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Pensione integrativa in anticipo

1 Agosto 2019 | Autore:
Pensione integrativa in anticipo

Rendita integrativa a 57 anni: come ottenere la pensione anticipata dal fondo di previdenza complementare.

L’importo della pensione si allontana sempre più da quello dell’ultimo stipendio: il calcolo contributivo della pensione, in effetti, non è molto generoso, in quanto, a differenza del calcolo retributivo, non si basa sugli ultimi stipendi o redditi (o sui redditi migliori), ma sui contributi accreditati. Peraltro, le rivalutazioni del capitale versato sono molto basse, così come risultano esigui i coefficienti che trasformano le somme accumulate in pensione.

Ottenere una pensione più elevata, comunque, non è impossibile: è sufficiente aderire a un fondo di previdenza complementare; al fondo è possibile destinare (interamente o parzialmente) il Tfr, cioè il trattamento di fine rapporto. Si può anche scegliere di versare ulteriore contribuzione integrativa e, in alcuni casi, se previsto contrattualmente, o volontariamente, parte della contribuzione può essere anche versata dal datore di lavoro.

Chi aderisce alla previdenza complementare, se rispetta determinati requisiti minimi, riceve, al momento della maturazione della pensione principale, un’ulteriore rendita: inoltre, può ottenere la pensione integrativa in anticipo sino a un massimo di 10 anni, rispetto alla data di maturazione della pensione di vecchiaia.

La pensione complementare in anticipo, o Rita (rendita integrativa temporanea anticipata) è una novità che non molti conoscono, ma che rappresenta un’ottima opportunità per chi ha perso il lavoro, o vuole cessare l’occupazione prima di raggiungere l’età pensionabile, senza ricorrere all’Ape (l’anticipo pensionistico volontario) o ad altri strumenti.

Oltre alla Rita, bisogna anche ricordare che aderire a un fondo di previdenza complementare consente anche di ottenere riscatti e anticipazioni del capitale versato: non è, dunque, una scelta che “lega mani e piedi”, ma un ottimo strumento di previdenza, che può aiutare nelle situazioni più critiche, come la perdita del lavoro prima del pensionamento, la necessità dell’acquisto della prima casa o il trovarsi in condizioni di salute precarie. Ma procediamo con ordine.

Come si aderisce alla previdenza integrativa?

Si può scegliere di aderire alla previdenza integrativa in qualsiasi momento. Per quanto riguarda la destinazione del Tfr, sono però previste regole particolari.

Nello specifico, il lavoratore può scegliere, entro 6 mesi dall’assunzione, di lasciare il trattamento di fine rapporto in azienda (o presso il fondo di Tesoreria Inps, se l’azienda ha almeno 50 dipendenti), oppure di destinarlo ad un fondo di previdenza complementare, che può essere:

  • preesistente alla riforma della previdenza complementare [1];
  • negoziale: chiuso, di categoria, aziendale o regionale;
  • aperto: può essere costituito da banche, Sim, Sgr, compagnie di assicurazione;
  • piano individuale di previdenza (PIP): può essere costituito da compagnie di assicurazione.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il Tfr viene destinato al fondo di previdenza complementare previsto dagli accordi o contratti collettivi applicati, anche territoriali.

La scelta di destinare la liquidazione ad un fondo pensione, una volta effettuata, non è più revocabile, mentre è modificabile in qualsiasi momento la scelta di non conferire il Tfr ad una gestione di previdenza complementare.

Come funziona la pensione anticipata integrativa?

La pensione anticipata integrativa, o Rita, è un beneficio per gli iscritti alla previdenza complementare vicini alla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

Grazie alla Rita, il lavoratore può ottenere l’erogazione frazionata del montante accumulato, cioè delle somme versate alla previdenza complementare; in pratica, può anticipare il momento in cui è liquidata la pensione integrativa.

La pensione anticipata integrativa può essere richiesta da tutti i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare, purché possiedano almeno 5 anni d’iscrizione e di effettiva partecipazione (con versamenti) al fondo.

L’anticipo della pensione è sino a un massimo di 10 anni, rispetto all’età per pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni): non è invece possibile che la rendita sia erogata 10 anni prima rispetto alla data di maturazione della pensione anticipata.

Chi può anticipare la pensione di 5 anni?

È previsto un anticipo massimo di 5 anni, per ottenere la pensione integrativa, per chi ha cessato l’attività lavorativa e ha almeno 62 anni di età e 20 anni di contributi alle spalle. In sostanza, grazie alla Rita la pensione integrativa si può anticipare di 5 anni rispetto alla data di pagamento della pensione di vecchiaia ordinaria: l’età pensionabile attualmente prevista, infatti, è pari a 67 anni.

Chi può anticipare la pensione di 10 anni?

La pensione integrativa può essere ottenuta addirittura 10 anni prima rispetto al compimento dell’età pensionabile, cioè a 57 anni, se l’interessato è disoccupato da almeno 24 mesi.

Attenzione, però: non basta il semplice stato di disoccupazione, che ad oggi può essere ottenuto anche da chi lavora, ma ha un reddito inferiore a 8145 euro annui, se dipendente o collaboratore, o a 4800 euro annui, se autonomo. È, invece, necessario risultare inoccupati, cioè privi di qualsiasi lavoro, per almeno 24 mesi.

A quanto ammonta la pensione integrativa?

Con la pensione integrativa anticipata, il capitale accumulato presso il fondo di previdenza complementare è riconosciuto all’interessato in modo frazionato, nel periodo che va dalla richiesta della Rita alla maturazione dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

L’interessato può richiedere il capitale in tutto o in parte: se la richiesta di liquidazione del capitale tramite pensione integrativa è parziale, la parte residua della posizione segue le regole ordinarie di liquidazione della pensione.

Com’è tassata la pensione integrativa?

La pensione integrativa beneficia di una tassazione agevolata che va, a seconda degli anni d’iscrizione al fondo, da un massimo del 15% a un minimo del 9%.

Tra i beneficiari della tassazione sostitutiva sono compresi anche i dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi pensione di categoria.

Il percettore della rendita anticipata ha, comunque, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva ma della tassazione ordinaria.

Si possono riscattare i versamenti alla previdenza complementare?

I lavoratori possono beneficiare del riscatto totale delle somme versate alla previdenza complementare nei seguenti casi:

  • stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo: in questo caso la tassazione delle somme riscattate va dal 15 al 9%;
  • cessazione dell’attività lavorativa, con conseguente inoccupazione per un periodo maggiore di 48 mesi: in questo caso la tassazione delle somme riscattate va dal 15 al 9%;
  • morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica: in questo caso la tassazione delle somme riscattate va dal 15 al 9%;
  • perdita dei requisiti di partecipazione al fondo: in questo caso la tassazione delle somme riscattate è del 23%.

I lavoratori possono beneficiare del riscatto parziale, ossia della metà delle somme versate alla previdenza complementare, nei seguenti casi:

  • cessazione dell’attività di lavoro con conseguente in occupazione, per un periodo che va dai 12 ai 48 mesi: in questo caso la tassazione delle somme riscattate va dal 15 al 9%;
  • procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria: in questo caso la tassazione delle somme riscattate va dal 15 al 9%.

Si può chiedere un anticipo dei versamenti alla previdenza complementare?

L’iscritto a un fondo di previdenza complementare può chiedere le seguenti anticipazioni:

  • sino al 75% di quanto accumulato, se ha necessità di sostenere spese sanitarie; in questo caso beneficia della tassazione ridotta sulle somme erogate, dal 9 al 15%;
  • sino al 75% di quanto accumulato, dopo almeno 8 anni d’iscrizione, per acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione; in questo caso beneficia della tassazione al 23%;
  • sino al 30% di quanto accumulato, dopo almeno 8 anni d’iscrizione, per ulteriori esigenze personali; in questo caso beneficia della tassazione al 23%.


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