Ho ricevuto una bolletta conguaglio dell’acqua, che allego, in cui richiedono il pagamento di consumi dal maggio del 2010. Posso contestarla?
Gentile cliente, entro subito nel merito del quesito da lei posto.
La bolletta esaminata evidenzia alcuni aspetti che possono essere delineati in prospettiva della rettifica della fattura ricevuta. In particolare, essi riguardano:
- la prescrizione. La società di fornitura fattura e richiede importi, per consumi ed oneri accessori, a partire dal maggio del 2010. Ebbene, deve sapere che, essendo la prestazione in questione di natura periodica, la stessa è annoverata nell’ambito di quei crediti che, secondo la legge, si prescrivono ogni cinque anni [1] (tale periodo sarà ridotto a due anni, ma soltanto per le fatture emesse successivamente al 01 gennaio 2020 [2]). Pertanto, sarebbero contestabili e prescritte tutte le somme dovute e relative al periodo precedente ai cinque anni antecedenti al ricevimento della fattura in valutazione (per intenderci dal 2010 al luglio del 2014);
- la lettura. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare almeno due tentativi di lettura degli effettivi consumi realizzati dall’utente. Si tratta di un obbligo sancito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico [3]. Appare chiaro, quindi, che la mancata lettura effettiva dei consumi, per oltre nove anni, possa essere indice di un comportamento irregolare del gestore ed anche di una scorretta stima dei consumi fatturati. Detto ciò, tenga presente che la descritta circostanza non l’esonera dal dimostrare quale sarebbe stato il diverso esito in caso di lettura del contatore e, perciò, quale danno lei abbia effettivamente subito dal predetto comportamento omissivo del gestore [4].
Tanto premesso, per contestare la bolletta ricevuta, è consigliabile proporre immediatamente reclamo al suo gestore. Con esso richiederà la rettifica della fatturazione, motivandola alla luce delle considerazioni espresse in precedenza. Lo potrà fare sia scaricando il modulo appositamente messo a disposizione sul sito della società ed inoltrandolo come da istruzioni in esso contenute, sia direttamente online sempre sul portale della società di fornitura del servizio.
Qualora non dovesse ricevere adeguata soddisfazione, lei potrà:
- tentare la conciliazione della lite attraverso il servizio di conciliazione offerto dalla Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Trattasi di un tentativo di conciliazione che, attualmente, non è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice ordinario (il Giudice di pace), a differenza di quanto è, invece, previsto per i clienti dei settori energetici (luce e gas);
- rivolgersi direttamente al Giudice di pace per ottenere ragione dei propri diritti.
Tranne che per quest’ultima iniziativa, non è obbligato a nominare un avvocato che la debba rappresentare, fermo restando che un legale potrebbe tornarle utile anche nelle precedenti fasi di natura esclusivamente stragiudiziale.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 2948 cod. civ.
[2] Art. 1 co. 10 L. 252/2017
[3] AEEG delib. n. 218/2016/R/idr
[4] Cass. civ. ord. n. 1059/2018