Quando posso fare concorrenza al datore di lavoro


Obbligo di fedeltà, patto di non concorrenza: in quali casi è lecito svolgere un’attività potenzialmente in competizione con la propria azienda?
Un concorrente dell’azienda presso la quale lavori ti ha proposto un incarico con un buon compenso: tu, però, hai paura di accettare, perché non vuoi violare il divieto di concorrenza col tuo datore di lavoro.
Ma questo divieto vale per tutti i lavoratori, o soltanto per i lavoratori subordinati (dipendenti)? Il divieto si applica sempre, oppure soltanto se il lavoratore ha firmato un patto di non concorrenza con l’azienda? Il divieto si può applicare se il rapporto di lavoro è cessato?
Per fornire una risposta precisa a queste domande, bisogna innanzitutto distinguere le ipotesi in cui il lavoratore è inquadrato come subordinato, dai casi in cui, invece, è inquadrato come collaboratore, o svolge un’attività autonoma (occasionale o con partita Iva).
È inoltre opportuno distinguere i lavoratori a tempo parziale dai dipendenti a tempo pieno, ai quali è assicurata una prestazione continuativa ed è garantito uno stipendio adeguato.
Ma allora, quando posso fare concorrenza al datore di lavoro?
Il dipendente può diventare competitor del datore di lavoro? Che cosa succede se si svolge un’attività che è solo potenzialmente, o parzialmente, in concorrenza con l’azienda per la quale si lavora? E se si è dipendenti di più aziende?
Procediamo con ordine, e facciamo il punto su tutti i casi in cui è vietato fare concorrenza al datore di lavoro, per comprendere così in quale ipotesi la concorrenza è invece consentita.
Indice
- 1 Sono un collaboratore: posso fare concorrenza al datore di lavoro?
- 2 Posso fare concorrenza al datore di lavoro se manca il patto di non concorrenza?
- 3 Quando un’attività è in concorrenza?
- 4 Rischio anche se svolgo un’attività in concorrenza non retribuita?
- 5 Rischio anche se svolgo la seconda attività come dipendente?
- 6 Rischio anche se lavoro part time?
- 7 Posso chiedere il part time per lavorare per una ditta concorrente?
- 8 La concorrenza è sempre sleale?
- 9 Se non rispetto il divieto di concorrenza posso essere licenziato?
- 10 Posso fare concorrenza dopo la cessazione del rapporto?
- 11 Come posso far concorrenza al datore di lavoro in modo lecito?
Sono un collaboratore: posso fare concorrenza al datore di lavoro?
Se hai un contratto di collaborazione, o parasubordinato, il divieto di fare concorrenza al datore di lavoro, per te, non vale. Tra l’altro, non hai nemmeno un vero e proprio datore di lavoro, in quanto l’attività del collaboratore non è subordinata, ma è svolta in autonomia, può essere soltanto coordinata da un committente.
Il committente potrebbe comunque farti firmare un patto di non concorrenza: in questo caso non puoi diventare suo competitor, o lavorare (a seconda del contenuto degli accordi) per un’azienda concorrente, ma ricevi in cambio un’indennità.
Posso fare concorrenza al datore di lavoro se manca il patto di non concorrenza?
Se sei un collaboratore o un lavoratore autonomo e non hai firmato il patto di non concorrenza, come appena osservato puoi svolgere un’attività che coincida, parzialmente o totalmente, con l’attività svolta dal tuo committente.
Se, però, sei un lavoratore subordinato, cioè dipendente, non puoi, nella generalità dei casi, svolgere un’attività in concorrenza con la tua azienda: questo divieto vale anche se non hai stipulato, col tuo datore di lavoro, un patto di non concorrenza.
Svolgere un’attività in concorrenza, difatti, viola l’obbligo di fedeltà, un obbligo generale che vale per tutti i lavoratori dipendenti. Il Codice civile [1] stabilisce infatti che il lavoratore non deve:
- trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore;
- divulgare notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’impresa,
- fare uso delle notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’impresa in modo da arrecare pregiudizio all’azienda.
Questo limite, essendo stabilito dalla legge, vale anche se nel contratto collettivo o individuale non ci sono indicazioni sul divieto di concorrenza.
Quando un’attività è in concorrenza?
È considerato concorrente chi svolge in proprio o collabora in un’attività che rientra, anche parzialmente, nel campo di attività del datore di lavoro.
In questi casi, il dipendente corre il rischio di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà [1].
Rischio anche se svolgo un’attività in concorrenza non retribuita?
Perché il dipendente possa essere sanzionato, è sufficiente che l’attività svolta possa essere in concorrenza anche solo in maniera potenziale e limitata, mentre non rileva se è retribuita o meno. Anche se l’attività concorrente non è remunerata, si realizza comunque la violazione del divieto di trattare affari in concorrenza col datore di lavoro e del conseguente obbligo di fedeltà.
Rischio anche se svolgo la seconda attività come dipendente?
Se svolgi l’attività in concorrenza col tuo datore di lavoro non in proprio, ma come dipendente, violi comunque l’obbligo di fedeltà.
Nel concreto, non sono rilevanti né le mansioni svolte, né l’inquadramento: perché il dipendente possa essere sanzionato, è sufficiente che svolga due impieghi presso due differenti aziende in competizione, anche potenziale.
Si evitano le sanzioni, invece, quando l’attività effettuata in concreto a favore di un datore di lavoro non risulta effettivamente in concorrenza con quella effettuata dall’altro datore.
Evita di essere sanzionato, nella generalità dei casi, anche il lavoratore part time.
Rischio anche se lavoro part time?
Se il tuo contratto di lavoro è a tempo parziale, puoi essere assunto da un’altra azienda, o svolgere un’altra attività come collaboratore o in proprio, senza rischiare sanzioni disciplinari.
Secondo la legge [2], infatti, il divieto di concorrenza si applica, nei confronti del dipendente, nel caso in cui la quantità del lavoro affidato sia tale da assicurargli una prestazione:
- continuativa;
- corrispondente al normale orario di lavoro, come definito dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.
Se hai stipulato un contratto part time, quindi, puoi lavorare presso un’azienda concorrente: attenzione, però, la tua attività non deve comunque arrecare pregiudizio al datore di lavoro.
Posso chiedere il part time per lavorare per una ditta concorrente?
Se hai un contratto a tempo pieno, ma chiedi di ridurre l’orario di lavoro, in modo da poter “aggirare” il divieto di concorrenza, rischi pesanti sanzioni disciplinari, sino al licenziamento: la conversione in part-time del contratto, in caso di contenzioso, potrebbe essere interpretata come un modo per eludere il divieto di concorrenza.
Se, invece, è l’azienda a ridurti l’orario, non hai problemi: in questo caso, difatti, è la situazione di bisogno che ti “costringe” a trovare un secondo impiego, per poterti assicurare un reddito corrispondente all’orario di lavoro full time.
La concorrenza è sempre sleale?
Il lavoratore dipendente può essere sanzionato, per aver svolto un’attività in competizione anche solo parziale o potenziale con l’azienda, anche se la concorrenza non è sleale.
Grazie all’attività svolta per il datore di lavoro, nella generalità dei casi, il dipendente ha un notevole vantaggio rispetto ad altri concorrenti: viene infatti a diretta conoscenza dei metodi di produzione dell’impresa ed intrattiene importanti rapporti con clienti e fornitori.
Se non rispetto il divieto di concorrenza posso essere licenziato?
Le sanzioni disciplinari per violazione del divieto di concorrenza devono essere proporzionate al comportamento del dipendente, tenendo presente che il licenziamento è la sanzione disciplinare più grave.
Per esempio, nel caso in cui il lavoratore svolga un’attività saltuaria e solo potenzialmente in concorrenza, un licenziamento risulterebbe nel concreto una sanzione sproporzionata, eventualmente impugnabile innanzi al Giudice del Lavoro.
Posso fare concorrenza dopo la cessazione del rapporto?
Il tuo rapporto di lavoro subordinato è terminato, e ti è stata proposta l’assunzione presso una ditta concorrente. Puoi farlo, a meno che tu non abbia firmato un patto di non concorrenza: questo accordo potrebbe vincolarti a non lavorare per i competitor del tuo precedente datore di lavoro sino a un massimo di 3 anni (5 anni se eri un dirigente).
Il patto di non concorrenza deve poi:
- specificare l’operatività territoriale del divieto (città, regione, nazione);
- prevedere un compenso adeguato all’impegno richiesto;
- essere redatto per iscritto;
- non pregiudicare del tutto ogni tua potenzialità di reddito.
Se violi il patto di non concorrenza, sei tenuto a:
- pagare una penale, se prevista nel contratto;
- restituire il compenso percepito.
Il datore di lavoro può chiedere l’adempimento del patto di non concorrenza e attivare la procedura cautelare d’urgenza, affinché il giudice ordini di cessare lo svolgimento dell’attività concorrenziale (inibitoria).
Come posso far concorrenza al datore di lavoro in modo lecito?
Abbiamo sinora osservato che le uniche ipotesi di concorrenza lecite sono le seguenti:
- il lavoratore non è subordinato e non ha firmato un patto di non concorrenza;
- il dipendente è cessato e non ha firmato un patto di non concorrenza, o sono passati più di 3 o 5 anni dall’inizio della validità del patto;
- il dipendente è part time e nello svolgimento della seconda attività non arreca pregiudizio al datore di lavoro.
Ma che cosa puoi fare se non rientri in queste ipotesi e vuoi svolgere un’attività in concorrenza, anche solo potenziale, col datore di lavoro?
In questo caso, puoi accordarti con lui: puoi, cioè, sottoscrivere un accordo con l’azienda che deroghi al generale divieto di concorrenza, anche solo limitatamente all’attività concretamente svolta.
L’accordo:
- deve essere scritto;
- non può mai costituire una deroga all’obbligo di fedeltà, quindi alla legge, ma serve per chiarire che l’attività svolta non è considerata dal datore una violazione dell’obbligo di fedeltà e del conseguente divieto di concorrenza.
note
[1] Art. 2105 Cod. Civ.
[2] Art.11, L.877/1973.