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Falso in certificato medico: ultime sentenze

4 Giugno 2021
Falso in certificato medico: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: falsità di un certificato medico; reato di falso ideologico; configurazione del delitto di truffa.

Quando si configura il reato di falso ideologico? A cosa va incontro il pubblico ufficiale che emette un certificato medico falso? Commette truffa il pubblico ufficiale che presenta un falso certificato medico per rinviare la visita di controllo per contrarre matrimonio? Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze.

Richiesta di congedo con certificato medico falso

In tema di destituzione del lavoratore ai sensi dell’art. 45 dell’Allegato A) al R.D. 148/1931 (recante “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”), l’avvenuta produzione – da parte di un dipendente di ATAC s.p.a. – di un certificato medico falso al fine di giustificare la richiesta di congedo dal lavoro per malattia della propria figlia, per poter essere punibile con la destituzione, deve essere stata intenzionale, il che impone la dimostrazione in giudizio che egli abbia deliberatamente utilizzato un certificato medico conoscendolo come non veridico.

Corte appello Roma sez. IV, 13/03/2020, n.938

Attestazione visita in data antecedente a quella effettiva

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del medico che attesti in moduli per prescrizioni del S.s.n. e in un certificato medico di aver visitato un paziente in data antecedente a quella effettiva, avendo la datazione della certificazione diagnostica valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento.

Cassazione penale sez. V, 25/01/2021, n.7591

Falsità di un certificato medico

Qualora venga dedotta la falsità di un atto fidefacente (nella specie, un certificato medico), rilevante nel giudizio quale prova, il giudice penale deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso; ne consegue che tale decisione non determina alcun effetto preclusivo da giudicato al fine di non pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

Cassazione penale sez. VI, 22/03/2018, n.26026

Certificato medico falso per rinviare la visita di controllo per contrarre matrimonio

Non è integrato il reato di truffa se il soggetto, pubblico ufficiale, già dichiarato inidoneo al servizio militare, presenti un certificato di un certificato medico falso per rinviare la visita di controllo al fine di contrarre matrimonio poiché egli ha diritto in ogni caso alla licenza matrimoniale e ad essere comunque pagato dall’amministrazione di pertinenza.

Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 03/12/2018, n.418

Quando si configura il reato di falso materiale?

Nel caso di un certificato medico, il reato di falso materiale si configura ove ci sia l’alterazione del documento con l’aggiunta di una annotazione, anche qualora questa corrisponda a verità, in un momento cronologico successivo rispetto a quello della compilazione originaria (fattispecie relativa alla modifica di una certificazione medica del Pronto Soccorso).

Cassazione penale sez. V, 15/09/2015, n.44874

Grave illecito disciplinare

L’uso strumentale delle richieste di visita medica costituisce grave illecito disciplinare, e financo penale, se a sostegno si ottenga un certificato medico cd. “di comodo”, ovvero ideologicamente falso. Tuttavia, perché ciò accada vi è un presupposto imprescindibile, ovvero che di uso strumentale effettivamente si tratti.

Viceversa, ove l’interessato sia in realtà affetto da condizioni patologiche, e quindi ad avviso dei sanitari non possa in quel momento prestare servizio, non si può parlare di abuso, in primo luogo perché il diritto alla salute è riconosciuto a livello costituzionale. In altri termini, non esiste nell’ordinamento come precetto esplicito, né appare ricavabile dai principi, alcuna norma che imponga di prestare un servizio lavorativo a detrimento della salute propriamente intesa, ed anzi, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n°782 per il personale della Polstato è preciso dovere segnalare le malattie ritenute capaci di influire sull’idoneità al servizio.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 21/08/2015, n.1104

Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale

Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all’area del dolo e non a quella dell’errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacità a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla “attuale” capacità di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 381 d.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l’esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.

Cassazione penale sez. II, 16/12/2014, n.3718

Patente di guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso

In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.

(Fattispecie relativa al sequestro di una patente di guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso, nella quale la Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore valutazione in punto di indizi di responsabilità dell’indagata).

Cassazione penale sez. II, 28/01/2014, n.5656

Assenza dal lavoro e partecipazione a gara sportiva

Ai fini della configurazione del delitto di truffa, nel caso in cui l’artifizio o raggiro è costituito dalla presentazione di un certificato medico attestante una malattia ritenuta insussistente, non è necessario esperire una particolare procedura (dichiarazione di falso o altro) diretta a vanificare formalmente l’efficacia probatoria del documento esibito, potendo la stessa rilevarsi in base a una serie di circostanze deponenti con particolare chiarezza per la falsità del documento e, comunque, per l’inidoneità dei sintomi ivi rappresentati a giustificare l’assenza dal lavoro.

Risponde pertanto del delitto di truffa aggravata l’infermiere che, presentando un certificato medico attestante uno stato di salute non incompatibile con l’attività lavorativa, si sia assentato dal luogo di lavoro e abbia percepito, in danno dell’azienda ospedaliera, una retribuzione non dovuta.

Cassazione penale sez. II, 10/01/2014, n.9047

Uso di certificato medico falso

È legittimo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, in base all’art. 5, d.lg. n. 109 del 2012, presentata dall’interessato cittadino pachistano, reiezione motivata in rapporto alla circostanza ostativa che “il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello, non ha attestato con idonea documentazione, di data antecedente al 31 dicembre 2011 e proveniente da organismi pubblici, la propria presenza sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla suddetta data, avendo prodotto un certificato medico che, da accertamenti effettuati, è risultato falso”, fermo restando che la censura unitaria per vari profili di eccesso di potere è del tutto inconferente ed infondata poiché — essendo incontestata la falsità del certificato medico — non sussiste il parametro temporale espressamente prescritto dalla norma di riferimento, al fine d’impedire eventuali accordi elusivi tra asserito datore di lavoro ed asserito lavoratore irregolare: conseguentemente la prospettazione delineata dall’interessato non può condividersi, perché si configura come una lettura inammissibilmente abrogante la normativa sopra indicata.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 18/09/2013, n.606

Situazione di lavoro irregolare e falso certificato medico

É legittimo il provvedimento con cui la Prefettura di Modena respinge la domanda di emersione dell’interessato da una situazione di lavoro irregolare formulata ai sensi dell’art. 5, d.lg. n. 109 del 2012, rigetto motivato con richiamo allla mancata prova della presenza in Italia da una data anteriore al 31 dicembre 2011, essendo risultato incontestabilmente falso il certificato medico prodotto: pertanto, il provvedimento sfavorevole rappresenta per l’autorità procedente un atto dovuto in corrispondenza della mancata dimostrazione della presenza in Italia antecedentemente alla suddetta data, in quanto l’art. 5, d.lg. n. 109 del 2012, prevede l’emersione dei rapporti di lavoro solo per i soggetti presenti sul territorio nazionale – in modo ininterrotto – almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 02/05/2013, n.330

Presentazione di un falso certificato medico e licenziamento dipendente

Va confermata l’illegittimità del licenziamento intimato alla dipendente, che ha presentato un falso certificato medico, allorchè non sia stato rispettato il termine di 30 giorni lavorativi, previsto con effetto decadenziale dal CCNL, tra la data delle giustificazioni e l’esercizio del potere disciplinare, atteso che tale ipotesi non può rientrare nei casi di cui all’art. 30, non essendo stata effettuata alcuna indagine aziendale dopo le giustificazioni della dipendente né risultando alcuna esigenza di ricevere un parere legale da un consulente esterno

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2013, n.6716

Falso materiale in atto pubblico

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico – e non quello di falso in certificato – la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici – a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali – documentano un’attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

Cassazione penale sez. V, 14/03/2013, n.32446



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