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Promessa di matrimonio: ultime sentenze

27 Giugno 2022
Promessa di matrimonio: ultime sentenze

Recesso dalla promessa di matrimonio; obbligo di rimborso delle spese affrontate; rifiuto di contrarre matrimonio dopo le pubblicazioni.

Quali sono le conseguenze dell’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio? Chi senza un giustificato motivo, dopo le pubblicazioni, rifiuta di contrarre matrimonio è tenuto a rimborsare al partner le spese sostenute in vista delle nozze.

Acquisto appartamento da parte di uno dei nubendi

L’acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell’altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all’art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la “causa donandi” si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.29980

Rottura del fidanzamento e restituzione dell’immobile donato

I doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, nè alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.29980

Risarcimento del danno non patrimoniale

I diritti fondamentali della persona costituiscono sì un ‘catalogo aperto’, sicchè è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, il diritto all’identità personale; all’oblio; alla riservatezza; all’identità digitale); così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, del danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa di matrimonio). Tuttavia, affinchè una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come ‘diritto fondamentale della persona’ sono necessari due requisiti: il diritto deve riguardare la persona e non il suo patrimonio; l’esercizio di esso non può essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. Il guasto al telefono od alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d’alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali.

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17894

Ricusazione della promessa di matrimonio

In tema di ricusazione della promessa di matrimonio, anche in caso di accertata mancanza di un giusto motivo di ricusazione della promessa, le richieste dell’attrice non può essere accolta in caso di difetto di prova sugli esborsi personali sostenuti in vista delle nozze.

Corte appello Bari sez. III, 25/07/2019, n.1679

Recesso dalla promessa di matrimonio

La scelta di non contrarre matrimonio è un atto di libertà incoercibile, con la conseguenza che colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all’art. 81 c.c., consistente nell’obbligazione di rimborsare l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. e, ancor meno, all’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.

Tribunale Benevento, 10/05/2019, n.821

Risarcimento del danno

Il/la promesso/a sposo/a che senza un giustificato (e da lui provato) motivo e dopo che siano intervenute le pubblicazioni rifiuta di contrarre matrimonio è tenuto/a al rimborso delle spese sostenute dal compagno/a in vista delle nozze.

Possono essere considerate risarcibili, ai sensi dell’art. 81 c.c., non soltanto le spese strettamente connesse alla celebrazione del matrimonio, ma anche tutte quelle che si sostengono in vista dello stesso e che sono legate ad esso da un nesso eziologico.

Cassazione civile sez. III, 15/10/2015, n.20889

Seduzione con promessa di matrimonio

Non è atto contra jus la rottura di una relazione sentimentale, neppure se i partner hanno avuto rapporti sessuali ed hanno procreato, e ancora meno il rifiuto delle “nozze riparatrici”. Il nostro ordinamento tutela e protegge al massimo livello la libertà matrimoniale dell’individuo e non accorda tutela alcuna alla donna “sedotta” neppure nel caso in cui vi sia stata formale promessa di matrimonio.

Corte appello Catania, 21/09/2015

Promessa di matrimonio non formalizzata

In tema di promessa di matrimonio non formalizzata – ma solo estrinsecatasi come mero fatto conosciuto dalla cerchia di amici e parenti – l’ingiustificato rifiuto a contrarre matrimonio giustifica il risarcimento del danno, esclusivamente nel caso in cui la suddetta promessa sia stata formalizzata in scrittura privata o atto pubblico.

Tribunale Roma sez. I, 12/01/2015

Promessa solenne di matrimonio

In tema di matrimonio, l’avvenuta richiesta di pubblicazioni integra promessa solenne di matrimonio la cui rottura legittima l’altro promittente all’azione di restituzione dei doni fatti e ad ottenere il risarcimento dei danni relativi alle obbligazioni assunte ed alle spese contratte “a causa” della semplice promessa, e cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro patrimonio ed a prescindere dalle cause della rottura che rimangono prive di rilevanza.

Tribunale Monza, 31/03/2011

Promessa di matrimonio, recesso e onere a carico del recedente

In tema di promessa di matrimonio, l’obbligazione che consegue “ex lege” all’esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento “senza giusto motivo”, con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell’altra parte.

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9052

Promessa di matrimonio: ha natura negoziale?

Posto che la promessa di matrimonio è destituita di qualsiasi effetto vincolante, essendo inconcepibile, prima ancora che nel diritto, nella coscienza sociale, un vincolo a contrarre matrimonio ed essendo la libertà matrimoniale diritto fondamentale della persona, ne consegue l’impossibilità di attribuire ad essa natura negoziale e, quindi, di ritenere che il risarcimento ex art. 81 c.c. sia conseguenza di un inadempimento contrattuale; dunque, il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla promessa, essendo espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità ex art. 2043 c.c., vale a dire che di per sè la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta senza “giusto motivo”, non è mai antigiuridica, perché non è non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti.

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 12/08/2003

Promessa di matrimonio e assenso all’amplesso

Colui che si avvale del fidanzamento ufficiale per ottenere dalla donna l’assenso all’amplesso, è tenuto al risarcimento dell’ingiusto danno sofferto dalla donna (nella specie, la sentenza cassata non aveva compiuto alcuna indagine circa la sussistenza del nesso di causalità fra promessa di matrimonio e assenso all’amplesso da parte della donna).

Cassazione civile sez. III, 08/07/1993, n.7493

Falsa promessa di matrimonio

Al di fuori dei limiti stabiliti dal codice penale, le conseguenze della falsa promessa di matrimonio sono soltanto quelle di cui agli art. 80, 81 c.c. Per il caso di danno da seduzione con promessa di matrimonio non sono pertanto applicabili nè le norme relative alla responsabilità da atto illecito, presupponendo queste la violazione di obblighi giuridici e non morali, né quelle relative ai contratti, mancando un oggetto che sia giuridicamente contrattabile (nella specie l’attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per essere stata sedotta con ingannevoli promesse di matrimonio).

Tribunale Verona, 29/01/1982

Promessa di matrimonio: da cosa può desumersi?

L’avvenuta promessa di matrimonio ben può desumersi dal pranzo fra le rispettive famiglie dei fidanzati, dagli scambi di doni e dalla consegna ed accettazione dell’anello di fidanzamento.

Tribunale Roma, 05/02/1979



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