Decreti ingiuntivi senza più bisogno del giudice


Sarà l’avvocato del creditore ad emettere il decreto. Rimane al giudice la provvisoria esecutività. Opposizioni con ricorso e Cu a carico del debitore.
Un passaggio in meno dal giudice, un nuovo compito per gli avvocati: il disegno di legge in discussione alla commissione Giustizia del Senato (domani scade il termine per presentare gli emendamenti) prevede che l’avvocato difensore del creditore potrà emettere decreti ingiuntivi senza più bisogno del giudice. Il creditore di una somma liquida di denaro si recherà dal suo avvocato che, verificati i presupposti, emetterà un’ingiunzione di pagamento da notificare al debitore, il quale avrà 20 giorni (non più 40 come oggi) per opporsi.
Con questa riforma salta un’altra intermediazione giudiziaria: la relazione di accompagnamento al disegno di legge [1] parla apertamente di «lentezza e farraginosità» dell’attuale procedura di recupero del credito ed elimina il passaggio dal giudice civile per l’emissione del decreto, ritenuto non necessario in quanto si tratta di «una mera verifica cartolare» che non richiede, almeno in questa fase, il suo intervento giurisdizionale.
Proprio perché sarà un atto di parte, privo di contraddittorio e di verifica del giudice, l’ingiunzione di pagamento emessa dall’avvocato non potrà mai essere provvisoriamente esecutiva.
L’avvocato, munito di procura rilasciata dal suo cliente, farà dunque quello che oggi fa il giudice, cioè accerterà se ci sono le condizioni di legge ed i requisiti per l’emissione del decreto [2]; se non compie questa verifica o salta i passaggi necessari sono previste sanzioni disciplinari a suo carico.
La proposta di legge è ancora in discussione parlamentare, ma sta già suscitando un vespaio di critiche soprattutto per il rischio di decreti ingiuntivi fasulli, basati ad esempio su fatture false o ottenuti attraverso altri tipi di abusi. Molti pensano che questi fenomeni potrebbero essere agevolati dall’eliminazione dell’attuale filtro del giudice: ma a ben vedere il rischio si ritorcerebbe a carico di chi li realizza, perché rimane immutata la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, alla quale il debitore può ricorrere in tutti i casi in cui ritenga infondata la pretesa e voglia contestarla.
Rimane, quindi, il controllo giurisdizionale ed il contraddittorio pieno, anche se posticipato: il debitore potrà opporsi con ricorso (non più con citazione) entro 20 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ma l’opponente dovrà pagare il contributo unificato: «è lui che chiede l’intervento del giudice, non certo il creditore, il quale invece ha solo diritto ad essere pagato!», spiega in proposito la relazione di accompagnamento. Inoltre, se la sua opposizione risulterà infondata e temeraria dovrà pagare una somma aggiuntiva [3].
Per agevolare il compito del legale incaricato del recupero del credito, la nuova norma gli consente già in questa fase di procedere direttamente alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, saltando il passaggio attuale dove il giudice autorizza l’ufficiale giudiziario a compiere questa attività [4].
Lo scopo dichiarato della riforma, secondo i proponenti (i senatori Ostellari, Romeo, Pillon, E. Pellegrini e Candura) è quello di semplificare le procedure di realizzazione del credito eliminando il filtro preventivo del giudice civile sull’emissione del decreto ingiuntivo. I senatori precisano: «Non vogliamo sostituirci all’autorità giudiziaria, né mettere in discussione il monopolio statale nella gestione delle controversie civili», ma piuttosto eliminare in queste ipotesi quel mero «accertamento notarile» che oggi è svolto dai giudici civili e che rallenta i tempi della giustizia.
note
[1] Atto Senato n.755, «Procedimento monitorio abbreviato».
[2] Art. 633 Cod. proc. civ.
[3] Art. 96 Cod. proc. civ.
[4] Art. 492 bis Cod. proc. civ. e D.L. n. 172/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 162/2014.
immaginiamo che un avvocato-amministratore che consenta l’approvazione del bilancio senza il quorum necessario pevisto dal codice civile, immaginiamo che lo stesso avvocato-amministratore dà ragione a se stesso e che fa il decreto ingiuntivo, immaginiamo che l’amministratore-avvocato deve essere pagato extra per aver proceduto al decreto ingiuntivo, immaginiamo che …………………. Dovrebbero vietare che gli avvocati potessero fare gli amministratori condominiali come era previsto prima del 2013, o almeno in caso di errori o omissioni avere il daspo come avvocati o essere cacciati dagli ordini professionali. In caso di sconfitta giudiziaria dovrebbe pagare l’amministratore e non il condominio altrimente mi appare incongruente che prima dello scippo anteponga la timabratura con lo scritto avvocato.
Il Consiglio nazionale forense cambia idea sull’incompatibilità tra la professione di avvocato e l’attività di amministratore di condominio. La riforma forense e la novella sul condominio, infatti, avrebbero escluso ogni possibile interferenza tra i due uffici. la nomina quale amministratore di condominio non instaura un rapporto di subordinazione né un’attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente. Il condominio infatti è un ente di gestione privo di personalità giuridica. Non trattandosi quindi di impresa, si deve concludere che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini). L’attività stessa di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/24698_lavvocato-puo-fare-lamministratore-di-condominio-il-cnf-ci-ripensa
Consentitemi di esprimere il mio parere. Conosco un amministratore-avvocato ( così si dice ) che si fa pagare nella fattura anche i contributi ( cpu) : in qualsiasi lettera antepone il timbro avvocato , magari dimenticando di far seguire la firma o di far seguito al titolo di avvocato un graffio che non sai se lo ha messo lui o il suo portaborse. Non c’è un verbale condominiale ( sempre approvato con il termine cazzemmuso ” approvato all’unanimità ) che non comporti disposizioni in contrasto col codice civile, mai sono stati presentate le referenze previste dalla legge per dimostrare di poter svolgere il ruolo di amministratore e poi mai sono stati messi a disposizione dei condomini i documenti giustificativi delle spese per quanto richieste , non risponde mai alle raccomandate e il contenuto non viene mai messo a disposizione dell’assemblea. . Bilanci saltati, bilanci in cui viene confuso lo stato economico con lo stato patrimoniale ma quello che più mi ha ferito ( e giuro al cospetto della Bibbia e di Dio ) che , dopo avermi tolto il saluto avvertendo le mie obiezioni, alla presenza di terzi mi ha improvvisamente aggredito dando del tu al sottoscritto che è ultrapottantenne e invalido al 100 % con gravi problemi cardiaci al grido ” sono avvocato non darmi del tu “: . Premetto che ha età inferiore a miei figli e niente ho detto e niente dirò mai a loro perchè non li voglio coinvolgere anche se la ferita mi è rimasta nel cuore e nella mente. Nemmeno in ospedale sono andato per non far sapere loro niente. Questi sono i vostri campioni di amministratori-avvocati che prima di redarre un verbale dovrebbero controllare che le decisioni siano in conformità al codice civile e allo statuto condominiale. Vorrei dire ancora altro, molto ben altro ma non vorrei passare per astioso o polemista ma giuro sulla tomba dei miei genitori ( e per noi vecchi è la cosa più sacra che posssa esistere ) che quanto da me detto è vero.
Una proposta di legge ASSURDA che aprirebbe la strada a SOPRUSI e IMBROGLI senza nessun freno GIUDIZIARIO, visto che il “ricorrente” dovrebbe “pagare” lui il “contributo unificato”. Ora immaginate quante “compagnie” (telefoniche, gas e luce ecc.) potrebbero inviare a migliaia di “utenti” che sono andati via da loro “fatture” pagate o false, reclamandone il “credito”, fatture di qualche “decina” di euro che sommate porterebbero a LORO un bel pò di soldi, fidando sul fatto che l’utente per “poche decine di euro” non spenderebbe molti più soldi per “opporsi”. ASSURDA, ripeto, come legge. Bisognerebbe prendere i nomi di quelli che l’hanno proposta (perché poi? ) e non votarli MAI PIU’
Una proposta di legge che darebbe ancora più potere agli avvocati per fare cause infinite su presupposti flebili. Già se ne inventano una più del diavolo pur di creare situazioni ingarbugliate, e farsi pagare per sistemarle. Gli si darebbe in mano una procedura che aprirebbe una marea di cause con ricorsi e opposizioni che intaserebbero il Tribunale.