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Assunzione, licenziamento e pensione d’inabilità

10 Agosto 2019
Assunzione, licenziamento e pensione d’inabilità

Un operaio part time in una impresa di pulizie è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in seguito ad un ictus per cui ha preso la funzionalità di un braccio. Il licenziamento è avvenuto nel dicembre 2018, tramite conciliazione e accordo transattivo tombale davanti alla Commissione di conciliazione. 

Avendo lasciato trascorrere il tempo necessario per la domanda di Naspi, gli è stato consigliato di farsi assumere per breve tempo (2 o 3 settimane) dalla associazione non onlus per indigenti di cui attualmente è ospite perchè senza reddito; poi farsi licenziare per inabilità fisica e quindi presentare domanda di Naspi. È possibile tutto ciò? Non è più semplice chiedere l’invalidità in attesa della pensione che percepirà nell’ottobre del 2020? 

Innanzitutto, non è stato specificato dal lettore se il lavoratore in questione ha già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, ed in quale percentuale. 

Si osservi quanto segue: 

una nuova assunzione, con un successivo licenziamento ed il conseguente diritto alla Naspi, sarebbe possibile solo nel caso in cui sia riscontrata una capacità lavorativa residua; perché vi sia la possibilità di lavorare (e di ricevere la Naspi una volta avvenuto il licenziamento) può essere anche riconosciuta l’invalidità civile al 100%: l’importante è che non sia riconosciuta l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa. In quest’ultima ipotesi, però, l’interessato avrebbe diritto alla pensione d’inabilità al lavoro. Si noti che per la Naspi sono necessarie almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, più 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. 

Nel caso in cui sia stata riconosciuta al lavoratore un’invalidità lavorativa superiore ai 2/3, l’interessato potrebbe percepire subito l’assegno ordinario d’invalidità, se possiede (come si può immaginare, dato che il lettore riferisce che nell’ottobre 2020 percepirà la pensione) almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio. Attenzione, però: l’assegno ordinario d’invalidità è incompatibile con la Naspi. Inoltre, l’assegno ordinario d’invalidità si trasforma automaticamente, al compimento dei 67 anni di età, in pensione di vecchiaia: non può trasformarsi in pensione anticipata, né si può percepire la pensione anticipata mentre si percepisce l’assegno ordinario d’invalidità. 

Nel caso in cui l’interessato non possieda i requisiti per l’assegno ordinario d’invalidità, ma possieda un’invalidità civile superiore al 75% e un reddito non superiore a 4.906,72 euro, potrebbe invece percepire l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, pari a 285,66 euro mensili. 

In conclusione, l’opportunità di un’eventuale riassunzione, e della successiva percezione della Naspi, sussiste nel caso in cui, nell’ottobre 2020, l’interessato raggiunga il diritto alla pensione anticipata. 

Nel caso in cui, invece, nell’ottobre 2020 l’interessato raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia, potrebbe scegliere, sussistendo ovviamente i requisiti, di percepire l’assegno d’invalidità ordinario, o, in alternativa, la percezione della Naspi. Bisognerebbe però valutare, con un calcolo pensione, sia l’importo dell’assegno ordinario d’invalidità, sia, con un ulteriore calcolo (basato sull’imponibile degli ultimi 4 anni), l’importo della Naspi, per capire quale risulterebbe la prestazione più conveniente. 

Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci 



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