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Cooperativa di pesca costiera: Iva e regime del margine

10 Agosto 2019
Cooperativa di pesca costiera: Iva e regime del margine

Siamo una cooperativa della piccola pesca costiera. Abbiamo acquistato un motore usato da un altro pescatore nel 2018, in regime di non imponibilità iva ai sensi dell’art. 8-bis DPR 633/72, per euro 1.771. Quest’anno stiamo per rivendere il bene ad un’altra società della pesca per euro 2000. Quale trattamento Iva dobbiamo imputare in fattura? Da quello che capiamo ai sensi della Risoluzione AdE 2E2017, come anche indicato dal quotidiano AdE, potremmo emettere fattura anche noi in regime di non imponibilità Iva ai sensi del citato 8-bis per l’intero importo. Inoltre non applicheremo il regime del margine. È corretto detto trattamento? Dobbiamo segnalare qualcosa nella dichiarazione iva? 

Al caso in questione trovano applicazione gli artt. 8 e 8bis del DPR 633/1972, istitutivo dell’Iva.

Infatti, l’art. 8 elenca la tipologia di cessioni all’esportazione non imponibili ai fini Iva, mentre l’art. 8bis, richiamando l’art. 8, vi fa rientrare anche, alla lettera d), le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti. Ebbene, alla lettera a), tra le operazioni assimilabili alle cessioni all’esportazione vengono fatte rientrare anche quelle relative alle navi destinate all’esercizio della pesca.

Alla vendita del bene in questione non è applicabile il cosiddetto regime del margine, in forza del quale, se un bene precedentemente acquistato a fini di consumo viene reimmesso nel circuito commerciale in quanto usato, l’Iva non viene pagata sull’intero importo della vendita bensì sulla differenza positiva tra il prezzo di acquisto e quello della cessione (art. 36 del DL 41/1995).

Orbene, dei tre metodi di calcolo dell’imposta – ordinario, forfetario e globale – nessuno è applicabile al caso specifico.

Infatti, il metodo ordinario riguarda soggetti che esercitano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione; il metodo forfetario si applica esclusivamente a beni differenti rispetto a quello oggetto del quesito (oggetti d’arte, francobolli, parti o pezzi di ricambio di automezzi e di apparecchiature elettromeccaniche, libri di antiquariato, prodotti editoriali, beni ceduti in forma ambulante); il metodo globale, come quello ordinario, si applica soltanto ai rivenditori abituali di beni anch’essi di natura ben diversa rispetto a un motore per imbarcazione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Massimo Coppin



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1 Commento

  1. Buongiorno, in riferimento al quesito posto io vi chiedo se sono cambiate le normative in merito alla presentazione della dichiarazione esenzione IVA per le Cooperative di pesca.
    Io sono un rivenditore di materiale per la pesca e sono fornitore di tali prodotti alle cooperative di pesca della mia zona. In base al materiale fornito e alla sua destinazione e dietro presentazione della dichiarazione di esenzione IVA da parte della cooperativa io a mia volta rilascio la fattura esente IVA. Da premettere che sia il fornitore che il cliente operano in Italia. Mi hanno riferito che dal mese di Luglio 2020 è cambiata questa norma. E’ vera la notizia ho è falsa? Rimango in attesa di un Vs. riscontro. Cordiali saluti Malagrinò Natale

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