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Falso d’autore: cos’è e cosa dice la legge?

15 Luglio 2019 | Autore:
Falso d’autore: cos’è e cosa dice la legge?

Cos’è il falso d’autore? Quando costituisce reato e quando no? Chi realizza un falso viola il copyright? Quale documento deve rilasciare il venditore di quadri?

Se ti piacciono le opere d’arte, e soprattutto i dipinti, sicuramente almeno una volta nella vita avrai visitato un museo oppure una galleria e avrai perso la cognizione del tempo davanti ad un quadro di rara bellezza, finendo per fissarlo per diversi minuti senza rendertene conto. Forse non lo sai, ma è possibile che, mentre eri perso nell’estasi che ti restituivano le immagini dipinte su tela, è possibile che tu ti sia trovato a rimirare un falso. Non sono pochi i casi, infatti, in cui anche gli esperti di opere d’arte vengono ingannati da formidabili falsari, cioè da persone che sono talmente brave da riuscire ad eguagliare l’autore originario dell’opera. Cos’è un falso d’autore e cosa dice la legge?

Il problema del falso d’autore è che, nonostante l’indiscutibile talento del falsario, si tratta pur sempre di una copia non autorizzata e, quindi, di una violazione del copyright. Cosa succede alle persone che si sono macchiate di questo illecito? Si tratta di un reato? Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, ti consiglio di proseguire nella lettura: vedremo insieme cosa dice la legge a proposito del falso d’autore.

Falso d’autore: cos’è?

Cominciamo subito con le definizioni. Cos’è un falso d’autore? Il falso d’autore è quell’opera d’arte talmente simile all’originale da confondersi con essa. In altre parole, il falso d’autore è una copia, talmente spudorata e magistrale da non mostrare alcuna differenza con l’opera originale.

Viene definito falso “d’autore” proprio per riconoscere la maestria di chi, pur essendo un falsario, dimostra di essere molto bravo: imitare alla perfezione un dipinto, infatti, è qualcosa di difficilissimo. In estrema sintesi, dunque, il falso d’autore è la copia di un dipinto celebre.

Falso d’autore: è reato?

Il problema del falso d’autore è che esso viola il copyright, cioè il diritto d’autore che è riconosciuto su ogni opera dell’intelletto. Se scrivi un libro o dipingi un quadro, la legge tutela il frutto del tuo lavoro con il diritto d’autore, il quale ti conferisce non solo il diritto ad attribuirti la paternità dell’opera, ma anche quello di sfruttarla economicamente.

Cosa succede al falsario di professione? Commette reato nel momento in cui realizza il suo falso d’autore? Ebbene sì: la legge [1] dice che è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099 chi, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico.

Dunque, il falsario rischia la galera. Ma non è l’unico: ed infatti, chi, senza aver preso parte alla contraffazione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, spacciandoli per autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico, è sottoposto alla stessa pena del falsario. Stessa sanzione si applica anche a chi, pur conoscendone la falsità, autentica opere d’arte contraffatte o riprodotte.

In pratica, la legge punisce non solo il falsario, ma anche coloro che, conoscendo la falsità, cercano di trarne profitto vendendo le opere spacciandole per autentiche.

Quando il falso d’autore non è reato?

Secondo la legge, il falso d’autore non è reato quando viene dichiarato espressamente come tale. In pratica, occorre dichiarare espressamente all’atto della esposizione o della vendita che le opere non sono autentiche, mediante annotazione scritta sull’opera o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Un vero e proprio “certificato di falso d’autore”, insomma.

Cosa succede a chi acquista un falso d’autore?

Mettiamoci ora dal lato dell’appassionato d’arte, il quale decide di acquistare un quadro: pensiamo a chi voglia comperare un Rembrandt o un Caravaggio, pensando che sia originale. Ebbene, se l’acquirente scopre solo successivamente che si tratta di un falso d’autore, cosa può fare?

Ebbene, la legge [2] dice che chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende queste opere, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime.

In buona sostanza, il venditore di opere d’arte è tenuto a rilasciare apposita certificazione circa l’autenticità o la provenienza del quadro; se dovesse trattarsi di un falso d’autore, però, potrebbe darsi che anche lo stesso venditore sia rimasto ingannato. Al contrario, se ne fosse stato a conoscenza e avesse spacciato volontariamente il quadro per originale, incorrerebbe nel reato di cui ti ho parlato nei paragrafi precedenti.

Ebbene, le ipotesi che si profilano sono sostanzialmente tre:

  • il compratore acquista un dipinto falsamente certificato come originale. In tal caso, c’è la responsabilità di chi l’ha venduto, consapevole della contraffazione: l’acquirente avrà diritto al rimborso del prezzo e al risarcimento del danno, che si potranno ottenere anche esercitando l’azione civile in sede penale contro il venditore;
  • il compratore acquista un dipinto consapevole che si tratti di falso d’autore. È ovvio che, in un’ipotesi del genere, non gli spetterà nulla, perché ha consapevolmente comprato un quadro certificato come falso d’autore;
  • il compratore acquista un quadro e il venditore gli rilascia il certificato di probabile provenienza; successivamente, nonostante la buona fede di tutte le parti, si scopre che il quadro non è autentico. In un caso del genere, cioè di vendita di un quadro come probabile opera di un determinato autore, qualora in un secondo momento la tela risulti falsa (magari, a seguito di perizia ctu disposta dal tribunale), al compratore non è detto che spetti il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e, di conseguenza, il rimborso del prezzo pagato. Questo perché, se nella certificazione rilasciata si attestava la non certa attribuzione ad un noto autore, chi ha acquistato la tela ha accettato il rischio che non si trattasse di un originale.

Copyright e falso d’autore

Chi riproduce un quadro di un autore in vita o che è morto da meno di settant’anni viola il diritto d’autore: gli autori degli originali, infatti, detengono sia i diritti morali che economici in relazione allo sfruttamento della propria opera. Tra essi, esiste il cosiddetto diritto di seguito, cioè il diritto a ricevere una percentuale sul prezzo pagato per l’opera nelle vendite, acquirente o intermediario un professionista del mercato dell’arte. Trattasi di un diritto irrinunciabile per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte.

Non sempre, però, la perfetta riproduzione dell’originale costituisce illecito. Secondo la Corte di Cassazione [3], a proposito di sculture, nel caso in cui queste siano ottenute da calco originale a opera di terzi e non dell’autore e poi esposte come originali, tale attività come non è illecita in quanto le sculture in oggetto rappresentavano il risultato contenuto per il tramite di calchi originali.

In pratica, secondo i giudici, la riproduzione da parte del detentore legittimo della matrice non configura alcuna falsificazione, giacché l’opera resta autentica.


Il falso d’autore è perfettamente lecito quando sia certificato come tale (cioè, quando non sia spacciato per originale) e rispetti la normativa sul diritto d’autore (in particolare, il decorso di settant’anni dalla morte dell’autore dell’originale).

note

[1] Art. 178, d. lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

[2] Art. 64, d. lgs. n. 42/2004.

[3] Cass., sent. n.29/1996.

Autore immagine: Pixabay.com


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