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Invalidità civile: percentuale e riduzione della capacità lavorativa

10 Agosto 2019
Invalidità civile: percentuale e riduzione della capacità lavorativa

Sono un operaio di 42 anni. Lavoro per un’azienda metalmeccanica con un contratto a tempo indeterminato. Dopo un infortunio accidentale domestico nel 2018, il datore di lavoro mi ha cambiato mansione, meno faticosa ma comunque non congrua con il mio stato di salute.

Nel frattempo, ho fatto richiesta di invalidità civile che mi è stata concessa: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) – Percentuale: 60% – L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n°5.”

Inoltre “ai sensi dell’art.4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l’interessato come portatore di handicap 8 comma 1 art. 3”. A cosa ho diritto con questa percentuale di invalidità? 

Quella che si chiama comunemente invalidità civile è una condizione prevista dall’ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. 

Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33% d’invalidità. 

L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104/92, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (si pensi, ad esempio, ai permessi retribuiti). 

Innanzitutto, bisogna vedere quali sono i diritti del lettore in qualità di invalido civile con percentuale riconosciuta del 60%. 

Presso l’azienda ove attualmente lavora, il lettore ha diritto di essere adibito a mansioni corrispondenti alle sue condizioni di salute, riconducibili al medesimo livello di inquadramento con il quale è stato assunto, o in mancanza anche riconducibili ad un livello inferiore, ma a parità di retribuzione. 

Oltre a ciò, egli ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa, a prescindere dal suo orario di lavoro. 

Qualora invece perdesse l’attuale occupazione, per licenziamento o dimissioni il lettore ha diritto di usufruire del collocamento mirato: la legge prevede infatti la possibilità di trovargli un’occupazione adeguata rispetto alle minorazioni fisiche o sensoriali da cui è affetto. Per usufruire di tale agevolazione, questi dovrà recarsi presso il centro per l’impiego, presentando il verbale di invalidità e la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl. 

Essendogli stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, il lettore può inoltre fruire, presso l’attuale azienda o in caso di nuova occupazione, di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia, ma i relativi costi sono a carico dell’azienda (non dell’Inps), pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato con l’azienda medesima. 

Infine, la commissione medica che sottopone a visita il lettore può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. 

Con riferimento, invece, ai diritti spettanti al lettore in quanto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma1, L. 104/92, si osserva quanto segue. 

L’art. 3 – comma 1 definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 

Dal punto di vista lavorativo non vi sono agevolazioni o diritti particolari, in quanto il diritto a permessi o congedi per sé e per i familiari che prestano assistenza sono garantiti solo in caso di handicap grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3, L. 104/92. 

L’art. 3 comma 1 non dà diritto, inoltre, a nessuna prestazione economica, né a particolari agevolazioni fiscali. 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini 



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2 Commenti

  1. Salve, ho invalidita’ INAIL 12 % x lesione encefalica con disturbo post traumatico da stress , dopo di questo mi hanno refertato presso la medicina del lavoro il disturbo cronico adattamento ansioso depressiovo concausa costrizioni lavorative . posso fare domanta a INPS e sommare tutti i danni x avere la riduzione capacita’ lavorativa o una pensione ,visto che sono stato licenziato 6 anni fa?.grazie

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