Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Figlio vittima bullismo: cosa fare?

22 Luglio 2019 | Autore:
Figlio vittima bullismo: cosa fare?

Bullismo: come tutelare il proprio figlio? Cos’è il cyberbullismo e quali rimedi offre la legge? Cos’è l’ammonimento del questore? Bullismo: quando è reato?

Da qualche giorno tuo figlio rientra da scuola scontroso e taciturno; provi a parlargli, ma non riesci a cavare un ragno da un buco. Fai qualche indagine e scopri che ci sono dei problemi all’istituto frequentato da tuo figlio: quello che succede è che è vittima di bullismo da parte di altri ragazzi. Come comportarsi in casi del genere? Bisogna allertare gli altri genitori o fare una segnalazione direttamente al dirigente scolastico? In poche parole, se tuo figlio è vittima del bullismo, cosa fare?

Forse non lo sai, ma dal 2017 è intervenuta una legge a disciplinare il triste fenomeno del cyberbullismo al fine di fornire idonei strumenti per la tutela di chi ne è vittima. Purtroppo la strada è ancora lunga: ed infatti, nonostante la nuova disciplina, ancora non esiste un esplicito reato di bullismo; chi lo subisce, dunque, non potrà fare denuncia all’autorità, dovendosi accontentare di attivare una tutela parallela, sperando che sia sufficiente. Ciò non significa, però, che il bullismo non sfoci mai in reato. Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa fare nel caso di figlio vittima di bullismo.

Bullismo a scuola: cosa fare?

La legge [1] ha messo la scuola al centro della tutela delle vittime di bullismo. È stato prescritto l’obbligo per ogni scuola di nominare un referente che si occupi delle segnalazioni inerenti al bullismo e al cyberbullismo (la sua versione virtuale, insomma), quando questo maturi tra i banchi di scuola.

Gli insegnanti dovrebbero intervenire prima che i fatti si evolvano in reati veri e propri: secondo la giurisprudenza [2], se gli episodi si sono verificati fuori dalla scuola e sono maturati all’interno della classe, possono dar luogo a una responsabilità dell’istituto.

Nell’ambito della propria autonomia, ogni istituto può stabilire regole precise sull’uso degli smartphone durante l’orario scolastico e irrogare le sanzioni ritenute opportune che devono essere previste dal regolamento d’istituto.

Tizietto, studente liceale, viene sorpreso in aula ad inviare messaggi offensivi col proprio smartphone ad un compagno di classe. Il preside, in applicazione del regolamento d’istituto, d’accordo con i genitori, anziché sospenderlo lo condanna a svolgere alcuni lavoretti a favore dell’edificio scolastico, tipo la pulizia delle aule o del cortile.

Ma nono solo. Secondo i giudici, è legittimo il 7 in condotta alla studentessa che abbia usato frasi offensive in una chat di WhatsApp anche fuori dall’orario scolastico, poiché la legge stabilisce espressamente che la valutazione del comportamento degli alunni passa anche dal rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare [3].

Nel caso in cui scopri che tuo figlio è stato vittima di bullismo a scuola, dunque, potrai farne segnalazione al referente d’istituto oppure al preside affinché adottino le opportune misure. Ma non solo.

Bullismo: c’è responsabilità dei genitori?

Se tuo figlio è vittima di bullismo (scolastico o meno) puoi avvertire i genitori degli autori del fatto affinché intimino ai propri figli di cessare dalla condotta lesiva. Se ciò non dovesse bastare, puoi addirittura pensare di citarli in tribunale: ed infatti, la legge [4] impone ai genitori un preciso dovere di educare i figli; inoltre, il codice civile [5] stabilisce una presunzione di responsabilità sui genitori per i danni commessi dai figli, presunzione che può essere superata soltanto dando la prova di non aver potuto impedire l’evento.

In pratica, se dal bullismo deriva un danno, materiale o morale, a tuo figlio, puoi citare in tribunale i genitori per chiedere il risarcimento: ed infatti, se i genitori avessero fatto davvero il proprio dovere, probabilmente il figlio non sarebbe diventato un bullo. In pratica, i genitori potrebbero essere condannati per avere violato il loro obbligo educativo.

In questo senso, la giurisprudenza [6], secondo cui la condotta di bullismo può rendere necessario l’accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori, visto che su di essi grava l’obbligo di vigilare sull’effettiva assimilazione dell’educazione impartita e dei valori trasmessi.

Né i genitori possono invocare, a loro discolpa, la precoce emancipazione dei minori di oggi: tale circostanza non esclude né attenua la responsabilità dei genitori, anzi la rafforza, gravandoli dell’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria a prevenire i rischi dei tempi moderni [7].

Per questo rispondono dei danni in sede civile anche i genitori dei figli che non hanno commesso materialmente i fatti ma che hanno assistito senza dissociarsi [8].

L’oscuramento dei siti internet

Se tuo figlio è vittima di cyberbullismo, un ottimo strumento di tutela è quello che consente di oscurare la pagina internet sulla quale è comparso un commento ingiurioso, diffamatorio o comunque lesivo della dignità della vittima.

Il cyberbullismo si può esprimere in una molteplicità di forme (dalla diffamazione al furto d’identità) ma il mezzo attraverso cui è commesso è sempre lo stesso: internet. Per tale ragione, se tuo figlio è vittima di bullismo commesso a mezzo internet, la prima cosa che puoi fare è inoltrare al gestore del sito internet o del social network (ad esempio, facebook) una richiesta di immediato oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi.

L’istanza di oscuramento del sito web può essere avanzata direttamente dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il contenuto lesivo non viene cancellato, ma ne viene reso impossibile l’accesso agli utenti: in questo modo il materiale potrà sempre essere utilizzato come prova sia dalla persona offesa che dalle autorità.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento dei dati non provveda entro quarantotto ore a rimuovere i contenuti offensivi, è possibile fare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che provvederà entro due giorni. Il reclamo al Garante della privacy si può presentare anche quando sia impossibile identificare il responsabile del trattamento dei dati personali della pagina internet. L’intervento del Garante contro atti di cyberbullismo può essere chiesto compilando ed inoltrando il modulo presente sul sito istituzionale dell’autorità medesima.

Cyberbullismo: cos’è l’ammonimento del questore?

La legge del 2017 ha introdotto un’altra arma a disposizione di chi voglia difendersi dal cyberbullismo: si tratta dell’ammonimento del questore. Riprendendo una soluzione introdotta per la prima volta in merito al reato di stalking, la vittima di bullismo (o il genitore, se minorenne) può rivolgersi al questore e chiedere che l’autore della condotta illecita venga formalmente diffidato dal reiterare la sua azione.

Il questore, dopo aver raccolto gli elementi di indagine opportuni, se ritiene fondata la responsabilità del bullo, lo ammonisce formalmente, intimandogli di cessare la propria condotta e ricordandogli che, se non smetterà, verrà senz’altro intrapreso un procedimento penale nei suoi confronti.

L’ammonimento può essere rivolto solamente nei confronti dei cyberbulli, cioè dei bulli che perpetrano le loro vessazioni attraverso internet (chat, facebook, ecc.), e solamente se abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto. L’ammonimento, inoltre, può essere comminato solamente se il destinatario non sia già stato denunciato, per lo stesso fatto, per i reati di diffamazione o minaccia. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Ricorda: l’ammonimento del questore è un rimedio alternativo alla querela. Ciò significa che potrai rivolgerti al questore solamente se il cyberbullismo di cui è vittima tuo figlio integri una condotta delittuosa: pensa alla pubblicazione di commenti ingiuriosi su Facebook (reato di calunnia).

Quando il bullismo è reato?

Come anticipato, pur non esistendo formalmente il reato di bullismo, è possibile che la condotta vessatoria possa tramutarsi in uno dei reati esistenti nel codice penale. Il reato più frequente è la diffamazione aggravata, seguito dalle minacce e dalle molestie, fino alle sostituzioni di persona  e alle estorsioni sessuali.

Molte sono anche le denunce per diffusione di materiale pedopornografico, legate al fenomeno del sexting, ma ci sono anche diversi casi di violenza privata, accesso abusivo a sistema informatico e trattamento illecito dei dati personali.

Tizio pubblica su Facebook la foto di un suo compagno di classe, deridendolo e insultandolo per via dei chili di troppo.

Caio dice al suo compagno di banco che, se denuncerà ai genitori oppure agli insegnanti gli atti di bullismo che subisce, verrà picchiato.

Mevio crea un falso account Facebook spacciandosi per una persona amica di Sempronio solamente per carpirgli informazioni riservate e foto che poi girerà ad altre persone per deriderlo e metterlo in cattiva luce.

Calpurnio scopre sul diario del suo compagno di banco la password di Facebook; successivamente, la utilizza per entrare senza permesso nel suo profilo personale per leggere le chat private e i messaggi.

Filano e Tizietta sono stati fidanzati. Terminata la relazione, Filano ricatta Tizietta chiedendole del denaro per non diffondere le immagini intime che si scambiavano quando stavano insieme.

In tutti gli esempi appena fatti è possibile comprendere come il bullismo ci metta davvero poco a diventare reato: nel primo esempio Tizio commette il reato di diffamazione aggravata; nel secondo, Caio commette una minaccia penalmente perseguibile; nel terzo, Mevio commette il reato di sostituzione di persona; nel quarto, Calpurnio si macchia del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico; infine, Filano commette una vera e propria estorsione, che si interseca con il triste fenomeno del revenge porn.

Cosa fare se mio figlio è vittima di reati?

Nel caso in cui la condotta bullismo o cyberbullismo di cui è vittima tuo figlio costituisce uno dei reati sopra visti ed è commessa da un minore di almeno quattordici anni, potrai senz’altro sporgere denuncia/querela e, quindi, intraprendere un procedimento penale nei confronti del responsabile. Ricorda che, trattandosi di processo a carico di minorenne, non potrai costituirti parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.

Nei soli casi in cui il reato commesso sia quello di diffamazione, di minaccia o di trattamento illecito dei dati personali, in alternativa alla denuncia potrai chiedere l’ammonimento del questore, così come ti ho spiegato qualche paragrafo fa.


note

[1] Legge n. 71/2017.

[2] Trib. Roma, sentenza n. 6919 del 4 aprile 2018.

[3] Tar Napoli, sent. n. 6508 dell’8 novembre 2018.

[4] Art. 147 cod. civ.

[5] Art. 2048 cod. civ.

[6] Trib. per i minorenni di Caltanissetta, decreto dell’11 settembre 2018.

[7] Trib. La Spezia, sent. n. 168 del 7 marzo 2018.

[8] Trib. Alessandria, sent. n. 439 del 16 maggio 2016.

Autore immagine: Pixabay.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. Il carcere preventivo per i minori accusati a scuola di atti di bullismo deve essere considerata come l’estrema ratio.Pertanto, il giudice deve valutare la possibilità di adottare altre misure cautelari meno “afflittive”: come ad esempio gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora nel Comune di residenza oppure il divieto di frequentare le lezioni e di avvicinarsi all’istituto scolastico.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA