Il lavoratore che impugna il licenziamento perché non scritto deve provare che la risoluzione è dovuta a volontà del datore, e non soltanto dunque che il rapporto è cessato.
In tema di licenziamento orale, la Suprema Corte richiama un principio che regola l’onere della prova in capo al lavoratore e al datore di lavoro.
Una recente sentenza della Cassazione ha cambiato orientamento rispetto al passato in merito all’onere della prova da fornire in caso di licenziamento orale. Fino a ieri, i giudici avevano sempre ritenuto che fosse onere del datore di lavoro dimostrare le dimissioni orali del dipendente; ora, invece, è stato affermato il contrario.
Per comprendere meglio a chi spetta la prova in caso di licenziamento orale facciamo un esempio pratico.
Tra Marco e il suo datore di lavoro i rapporti sono sempre più tesi. A seguito di un forte diverbio, Marco ha detto: «Basta, me ne vado. Sono stufo di questo lavoro». La sua, però, era una semplice reazione dettata dal nervosismo. Il giorno dopo il datore di lavoro non lo fa più entrare in azienda sostenendo che sarebbe stato Marco a dare le dimissioni. Marco, invece, si rivolge al tribunale sostenendo di essere stato licenziato verbalmente, senza cioè la canonica raccomandata. Chi ha ragione?
Nel dover decidere se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie del dipendente o per licenziato verbale del datore di lavoro, la Cassazione ha sempre ritenuto che fosse quest’ultimo a dover provare l’esistenza di un atto di dimissione del lavoratore, cosa spesso impossibile visto che le dimissioni orali si danno verbalmente. Con la recente sentenza, la Corte ha cambiato parere sostenendo che spetterebbe piuttosto al dipendente dare la dimostrazione che il recesso è avvenuto per licenziamento orale.
Indice
Licenziamento orale
La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, ribadito il principio secondo cui il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento, allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma scritta, ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione dell’esecuzione della prestazione di lavoro non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Nel caso in cui il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio – e solo nel caso in cui perduri l’incertezza probatoria si farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. Cass. n. 3822/2019).
Ebbene, prosegue la Corte, nel caso di specie l’affermazione della Corte territoriale secondo cui «per il lavoratore è sufficiente dimostrare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse» – da cui viene fatta discendere la conseguenza che nel caso in esame la società non avrebbe in alcun modo dimostrato che il rapporto sia cessato per ragioni diverse dal licenziamento e che, pertanto, il lavoratore era stato licenziato oralmente – è in contrasto con la richiamata regula iuris. Per tali motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione.
L’onere della prova
La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso, richiamando il principio di diritto in base al quale «Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa […] e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria rigetterà la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa».
Avendo la Corte riscontrato nel caso di specie la mancata prova del datore di lavoro circa le differenti ragioni che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro, l’affermazione della Corte territoriale in tema di licenziamento orale risulta essere in contrasto con il principio menzionato. Da ciò, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al suddetto motivo.
Onere della prova su licenziamento o dimissioni: ultime sentenze
Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex articolo 421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’articolo 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa.
Corte di Cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza 9 luglio 2019 n. 18402
Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il lavoratore non avesse dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, risultando unicamente una missiva – inviata dal difensore del lavoratore oltre un mese dopo l’interruzione del rapporto – nella quale si lamentava solo la mancata regolarizzazione, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento ovvero ad un recesso da parte dello stesso lavoratore).
Corte di Cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza 16 ottobre 2018 n. 25847
Qualora sia pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro si sia risolto per effetto di un licenziamento, a fronte della deduzione del lavoratore che sostiene di essere stato licenziato oralmente, spetta al datore di lavoro, che eccepisca che il rapporto si sia estinto a seguito di un atto formale regolarmente comunicato, dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti di forma ed efficacia del recesso che sostiene di avere ritualmente intimato.
Corte di Cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza 15 marzo 2016 n. 5061
Al datore l’onere della prova di aver seguito modalità alternative: dalle dimissioni all’intimazione per iscritto.
Corte di Cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza 18 ottobre 2017 n. 24563
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 aprile – 9 luglio 2019, n. 18402
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 23.11.2017, in riforma della statuizione impugnata, ha accolto il reclamo di B.C. nei confronti di Lelite Mail Service s.a.s. di T.A. .
In primo luogo, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo compreso tra il primo settembre 2013 e il 14 febbraio 2014.
In secondo luogo, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale intimato al B. in data 14.2.2014 e ha condannato il datore di lavoro a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre accessori.
2. Per quanto qui rileva in relazione al licenziamento orale, la Corte di merito ha affermato che “la cd. estromissione del lavoratore dal posto di lavoro inverte l’onere probatorio, ponendo a carico del datore l’onere di provare un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento. Pertanto per il lavoratore è sufficiente dimostrare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse”. Nel caso in esame, dato che la società non aveva in alcun modo dimostrato che il rapporto fosse cessato per ragioni diverse dal licenziamento, la Corte di merito ha ritenuto che il B. fosse stato licenziato oralmente.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Lelite Mail Service s.a.s. con un motivo, cui ha resistito B.C. con controricorso, depositando anche attestazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
Ragioni della decisione
1. Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”. A suo avviso, “l’inversione dell’onere probatorio non può trovare applicazione, laddove il lavoratore si faccia carico di dare la prova del licenziamento orale e la prova non dia esito positivo”. Deduce che i due testimoni indotti dal lavoratore non avrebbero confermato che il B. era stato licenziato oralmente dal Tamburelli ed argomenta che “dove il lavoratore adduca l’esistenza di precise circostanze, ed in particolare dell’esistenza di testimoni presenti al licenziamento, l’inversione non può valere, laddove la prova fallisca”.
2. Il motivo, dotato di sufficiente specificità in relazione all’errore di diritto denunciato e che prescinde dalla trascrizione delle deposizioni dei testi, è fondato sulla scorta del seguente principio di diritto che va qui ribadito:
“Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa” (Cass. n. 3822 del 2019; conf. Cass. n. 13195 del 2019; v. pure Cass. n. 31501 del 2018).
Nella specie l’affermazione della Corte territoriale, in tema di licenziamento orale, secondo cui “per il lavoratore è sufficiente dimostrare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse”, da cui viene fatta discendere la conseguenza che “nel caso in esame (la società) non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto sia cessato per ragioni diverse dal licenziamento” e che “pertanto può affermarsi che il B. è stato licenziato oralmente”, è in contrasto con la richiamata regula iuris che va qui ribadita, anche in riferimento ad ogni ulteriore argomentazione di supporto per la quale si rinvia ai precedenti citati.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al principio innanzi richiamato, provvedendo anche sulle spese. Parimenti compete al giudice del merito, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, la liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 22616 del 2004; Cass. n. 11208 del 2009; Cass. n. 13806 del 2018).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.