il reato di appropriazione indebita, che dunque si configura non soltanto quando l’amministratore prelevi somme di denaro per fini personali, ma anche per fini latu sensu gestionali di altri condominii.
Tribunale Roma sez. XIII, 14/02/2022, n.2340
Reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito
Il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all’art. 647, comma 1, n. 3, c.p., oggi depenalizzato per effetto del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di “cose”, ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all’art. 646 c.p., a nulla rilevando che l’appropriazione del “denaro” sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma 1, n. 1, e nel testo dell’art. 316 c.p.
(Fattispecie relativa all’appropriazione di una somma per errore bonificata sul suo conto corrente e non restituita). (Conf. Sez. 2, n. 6951 del 2001).
Cassazione penale sez. II, 10/09/2021, n.45891
Percezione della pensione di soggetto deceduto
Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all’art. 316-ter c.p. l’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal congiunto cointestatario del conto corrente su cui sono confluiti i ratei pensionistici, che abbia omesso di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato.
(In motivazione la Corte ha precisato che l’unico incombente informativo posto a carico dei congiunto con lui convivente, consiste nella comunicazione dell’evento, entro ventiquattro ore, all’ufficio anagrafe del Comune, come previsto dall’art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti, ovvero Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS, l’eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti che risultassero erogatori di trattamenti pensionistici in favore del defunto).
Cassazione penale sez. VI, 12/05/2021, n.31210
Appropriazione del denaro ricevuto dal mandante
Si configura il reato di appropriazione indebita allorché il mandatario, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. Il reato de quo si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene “uti dominus”, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato colpevole del reato de quo l’imputato che disponendo delle somme incassate “uti dominus”, trasferiva parte di detto importo su altro conto corrente allo stesso intestato.
Tribunale Torre Annunziata, 26/03/2021, n.439
Indebita percezione della pensione di soggetto detenuto conseguita dal congiunto cointestatario del conto
Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all’art. 316-ter cod. pen. l’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal congiunto cointestatario del conto corrente su cui sono confluiti i ratei pensionistici, che abbia omesso di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato.
(In motivazione la Corte ha precisato che il congiunto del defunto non deve comunicare il decesso all’Ente erogatore, essendo, invece, l’ufficiale di Stato civile tenuto a curare il successivo inoltro all’INPS che, a sua volta, informa i singoli enti erogatori del trattamento pensionistico).
Cassazione penale sez. VI, 24/02/2021, n.20346
Appropriazione indebita: il prelievo da parte dell’amministratore di condominio
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte dell’amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomìni, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido ed esigibile.
Cassazione penale sez. II, 13/12/2019, n.12618
Cessazione carica di amministratore di condominio
Nel caso in cui l’amministratore del condominio cessato dalla carica abbia emesso a proprio favore e incassato un assegno bancario tratto dal conto corrente del condominio dopo la cessazione alla carica di amministratore del condominio, non ricorre un caso di ripetizione di indebito in senso proprio, dato che nessun pagamento (quindi nessun implicito riconoscimento di debito) è stato effettivamente eseguito dal condominio in favore dell’amministratore cessato; ricorre invece un caso di appropriazione indebita, posta in essere dall’amministratore cessato, dato che quest’ultimo, alla data dell’assegno, non ricoprendo più la carica di amministratore del condominio, non era più autorizzato a trarre assegni dal conto corrente condominiale per pagare chicchessia.
Corte appello Milano sez. I, 09/04/2019, n.1596
Prelievo dal conto corrente cointestato
Integra il reato di appropriazione indebita prelevare somme di denaro in un conto corrente cointestato superiore in misura superiore alla metà del denaro depositato nello stesso.
(Nel caso di specie, la moglie del curatore nominato ad un soggetto in stato di infermità e deficienza psichica prelevava da un libretto di deposito cointestato con il soggetto incapace somme di denaro cospicue per finalità del tutto estranee alla cura del soggetto infermo, nonostante tutte le somme di danaro prelevate derivassero da pensioni di invalidità del soggetto invalido).
Corte appello L’Aquila, 06/03/2019, n.3418
Appropriazione indebita di somme di denaro spettanti al cliente
E’ integrato il reato di appropriazione indebita di somme di denaro spettanti al cliente trattenere sul proprio conto corrente una parte del risarcimento del danno spettante al cliente, in quanto consegnato al legale dalla compagnia di assicurazione per un sinistro.
(Nel caso di specie era stato trattenuto l’importo di Euro 15000,00 a fronte di un risarcimento del danno di Euro 35000,00).
Tribunale Pescara, 13/03/2018, n.159
Prelievo illegittimo del mandatario sul conto corrente del mandante
È responsabile del delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando gli ordini a lui impartiti, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per procurarsi un ingiusto profitto, dunque per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante.
Cassazione penale sez. IV, 04/12/2018, n.5436
Amministratore e conto corrente condominio
L’utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell’amministratore durante il mandato non profila l’interversione nel possesso che si manifesta e consuma soltanto quando terminato il mandato le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore con le dovute conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.
E difatti avendo l’amministratore la detenzione nomine alieno delle somme di pertinenza del condominio sulle quali opera attraverso operazioni in conto corrente, solo al momento della cessazione della carica si può profilare il momento consumativo dell’appropriazione indebita poiché in questo momento rispetto alle somme distratte si profila l’interversione nel possesso.
Cassazione penale sez. II, 11/05/2016, n.27363
Imputabilità dell’amministratore di condominio
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè, nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.
Con la conseguenza, relativamente alla condotta appropriativa dell’amministratore di un condominio, che l’appropriazione della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, si perfeziona non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si sia comportato uti dominus rispetto alla res; e con l’ulteriore conseguenza che l’utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell’amministratore durante il mandato non profila l’interversione del possesso, che, invece, si manifesta e consuma soltanto quando, terminato il mandato, le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore.
Cassazione penale sez. II, 11/05/2016, n.27363
Amministratore trasferisce sul suo conto le somme depositate dagli inquilini
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore di condominio che trasferisce sul proprio conto corrente le somme depositate dagli inquilini per ottenere un tasso di interesse migliore.
Lo precisa la Cassazione che non accoglie il ricorso dell’amministratore secondo cui la somma sottratta, pur non essendo destinata a fare fronte a spese condominiali, era stata depositata su altro conto a titolo di investimento nell’interesse esclusivo del condominio amministrato.
Cassazione penale sez. II, 25/05/2016, n.33547
Accredito sul proprio conto corrente di somme superiori a quelle necessarie per il mandato
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante.
(Fattispecie relativa a rapporto di amministrazione e gestione di beni, nel corso del quale l’autore del reato, compilando assegni in bianco rilasciatigli dalla vittima, accreditava sul proprio conto corrente somme di denaro di entità superiori a quelle necessarie all’espletamento del suo mandato).
Cassazione penale sez. II, 25/11/2015, n.50156
Particolare tenuità dell’offesa
In tema di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), deve ritenersi sussistente la particolare tenuità dell’offesa laddove il soggetto agente, dopo essersi indebitamente appropriato, riversandola in altro conto corrente, della somma giacente nel conto corrente già intestato a soggetto defunto, in relazione al quale risulti titolare di procura ad operare, provveda poi a rimettere la medesima somma nel conto corrente di provenienza.
Tribunale Perugia, 22/07/2015, n.1234
Fraudolento rinnovo di libretti di deposito in assenza del titolare
Il cassiere di banca, in quanto destinatario dell’obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto responsabile di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, c.p. e non di truffa, il cassiere di banca che, mediante il fraudolento rinnovo in assenza del titolare di libretti di deposito a risparmio nominativi, successivamente indebitamente estinti, si era appropriato delle relative somme di denaro).
Cassazione penale sez. II, 18/06/2015, n.28786