Delega assemblea di condominio: ultime sentenze


Partecipazione all’assemblea di condominio; annullabilità della delibera; contenuto del verbale dell’assemblea condominiale.
Indice
Assemblea di condominio: rappresentanza
Tra i comproprietari esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi è legittimato a compiere atti di ordinaria amministrazione, ivi comprese la partecipazione all’assemblea, esperibili senza necessità di specifica delega.
Corte appello Palermo sez. II, 12/03/2021, n.368
Contenuto necessario della delibera condominiale
Il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 cod. civ., deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali. Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l’assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
Il verbale deve pertanto contenere l’elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c..
Corte appello Cagliari sez. I, 31/10/2020, n.545
Comproprietà di appartamento in condominio
In tema di assemblea condominiale, il secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. dispone che qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’art. 1106 c.c.”, che tra i comproprietari esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi è legittimato a compiere atti di ordinaria amministrazione, ivi comprese la partecipazione all’assemblea, esperibili senza necessità di specifica delega.
Corte appello Milano sez. III, 20/07/2020, n.1891
Chi può presiedere alle assemblee condominiali?
Deve essere annullata la delibera adottata in assemblea condominiale presieduta da soggetto che, pur presente all’assemblea in veste di delegato di alcuni condomini che vi prendevano parte e che risultavano presenti per delega, risulti estraneo alla collettività condominiale, non potendo tale soggetto presiedere le adunanze assembleari.
Tribunale Catania sez. III, 05/11/2019, n.4357
Delega rilasciata in bianco per la partecipazione all’assemblea condominiale
Il condomino che affermi di avere firmato una delega in bianco per la partecipazione all’assemblea condominiale e successivamente contesti il voto espresso in assemblea, ha l’onere di provare il contenuto dell’accordo che il rappresentante, esercitando il voto, non avrebbe rispettato, non essendo sufficiente il mero disconoscimento del contenuto della delega.
Cassazione civile sez. VI, 25/06/2018, n.16673
Attribuzione di responsabilità nei confronti di un condomino
In mancanza di un riconoscimento/confessione e/o di un precedente accertamento di responsabilità a carico dell’appellante, la spesa relativa al rifacimento della colonna di scarico va ripartita tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali.
Pertanto, la Corte rileva che il giudice appellato ha errato laddove ha ritenuto che la delibera contenga un riconoscimento da parte dell’appellante, presente per delega, di una sua propria obbligazione nei confronti del condominio a titolo di risarcimento del danno.
Corte appello Firenze sez. I, 27/06/2017, n.1495
Partecipazione all’assemblea condominiale di un condomino privo di delega
In tema di condominio, la partecipazione all’assemblea condominiale di un condomino privo di delega oppure fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento di condominio, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, non dà luogo a un’ipotesi di nullità assoluta della delibera stessa, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c., bensì a un’ipotesi di annullabilità ex art. 1137 c.c
Tribunale Bari sez. III, 02/02/2017, n.615
Irregolarità dell’assemblea e della delibera
Il verbale dell’assemblea condominiale è privo dei requisiti formali necessari per la regolarità dello stesso in presenza di assoluta genericità del suo contenuto in ordine all’indicazione dei condomini presenti per delega, alla sottoscrizione dei condomini presenti in calce al verbale, al nominativo ed ai millesimi dei condomini che approvano, non approvano o si astengono; ne consegue l’irregolare costituzione dell’assemblea e la conseguente nullità della delibera.
Tribunale Salerno sez. I, 07/10/2016, n.4489
Verifica dei quorum
Ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c., il verbale della assemblea di condominio deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali. Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l’assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
Cassazione civile sez. II, 23/09/2016, n.18754
Mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio
Il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall’art. 1136 c.c., deve contenere l’elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l’adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adunanza.
Cassazione civile sez. II, 31/03/2015, n.6552
Elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega
Ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall’art. 1136 c.c., il verbale dell’assemblea di condominio deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi millesimali.
È, pertanto annullabile ex art. 1137 c.c., su impugnazione del condomino dissenziente, la delibera il cui verbale sebbene dà atto della votazione in base al numero dei partecipanti, non provvede all’analitica indicazione dei nomi dei partecipanti, né del valore delle loro proprietà in millesimi, specificazione indispensabile al fine di verificare la valida costituzione dell’assemblea ex art. 1136 c.c.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, considerato che nel verbale di assemblea non è presente alcuna indicazione dei condomini assenzienti e dissenzienti, né delle relative quote millesimali, integrando tale vizio un motivo di annullabilità, il tribunale accoglie sotto tale profilo rilevato la domanda di parte attrice e per l’effetto annulla la delibera approvata dal condominio convenuto.
Tribunale Genova sez. III, 23/06/2010, n.2563
Mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio
Il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c., deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali. Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l’assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
Cassazione civile sez. II, 13/11/2009, n.24132
Quote millesimali dei condomini presenti e votanti
La circostanza che nel verbale dell’assemblea non siano specificamente indicate le quote millesimali dei condomini presenti e votanti non determina l’impossibilità di verificare il “quorum” e le maggioranze necessarie per la validità dell’assemblea e della delibera, qualora siano presenti, all’assemblea stessa, personalmente o per delega, tutti i condomini e la delibera sia stata adottata con il voto favorevole di tutti i predetti con la sola eccezione di un condomino che si è astenuto, la cui quota millesimale sia nota e comunque conoscibile da tutti i condomini.
Cassazione civile sez. II, 10/10/2007, n.21298
Condomino delegante
In tema di condominio e nella ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.
Cassazione civile sez. II, 07/07/2004, n.12466
Un mio vecchio dubbio sempre rimasto nei secoli un punto interrogativo: un condòmino puo’ dare una delega a un altro condòmino indicando, punto per punto, come deve votare ogni argomento all’ordine del giorno – anche se magari il delegato la pensa diversamente dalle indicazioni impartite dal delegante – o la delega assoggetta il delegante al volere, alle decisioni del condòmino delegato? Grazie…